Bonus locazione botteghe e negozi: precisazioni dal Fisco


Forniti chiarimenti sulla concessione del credito d’imposta locazione botteghe e negozi, introdotto dall’art. 65 del decreto “Cura Italia” (Agenzia delle Entrate – Risposta 07 settembre 2020, n. 318).

La società istante è conduttrice dell’unità immobiliare, classificata come C1, destinata alla vendita al dettaglio di articoli di pelletteria ed accessori.
L’immobile che viene utilizzato dall’istante è un bene pubblico e il contratto è stato stipulato nella forma di concessione.
In merito a ciò, chiede all’Agenzia delle Entrate se può usufruire del credito d’imposta disciplinato dall’art. 65 del decreto “Cura Italia”.
L’art. 65 del D.L. 18/2020 prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:
– essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
– essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
Con la circolare n. 14/E del 6 giugno 2020, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione al credito avente la medesima finalità disciplinato con l’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda), nella quale, inoltre, è stato precisato che il legislatore ha assimilato alla locazione, anche l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing operativo, poiché «questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”».
Considerata la sostanziale identità delle due agevolazioni, si ritiene che i chiarimenti forniti in relazione al credito d’imposta di cui all’articolo 28 del menzionato Decreto Rilancio, in quanto compatibili, siano riportabili anche in relazione al cd. credito per negozi e botteghe.
Nel caso in oggetto, quindi, a prescindere dalla qualificazione del contratto in essere con il Comune, tenuto conto che la struttura contrattuale rappresentata presenta la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”, l’Agenzia ritiene che l’istante possa fruire del credito d’imposta pari al 60 per cento dei canoni versati relativi di marzo 2020 previsti dal  contratto di concessione stipulato col comune (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la fruizione del cd. credito d’imposta per negozi e botteghe).
Da ultimo rammenta che, al fine di evitare la sovrapposizione in capo ai medesimi soggetti e per le medesime spese, il comma 8 prevede espressamente il divieto di cumulo con il credito d’imposta previsto dall’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo.

Trattamento fiscale del fringe benefit connesso all’esercizio di stock options


Qualora vengano assegnate stock options con un vesting period di 3 anni e la maturazione del diritto all’esercizio avviene nel periodo in cui il lavoratore è fiscalmente residente in Italia, il relativo reddito connesso all’esercizio delle stock options rileva fiscalmente in Italia (Agenzia Entrate – risposta 07 settembre 2020, n. 316).

Il TUIR definisce redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri; per la relativa determinazione deve farsi riferimento alla relativa disposizione secondo cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.


Rientrano pertanto in tale ultima disposizione anche i compensi in natura, tra i quali vanno annoverate le assegnazioni di titoli e diritti, stimati in base al loro “valore normale”.


Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, va detto che si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.


La disciplina nazionale, tuttavia, deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri.


Relativamente al caso di specie, si fa specifico riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943 (in breve, “Convenzione” o “Trattato”).


In tal senso, viene in rilievo l’articolo 15 della Convenzione che, coerentemente con la corrispondente previsione del Modello OCSE, nel definire le regole applicabili al lavoro subordinato, prevede al paragrafo 1, che “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.


Al riguardo, il Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE (versione 2017) afferma che l’espressione “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe” include anche i redditi in natura, tra cui colloca, tra l’altro, le stock option e chiarisce che la potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che tali compensi in natura derivino da un’attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando l’eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto e la circostanza che la tassazione avvenga in un periodo d’imposta successivo, in cui il dipendente non lavora più in detto Stato.


Inoltre, secondo il Commentario, stabilire se, e in che misura, una stock option sia ricollegabile ad attività di lavoro dipendente svolta in un dato Stato implica una valutazione che deve essere effettuata in ciascun caso esaminando tutti gli elementi rilevanti, comprese le condizioni contrattuali del piano, correlati alla suddetta attività lavorativa.


In linea con i criteri elaborati dall’OCSE, il collegamento con il territorio italiano si considera sussistente se nel vesting period, ossia nel periodo di maturazione del diritto, il dipendente ha svolto attività di lavoro nel nostro Paese. Qualora sussista tale collegamento, il relativo reddito rileverà fiscalmente in Italia.


Plusvalenze sulla cessione di fabbricati da demolire: trattamento fiscale


Forniti chiarimenti sulla questione se l’atto di cessione di un fabbricato da demolire sia riconducibile alla cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria e quindi possa generare una plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. b), del TUIR (Agenzia Entrate – risposta 04 settembre 2020, n. 312).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 67, co. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), include fra i redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.


In precedenza era stato chiarito che la vendita a titolo oneroso di fabbricati ricadenti in un’area oggetto di un piano di recupero, approvato in via definitiva dal Comune, è riconducibile alla fattispecie della cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria di cui al cit. art. 67, con conseguente tassabilità della plusvalenza a prescindere dal periodo di possesso del cespite.


Tale posizione interpretativa si basa sulla considerazione che se i fabbricati ceduti ricadono in un piano di recupero, da cui notoriamente discende la possibilità di sviluppare in termini di incremento le cubature esistenti, oggetto della compravendita non possano essere più considerati i fabbricati, oramai privi di effettivo valore economico, ma, diversamente, l’area su cui gli stessi insistono, riqualificata in relazione alla potenzialità edificatorie in corso di definizione.


L’Amministrazione finanziaria ha dato applicazione generalizzata al principio espresso nella citata risoluzione, riferendolo anche ad altre casistiche, tra cui le cessioni di fabbricati “da demolire”.


Su tali basi si è dunque operata la riqualificazione dell’oggetto della cessione da ” fabbricato” a “terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria”, con applicazione del trattamento fiscale riservato a quest’ultima ipotesi.


Tale interpretazione seguita dall’Amministrazione finanziaria non ha tuttavia trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell’imponibilità della plusvalenza, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, detto trasferimento non può mai essere riqualificato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l’edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione.


Incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all’estero


04 SETT 2020 Il contribuente che abbia trasferito la residenza in Italia nel periodo d’imposta 2020 per svolgere l’attività di ricercatore presso un’università italiana, lo stesso, laddove risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina de qua, può beneficiare dell’agevolazione fiscale per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 settembre 2020, n. 307).

Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».
Le disposizioni (…) si applicano (…) nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».
Per quanto concerne i requisiti soggettivi, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
La norma risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.
Condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione in commento, tra le altre, è che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia.
Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, la stessa si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, il quale considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
La disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani che intendono rientrare in Italia, ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all’estero, che trasferendosi nel territorio nazionale possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche.
Per integrare il requisito della attività all’estero, la norma richiede che essa sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o privato, per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori.
Si deve, pertanto, ritenere che non assuma rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.
Nella fattispecie l’Istante, cittadino straniero, dichiara di essere un ricercatore che, dal 1° gennaio 2020, si è trasferito in Italia per svolgere l’attività di “ricercatore a tempo determinato di tipo B” presso un’università italiana.
L’Istante fa presente di aver completato il dottorato nel suo Paese natio e poi di aver lavorato come ricercatore (postdoc) per 34 mesi, prima, e 26 mesi, dopo, in due Paesi europei. Tanto premesso, l’Istante chiede di sapere se può beneficiare dell’agevolazione fiscale in esame, considerando che non ha mai avuto la residenza in Italia e che è in Italia per la prima volta.
Con riferimento al caso di specie, nel presupposto che l’Istante abbia trasferito la residenza in Italia nel periodo d’imposta 2020 per svolgere l’attività di ricercatore presso un’università italiana, si ritiene che lo stesso, laddove risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina de qua, può beneficiare dell’agevolazione fiscale per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.