COVID-19: mancato utilizzo del badge elettronico per la somministrazione del vitto


03 SETT 2020 L’indennità erogata da un Ente pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergenza da Covid-19 non hanno potuto utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto, sempreché sussistano tutte le condizioni, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 settembre 2020, n. 301).

Ai fini fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
In merito alle suddette indennità sostitutive, l’esclusione di tali importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
– avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto; sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa;
– essere addetti ad una unità produttiva; sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro;
– ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.
La somministrazione di alimenti e bevande attraverso card elettroniche che ne permettono di verificare in tempo reale l’utilizzo da parte del dipendente è assimilata alla mensa aziendale “diffusa”, per cui i corrispondenti importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro.
Con riguardo alla fattispecie esaminata dal Fisco, si ritiene che l’indennità sostitutiva erogata dall’Ente pubblico, per un importo giornaliero di euro 5,29, ai dipendenti che hanno prestato l’attività lavorativa presso la sede lavorativa e che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico, a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati a seguito dell’emergenza Covid-19, sia riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Ne consegue che, sempreché sussistano nel caso di specie le condizioni sopra citate, l’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Cessioni intracomunitarie: prova del trasferimento dei beni al cessionario europeo

Una delle condizioni per l’applicazione della disciplina IVA relativa alle cessioni intracomunitarie è il trasferimento dei beni, fuori dal territorio dello Stato, a soggetti passivi in altri Stati membri dell’Unione Europea. L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di prova del trasferimento fisico dei beni dal cedente al cessionario, in relazione cessioni intracomunitarie (Risposta 3 settembre 2020, n. 305).

Con riferimento alle cessioni intracomunitarie, ai fini dell’applicazione del corrispondente trattamento IVA, è richiesta la prova del trasferimento fisico dei beni al cessionario in altro Stato membro dell’Unione Europea.
In proposito la normativa europea stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2020, una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario, disciplinando due ipotesi specifiche:
– i beni spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto;
– i beni trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.


Nella prima ipotesi, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, deve produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. Si tratta dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni,quali ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere.
In alternativa, il venditore può presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, uno dei documento suindicati ed uno qualsiasi dei seguenti documenti:
1) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
2) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
3) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.


Nella seconda ipotesi, l’acquirente deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto, e dalla quale dovranno risultare lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. Oltre che di tale dichiarazione, l’acquirente deve essere in possesso di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci (documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere), rilasciati da due diverse parti indipendenti, l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente oppure di uno dei predetti documenti di trasporto, insieme ad uno dei seguenti documenti:
1) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
2) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
3) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.


È riconosciuta, comunque, agli Stati membri la facoltà di applicare norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA.
Inoltre, qualora non sia possibile produrre la suddetta documentazione specificamente richiesta dalla normativa europea ai fini dell’applicazione della presunzione, è riconosciuta al contribuente la possibilità di dimostrare che l’operazione sia realmente avvenuta, con altri elementi oggettivi di prova.


In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non soddisfa i requisiti di prova la soluzione prospettata dalla società attiva in Italia nel settore della grande distribuzione, che effettui cessioni intracomunitarie con clausola “franco fabbrica” a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che ne curano il trasporto con mezzi propri a partire da un punto vendita situato in prossimità dei confini nazionali.
In particolare non possono ritenersi valide ai fini della prova di cessioni intracomunitarie le seguenti procedure:
(Soluzione A)
– acquisizione, contestualmente alla consegna della merce, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il cliente estero dichiara di:
1. essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE);
2. essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico dei beni, indicando la loro destinazione;
– emissione di fattura non imponibile ex articolo 41 DL 331/1993;
– conservazione della documentazione descritta, unitamente agli elenchi Intrastat e alla documentazione bancaria di pagamento, ove disponibile.


(Soluzione B)
– emissione di fattura imponibile ex articolo 2 del DPR 633/1972;
– acquisizione della conferma dell’avvenuto trasferimento tramite dichiarazione scritta da parte del cessionario, nella quale si chiede di indicare espressamente che le merci relative alle fatture [x] sono regolarmente pervenute presso il deposito/negozio/sede in [Stato UE] in data [xx/xx/xxxx];
– a seguito dell’acquisizione della conferma, storno della fattura imponibile Iva con nota di credito ex articolo 26 del DPR 633/1972 ed emissione di una nuova fattura, ex articolo 41 del DL 331/1993;
– conservazione della documentazione acquisita unitamente agli elenchi Intrastat e alla documentazione bancaria di pagamento, ove disponibile.


Verbali ispettivi, valore probatorio delle circostanze apprese da terzi e scarsa conoscenza della lingua


In sede giudiziaria, i verbali ispettivi dei funzionari degli istituti previdenziali, in ordine alle circostanze apprese da terzi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, hanno per loro natura un’attendibilità che può essere infirmata solo da prova contraria. In tema, poi, di notizie riportate agli ispettori da lavoratore straniero, non può eccepirsi la mancanza della conoscenza della lingua italiana, in quanto spetta al lavoratore medesimo la facoltà di essere ascoltato previa nomina di un interprete e, comunque, la verifica se la parte processuale conosca o meno la lingua è demandata, su denuncia dell’interessato, in via esclusiva al giudice del merito (Corte di Cassazione, ordinanza 01 settembre 2020, n. 18174).


Una Corte di appello territoriale di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda proposta da una Società avverso l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella esattoriale, scaturiti da un verbale di accertamento del Servizio ispezione dell’Ufficio territoriale del Lavoro. Sulla scorta del materiale probatorio acquisito, la Corte di merito aveva ritenuto che l’Inps avesse fornito prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato instauratosi tra la società in questione e due lavoratori stranieri, per i periodi oggetto di contestazione; in particolare, tale prova poteva “essere desunta proprio dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai due lavoratori interessati”, sentiti anche in corso di giudizio.
Ricorre così in Cassazione la Società, lamentando che la sentenza impugnata fosse erroneamente basata sulle sole dichiarazioni contraddittorie e contraddette rese all’Ispettore dai pretesi dipendenti e, altresì, che violasse il principio di diritto per cui un cittadino straniero che non conosca perfettamente la lingua italiana deve essere interrogato nella sua lingua originale attraverso l’uso del traduttore/interprete, a pena di nullità, sia in sede penale che in sede civile.
Per la Suprema Corte il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata si è, invece, correttamente attenuta al principio più volte affermato in sede di legittimità, per cui i verbali ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, in ordine alle circostanze apprese da terzi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, purché:
– il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine:
– e siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall’ispettore nel rapporto e che possono essere acquisiti dal giudice anche con l’esercizio dei poteri istruttori (art. 421 c.p.c.), così da consentire al giudice medesimo ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto.
Di contro, in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo, con riguardo alle informazioni apprese da terzi, resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
In relazione al secondo motivo, invece, la Società ricorrente trascura che, finanche nell’ambito del processo civile, il giudice può nominare un interprete ma solo se chi debba essere sentito “non conosce la lingua italiana” (art. 122, co 2, c.p.c.) e che spetta al cittadino straniero avanzare istanza di essere ascoltato previa nomina di un interprete (Corte di Cassazione, sentenza n. 9448/2009), In ogni caso, l’eventuale nullità degli atti processuali riguarda soltanto le modalità di audizione dello straniero, che peraltro deve essere eccepita dalla parte interessata non oltre la prima istanza o difesa successiva alla stessa audizione (Corte di Cassazione, sentenza n. 14792/2014). Ed ancora, neppure il rifiuto eventualmente opposto dal giudice alla nomina del traduttore determina, “ex se”, l’invalidità degli atti processuali, potendosi sortire una tale conseguenza solo quando l’interessato deduca che la mancata traduzione non l’ha posto, in concreto, nelle condizioni di comprendere il contenuto di atti processuali compiuti nella lingua ufficiale, menomandolo nei propri diritti di azione e di difesa. Infine, a tale riguardo, la verifica se la parte processuale conosca o meno la lingua italiana e se la mancata traduzione abbia inciso sul suo diritto è demandata, previa necessaria specifica denuncia dell’interessato, in via esclusiva al giudice del merito (Corte di Cassazione, sentenza n. 11038/2004).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non solo non deduce adeguatamente se, come e quando abbia eccepito nel corso del processo la pretesa nullità, ma per di più la Corte territoriale ha specificamente motivato in punto di ritenuta conoscenza della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri sentiti nel corso del processo ed anche nell’ambito dell’attività ispettiva, con un accertamento di fatto che non può essere certamente sindacato in sede di legittimità.

Foto di Andrea Piacquadio su PEXELS

Nel DL Agosto, l’indennità Covid-19 anche per i lavoratori marittimi


Il DL n. 104/2020 ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l’articolo 10 del citato decreto ha introdotto un’indennità, pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi, nel rispetto di un limite di spesa complessivo pari a 26,4 milioni di euro per il 2020.


Il beneficio è riconosciuto,in presenza dialcune condizioni, ai lavoratori rientranti nelle categorie della gente di maree dei lavoratori dell’appaltatore che svolga determinati servizi e attività per conto dell’armatore. L’articolo 10 richiama infatti l’articolo 115 del codice della navigazione, ai sensi del quale le categorie della gente di mare sono costituite da: il personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; il personale addetto ai servizi complementari di bordo; il personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera, nonché l’articolo 17 dellaL. 5 dicembre 1986, n. 856, e successive modificazioni secondo cui può essere autorizzato l’appalto, da parte dell’armatore di servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera; di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica; di servizi di officina, cantiere e assimilati (limitatamente ai mezzi navali che eseguano lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane).
L’indennità, pari a 600 euro, è subordinata alle condizioni che i soggetti abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto le suddette prestazioni lavorative per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; sono esclusi i casi di titolarità, alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge), di un contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ovvero di trattamento di disoccupazione NASPI, indennità di malattia o pensione.
Dall’articolo 23 del DL n. 104/2020 può poi ricavarsi il divieto di cumulo con il reddito di emergenza. Resta, tuttavia, da chiarire se, per l’indennità in discussione trovino applicazione le possibilità e i divieti di cumulo posti, dall’articolo 9, comma 6, per le indennità simili, relative ad altre categorie di soggetti.
L’indennità in favore di lavoratori marittimi è erogata dall’INPS dietro apposita domanda. L’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al  Ministero dell’economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.