Separazione CCNL METALMECCANICA Conflavoro – Fesica-Confsal

Il giorno 15/7/2020, tra CONFLAVORO PMI e la FESICA-CONFSAL, con l’assistenza della CONFSAL, si è stipulato l’accordo interconfederale CCNL metalmeccanico industria ed artigianato del 29/7/2016 (con validità dall’1/8/2016 al 31/7/2019).

La CONFLAVORO PMI e la FESICA-CONFSAL, constatano che il suddettoCCNL irisulta scaduto alla data del 31/7/2019 e, pertanto, in sede di nuova sottoscrizione del CCNL di settore, in sostituzione del precedente e previa disdetta dello stesso che viene effettuata con la sottoscrizione del presente Accordo Interconfederale, concordano di sottoscrivere in data odierna due nuovi CCNL inerenti al comparto Metalmeccanico, diversificando rispettivamente i rispettivi regimi di regolamentazione del rapporto di lavoro e delle relative tutele, sulla base delle caratteristiche ed esigenze dei comparti rispettivamente: dell’Industria e dell’Artigianato.
Le Parti Sindacali, pertanto, concordemente:
1) Disdicono il CCNL suindicato Metalmeccanico Industria ed Artigianato sottoscritto il 29/7/2016 a far data dall’1/8/2020 e, conseguentemente, sottoscrivono due CCNL relativi al settore Metalmeccanico: n. 1 CCNL Industria e n. 1 CCNL Artigianato con discipline e regolamentazioni rispettivamente autonome.
2) L’efficacia e validità dei CCNL sottoscritti (CCNL Industria e CCNL Artigianato) decorrono dall’1/8/2020; essi sostituiscono il precedente CCNL del comparto Metalmeccanico.
3) Le Società e/o Ditte individuali che applicano il CCNL in epigrafe disdettato dall’1/8/2020, conformeranno e/o adegueranno i rapporti di lavoro già instaurati, instaurandi, nonché i futuri, alle disposizioni dei CCNL Metalmeccanico Industria e del CCNL Metalmeccanico Artigianato sottoscritti in data odierna, sulla base ed in considerazione del relativo settore di appartenenza.

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori “fragili”: indicazioni


Si forniscono alcuni chiarimenti sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività, con particolare riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.


In primo luogo, ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico, a supporto della valutazione del medico competente. Anche nel caso in cui i datori di lavoro non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (ad es., in alcuni casi, le scuole), dovrà essere assicurata la possibilità di richiedere al datore stesso l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. In quest’ultima ipotesi, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali: l’INAIL e i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, in attuazione del Protocollo del 24.4.2020.
All’esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.
Peraltro, allo stato, in ragione dei mutamenti del quadro normativo, le visite mediche richieste dai lavoratori e dalle lavoratrici entro il 31 luglio 2020 saranno regolarmente svolte sulla base delle indicazioni di cui sopra. Nell’attuale fase è opportuno tendere al completo ripristino delle visite mediche previste dal TU sicurezza, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. È comunque opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d’aria e che permetta un’adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

Lavoratori poligrafici di imprese stampatrici ed editrici: rilascio e istruzioni domanda prepensionamento


Con messaggio n. 3227/2020, l’Inps comunica l’avvenuto rilascio – e le istruzioni per la gestione – dello specifico modello di domanda di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.


Con circolare n. 93/2020 sono state fornite istruzioni per l’applicazione dell’art. 1, co. 500, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, recante disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. L’Inps, con il messaggio in commento, comunica la disponibilità del prodotto di domanda denominato “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”.
La domanda di pensione può essere presentata con le seguenti modalità. Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato all’Istituto, SPID, Carta nazionale dei servizi e carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domande di Pensione”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menu di sinistra, occorre selezionare in sequenza “Pensione Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione Anticipata” > “Prepensionamento Editoria art.1 comma 500 legge 160/2019”.
La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.


Qualora i richiedenti abbiano utilizzato, nelle more del rilascio dello specifico prodotto, i prodotti di domanda Pensione Anticipata “Prepensionamento Editoria” oppure “Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art.1, comma 154 della legge n. 205 del 2017”, indicando nella sezione note la volontà di avvalersi dei benefici di cui all’articolo, 1 comma 500, della legge n. 160/2019, le relative domande, se conformi alle indicazioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 93/2020, dovranno essere chiuse e ricaricate utilizzando lo specifico prodotto; analogamente si procederà nel caso di eventuali domande che siano state respinte in quanto presentate nelle more della pubblicazione della specifica circolare.


L’accesso al beneficio – si ricorda – avviene secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente ed è soggetto al monitoraggio della capienza anche prospettica degli specifici limiti di spesa.
Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni operative per l’espletamento del monitoraggio e per la trattazione delle domande pervenute.

Buono mobilità 2020: come ottenerlo


07 SETT 2020 A partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a ciascun beneficiario è riconosciuto un buono mobilità pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500.Il programma è gestito attraverso una applicazione web, accessibile, previa autenticazione, sia direttamente che dal sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che consente la registrazione dei beneficiari e l’accreditamento dei fornitori di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, e delle imprese ed esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. (MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – Decreto 14 agosto 2020 Provvedimento pubblicato nella G.U. 5 settembre 2020, n. 221).

Beneficiari


Possono beneficiare del programma i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, acquistano i beni o usufruiscono dei servizi di seguito indicati. Il buono mobilità può essere utilizzato per:
a) l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;
b) l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
c) l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
I buoni mobilità sono emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2020.
Il buono mobilità non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.


Registrazione


Al fine di ottenere il buono mobilità, i beneficiari provvedono a registrarsi sull’applicazione web a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima anche ai fini dell’acquisto di beni o l’utilizzo di servizi.
L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, gestito da AGID. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.
All’atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell’art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti sopra indicati.
In seguito al completamento della registrazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l’applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono mobilità.
Il buono mobilità è disponibile nell’area riservata dell’applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e può essere utilizzato per l’acquisto di uno solo dei beni o per l’utilizzo di uno solo dei servizi.
Ciascun buono mobilità può essere utilizzato presso i fornitori di beni e di servizi di mobilità inseriti nell’elenco e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene o utilizzo del servizio.
I buoni mobilità devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento. In caso di annullamento del buono mobilità, il beneficiario può richiedere sull’applicazione web l’emissione di un buono sostitutivo.


Rimborso


Per gli acquisti di beni o l’utilizzo di servizi effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto è previsto il rimborso pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500.
Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi sull’applicazione web. L’istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla operatività dell’applicazione web.
L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, gestito da AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identità digitale.
All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura o della documentazione commerciale.
Per ciascun bene acquistato o servizio utilizzato si provvede al rimborso mediante accredito del 60 per cento della spesa sostenuta e fino ad un massimo di euro 500 sul conto corrente, intestato al richiedente, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell’istanza di rimborso.


Elenco dei fornitori


I soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, si accreditano sull’applicazione web a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
I soggetti indicati si autenticano all’applicazione web, utilizzando le credenziali fornite dall’Agenzia delle entrate e indicano la partita I.V.A., il codice ATECO dell’attività svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l’attività, la tipologia di servizi offerti e di beni venduti, e qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come effettivi fornitori dei beni e dei servizi, nonché la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa sopra citata.
I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso l’applicazione web.
L’avvenuto inserimento nell’elenco implica l’obbligo, da parte dei fornitori di beni e dei servizi di mobilità, di accettazione dei buoni secondo le modalità stabilite dal presente decreto.
In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma procede, in via autonoma, alla cancellazione dall’elenco dei soggetti previsti dal presente articolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
Al fine di agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può stipulare appositi accordi, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria e soggetti ad esse assimilati.
Al fine di consentire l’utilizzo delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, e la verifica, per il tramite di SOGEI, di eventuali ulteriori dati, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula appositi accordi di cooperazione informatica con l’Agenzia delle entrate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Importo riconosciuto ai fornitori


A seguito dell’accettazione del buono da parte dei fornitori di beni e di servizi di mobilità inseriti nell’elenco, è riconosciuto agli stessi un importo pari al buono validato. L’importo maturato è registrato nell’area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori di beni e di servizi di mobilità presente nell’applicazione web.
I fornitori di beni e di servizi di mobilità emettono uno o più documenti contabili redatti in conformità alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sull’applicazione web, di importo pari al valore dei buoni validati. A seguito dell’acquisizione dei dati dalla specifica area presente nell’applicazione web, nonché dei documenti contabili si provvede alla liquidazione dell’importo maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilità. Il saldo dell’importo maturato può essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo 2021.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul corretto funzionamento del programma e interviene, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, per la disattivazione del buono mobilità o per la cancellazione dall’elenco, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.