Nuovi minimi per il Noleggio Automezzi Artigianato



Previsti da settembre 2020, i nuovi minimi retributivi a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.


Il CCNL siglato lo scorso anno tra la CNA FAITA, la CONFARTIGIANATO AUTOBUS OPERATOR, la SNA-CASARTIGIANI, la CLAAI e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, ha previsto i seguenti minimi retributivi:


 


Qualificati





































Livello Minimo
Quadro 1 1.458,17
Quadro 2 1.458,17
A 1 1.458,17
A 2 1.370,67
B 1 1.239,45
B 2 1.181,12
B 3 1.130,09
C 1 1.108,20
C 2 976,97
C 3 911,35
C 4 729,08

 


Apprendisti Professionalizzanti














































































































Livello Da mese A mese Minimo
A1 1 13 1.239,45
13 24 1.370,67
25 36 1.458,17
A2 1 13 1.181,12
13 24 1.239,45
25 36 1.370,67
B1 1 13 1.130,09
13 24 1.181,12
25 36 1.239,45
B2 1 13 1.108,20
13 24 1.130,09
25 36 1.181,12
B3 1 13 976,97
13 24 1.108,20
25 36 1.130,09
C1 1 13 911,35
13 24 976,97
25 36 1.108,20
C2 1 13 729,08
13 24 911,35
25 36 976,97
C3 1 13 729,08
13 24 729,08
25 36 911,35

Edilizia Piccola Industria Confapi: minimi dall’1/9/2020



Si riportano le tabelle retributive che decorrono dall’1/9/2020, per i dipendenti dalle aziende del settore Edilizia Piccola Industria Confapi, come previsto dall’ipotesi di accordo del 29/7/2019


RETRIBUZIONE CONTRATTUALE dall’1/9/2020


Qualificati













































Livello

Minimo

Contingenza

EDR

Totale

7 1.791,96 535,12 10,33 2.337,41
6 1.612,46 530,79 10,33 2.153,58
5 1.343,98 524,31 10,33 1.878,62
4 1.254,37 522,15 10,33 1.786,85
3 1.164,78 520,00 10,33 1.695,11
2 1.048,30 517,16 10,33 1.575,79
1 895,99 513,46 10,33 1.419,78


Apprendisti Professionalizzanti dal 26/4/2012























































































































































































































































Livello

Da mese

A mese

Minimo

Contingenza

EDR

Totale

2 1 6 786,22 387,87 7,75 1.181,84
7 12 891,06 439,59 8,78 1.339,43
13 18 912,02 449,93 8,99 1.370,94
19 24 995,89 491,30 9,81 1.497,00
3 1 6 931,82 416,00 8,26 1.356,08
7 12 966,77 431,60 8,57 1.406,94
13 18 990,06 442,00 8,78 1.440,84
19 24 1.013,36 452,40 8,99 1.474,75
25 30 1.048,30 468,00 9,30 1.525,60
31 36 1.106,54 494,00 9,81 1.610,35
4 1 6 1.003,50 417,72 8,26 1.429,48
7 12 1.041,13 433,38 8,57 1.483,08
13 18 1.066,21 443,83 8,78 1.518,82
19 24 1.091,30 454,27 8,99 1.554,56
25 30 1.128,93 469,94 9,30 1.608,17
31 36 1.191,65 496,04 9,81 1.697,50
5 1 6 1.075,18 419,45 8,26 1.502,89
7 12 1.115,50 435,18 8,57 1.559,25
13 18 1.142,38 445,66 8,78 1.596,82
19 24 1.169,26 456,15 8,99 1.634,40
25 30 1.209,58 471,88 9,30 1.690,76
31 36 1.276,78 498,09 9,81 1.784,68
6 1 6 1.289,97 424,63 8,26 1.722,86
7 12 1.338,34 440,56 8,57 1.787,47
13 18 1.370,59 451,17 8,78 1.830,54
19 24 1.402,84 461,79 8,99 1.873,62
25 30 1.451,21 477,71 9,30 1.938,22
31 36 1.531,84 504,25 9,81 2.045,90
7 1 6 1.433,57 428,10 8,26 1.869,93
7 12 1.487,33 444,15 8,57 1.940,05
13 18 1.523,17 454,85 8,78 1.986,80
19 24 1.559,00 465,55 8,99 2.033,54
25 30 1.612,76 481,61 9,30 2.103,67
31 36 1.702,36 508,36 9,81 2.220,53

Sicurezza luoghi di lavoro: priorità alle misure di sicurezza collettive


I garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro hanno l’obbligo di dare priorità alle misure di sicurezza collettive rispetto a quelle di tipo individuale, senza che sia attribuita, nell’applicazione delle stesse, alcuna discrezionalità. La nozione di priorità, cui fa riferimento il D.Lgs. n. 81/2008, rappresenta la tavola di preminenti valori o interessi fatta propria dal soggetto regolatore e dal medesimo posta a fondamento delle opzioni esercitate, ciò non fa venir meno la natura precettiva delle disposizioni, in cui la nozione è richiamata, né le fa degradare a mera raccomandazione di una scelta o di un comportamento che il destinatario sia libero di adottare o meno (Cass. Sent. n. 18137/2020).


La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma che aveva respinto la domanda, proposta dagli eredi, diretta a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio mortale del lavoratore precipitato al suolo da un’altezza di circa dodici metri mentre si trovava sul tetto di un capannone industriale per l’esecuzione di lavori appaltati e poi subappaltati ad una società di cui era dipendente.
Secondo la Corte di appello, il lavoratore era stato dotato di adeguati ed efficienti dispositivi di protezione individuale (cintura ed imbragatura) rispetto al rischio di caduta dall’alto, dunque l’evento si era verificato per una sua condotta imprevedibile e azzardata, verosimilmente consistita nel fatto di essersi sganciato dalla linea vita di ancoraggio, Né poteva configurarsi, secondo la Corte, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, un profilo di inadempimento per mancata adozione di misure di protezione collettiva, considerato che l’art. 15, co. 1, lett. i), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nello stabilire la “priorità” di tali misure rispetto a quelle individuali, lungi dal qualificare adottabili le misure di sicurezza individuali solo ed esclusivamente nei casi in cui sia impossibile il ricorso alle misure di sicurezza collettive, lascia al soggetto responsabile un margine di apprezzamento legato a fattori diversi, quali la compatibilità con la situazione dei luoghi, il tipo di lavorazione da svolgere e la comparabilità dei rischi.
Contro tale sentenza, gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, cui ha resistito la s.n.c.


Con il primo motivo viene dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti. Con il secondo viene dedotta la violazione degli artt. 2087, 2050 e 2051 cod. civ. per non avere la Corte di appello considerato che, nel caso di specie, sarebbe stata possibile l’installazione di misure anticaduta di tipo collettivo sicure e compatibili con il contesto lavorativo, in virtù del dovere del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore, adottando la massima sicurezza tecnologicamente possibile.
Il primo motivo – secondo la Cassazione – è inammissibile per cessazione della materia del contendere, stante la dichiarazione di rinuncia allo stesso da parte del difensore delle parti ricorrenti intervenuta nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. sul rilievo della sua inammissibilità per c.d. “doppia conforme”. Inammissibile anche il secondo motivo, in quanto genericamente formulato e, nella sua seconda parte anche tendente a proporre rilievi di puro merito, estranei alla sede del giudizio di legittimità.
Fondato, invece, ed accolto il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione degli artt. 15 e 90, comma 1°, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sul rilievo che tali disposizioni stabiliscono, per i garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’obbligo di dare priorità alle misure di sicurezza collettive rispetto a quelle di tipo individuale, senza che – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte – sia attribuita, nell’applicazione delle stesse, alcuna discrezionalità.
L’art. 15, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – afferma la corte di Cassazione – elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, tra di esse, al comma 1, lettera i), stabilisce che sia assegnata “priorità” alle “misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”.
In correlazione con tale disposizione l’art. 75 del medesimo decreto prevede che i dispositivi di protezione individuale “devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti (…) da mezzi di protezione collettiva” (oltre che mediante il ricorso a “misure tecniche di prevenzione” e a “misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”).
Il successivo art. 90 prevede, poi, al comma 1, che “Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure di tutela di cui all’articolo 15”.
Inoltre, l’art. 111 del decreto ripropone, al comma 1, lettera, a), per i lavori da eseguirsi “in quota”, il criterio della “priorità” delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; e, al comma 6, prevede che “il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”.
Ciò premesso, gli Emellini rilevano che la nozione di priorità, cui è fatto riferimento sia nell’art. 15, sia nell’art. 111 del decreto legislativo n. 81/2008, rappresenta la tavola di preminenti valori o interessi fatta propria dal soggetto regolatore e dal medesimo posta a fondamento e a giustificazione delle opzioni esercitate. Ciò non fa venir meno la natura precettiva delle disposizioni, in cui la nozione è richiamata, né le fa degradare a mera raccomandazione di una scelta o di un comportamento che il destinatario sia libero di adottare o meno.
E’, invece, proprio questa la sostanza della lettura seguita dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, là dove si esclude che la mancata adozione della misura prioritaria possa integrare un inadempimento e si afferma che il riferimento al criterio di priorità “lascia logicamente al soggetto responsabile un margine di apprezzamento legato ad una serie di fattori” : fattori peraltro concretamente individuati dalla Corte nella opportunità di evitare la creazione e la diffusione di rischi ulteriori connessi alla predisposizione delle misure collettive (per la necessità di usare dispositivi di protezione individuale nel corso della loro realizzazione e per il concorso, in tale realizzazione, di una comunità di lavoratori), come nella esigenza datoriale di contenere costi e tempi, e cioè in elementi indimostrati e comunque estranei tanto alla formulazione dell’art. 15 (e dell’art. 111) del decreto legislativo n. 81/2008, quanto alle ragioni e alle finalità che hanno ispirato la legislazione in materia di sicurezza del lavoro.
Si tratta di conclusione in contrasto anche con il quadro normativo, che la Corte ha dichiarato di avere presente.
A tale quadro deve aggiungersi l’art. 148 del D.Lgs. n. 81/2008, nella versione di cui al d.lgs. n. 106/2009, la quale prevede che “prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego”.
Non può, d’altra parte, ritenersi che le parole fermo restando l’obbligo di predispone misure di protezione collettiva attengano esclusivamente all’ipotesi in cui si mostri dubbia la “resistenza” delle superfici su cui eseguire i lavori, perché a quest’ultima problematica è dedicato, con il richiamo a specifiche misure, il comma 2 della disposizione in esame.
Si conclude, pertanto, che, ove si debbano svolgere lavori al di sopra di “lucernari, tetti, coperture e simili”, sia obbligatoria la predisposizione di misure di protezione collettiva, con l’unico ed esclusivo limite che la realizzazione di tali misure risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, la cui prova in giudizio grava sul datore di lavoro e, per quanto di rispettiva competenza, sui soggetti titolari di posizioni di garanzia.
Nell’accoglimento del terzo motivo restano assorbiti il quarto e il quinto. L’impugnata sentenza della Corte di appello di Bologna viene conseguentemente cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione.

Contratto di espansione: la natura e le caratteristiche dell’intervento di CIGS


L’intervento di CIGS collegato al Contratto di espansione è da ricondurre alla causale della riorganizzazione aziendale, in quanto uno dei criteri istruttori riguarda la necessaria previsione del recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70% (art. 1, co. 1, lett. f), D.M. n. 94033/2016), anche attuato con il riassorbimento presso unità diverse della stessa impresa o di imprese terze. Di qui, l’applicazione del contributo addizionale, l’operatività del termine decadenziale per il conguaglio dei trattamenti, l’esclusione di dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti di 1° e 3° livello dai lavoratori beneficiari del trattamento (Inps, circolare 03 settembre 2020, n. 98)


Come noto, il contratto di espansione si rivolge alle imprese con organico superiore alle 1.000 unità, già rientranti nell’ambito di applicazione della Cigs, che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche strutturali dei processi aziendali, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico. Per utilizzare lo strumento contrattuale, le aziende devono avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata alla stipula ed alla sottoscrizione del contratto di espansione in sede governativa, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure con le loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU). Il contratto consente alle imprese di immettere forze nuove nel proprio organico e, parallelamente, avviare un percorso di riqualificazione e di aggiornamento delle competenze professionali del personale in forza, difficilmente utilizzabile in maniera produttiva in conseguenza dello sviluppo tecnologico avviato. A tal riguardo, le imprese dispongono di due opzioni:
– con i soggetti che si trovino a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata e che hanno maturato il requisito minimo contributivo, concordare un’uscita anticipata dall’azienda, attraverso la risoluzione dei rapporti di lavoro. Per tale fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket (art. 2, co. 31, L. n. 92/2012);
– per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico, al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa, procedere a riduzioni orarie con ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Ai fini del requisito occupazionale, rileva la media dei lavoratori occupati nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di intervento di integrazione salariale, ivi inclusi i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, il requisito si determina in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Il computo deve riguardare la singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale, e non i gruppi di imprese o i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). Devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, non applicandosi gli specifici criteri di computo previsti per i lavoratori a tempo determinato (art. 27, D.Lgs. n. 81/2015), mentre sono esclusi i lavoratori somministrati, i tirocinanti e gli stagisti. Il lavoratore assente, ancorché non retribuito, è escluso dal computo solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, poichè in tal caso è computato il sostituto.
In merito alla natura dell’intervento di Cigs, esso è riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale (art. 21, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 148/2015), considerato che il programma di formazione deve contenere la previsione del recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70% (art. 1, co. 1, lett. f), D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016), anche attuato con il riassorbimento presso unità diverse della stessa impresa o di imprese terze. Di qui, l’applicazione del contributo addizionale, l’operatività del termine decadenziale per il conguaglio dei trattamenti (artt. 1, 5 e 7, D.Lgs. n. 148/2015), l’esclusione delle seguenti tipologie di lavoratori da quelli beneficiari del trattamento di Cigs:
– dirigenti;
– lavoratori a domicilio;
– apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante.
Altresì, ai fini dell’accesso alla misura, i lavoratori beneficiari devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, e non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento, in deroga a limiti di durata complessivi e specifici (artt. 4 e 22, D.Lgs. n. 148/2015). In ogni caso, tale periodo rileva ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva del contributo addizionale nel caso in cui l’azienda sia autorizzata a fruire di altri periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria nel quinquennio mobile.
Per tutti gli eventi di Cigs gestiti con il sistema del “Ticket”, le aziende devono indicare il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta e non ancora autorizzata, sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; altresì, deve essere indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro espongono il codice “L046”, avente il significato di “Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n. 148/2015 (contratto espansione)”, nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ConguagliCIG>, <CIGAutorizzata>, <CIGStraord>, <CongCIGSACredito>, <CongCIGSAltre>, <CongCIGSAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>.
Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzano il nuovo codice causale “E602”, avente il significato di “Ctr. Addizionale CIG Straordinaria D.lgs 148/2015 art. 41 (contratto espansione)”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd> di <ConguagliCIG>, <CIGAutorizzata>, <CIGStraord>, <CongCIGSADebito>.

Foto di Andrew Neel su PEXELS