Indennità per i lavoratori del territorio della provincia di Savona


Si forniscono indicazioni in ordine al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.


Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell’area della Provincia di Savona, la Regione Liguria può erogare, nell’anno 2020, un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e anf, per la durata massima di 12 mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l’impianto funiviario di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità in questione, in assenza di una espressa previsione normativa, si mutua in via analogica il procedimento già previsto per l’erogazione delle misure di sostegno al reddito contemplato per le aree di crisi industriale complessa, il quale individua come soggetto competente l’INPS.
Pertanto, l’Inps eroga le indennità in questione e fornisce i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e alla Regione Liguria. L’indennità in parola è concessa con decreto della Regione Liguria, che verifica la sussistenza dei requisiti di accesso.
La Regione, verificati i requisiti, trasmette all’INPS i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, per il tramite del Sistema Informativo Percettori.
Al trattamento non si applicano le previsioni relative al requisito dell’anzianità lavorativa e le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale.


Volontari della protezione civile, accesso al premio lavoratori dipendenti


Forniti chiarimenti sull’accesso al premio ai lavoratori dipendenti previsto dall’art. 63, co. 1, D.L. n. 18/2020, in relazione ai giorni del mese di marzo 2020 in cui il contribuente ha effettuato attività di protezione civile in qualità di volontario (Agenzia delle Entrate – Risposta 02 settembre 2020, n. 302).

Il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile, si configura come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e di conseguenza il contribuente non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Ne consegue che l’Istante potrà a fruire del premio, pari a 100 euro, di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai giorni del mese di marzo 2020 in cui ha effettuato attività di protezione civile ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, essendo tali giornate equiparabili a quelle che avrebbe trascorso, in qualità di dipendente, presso la propria sede di lavoro.


Senza partita IVA i compensi dei “minimi” vanno tra i redditi diversi

Con Risposta ad interpello n. 299 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi riferiti all’attività professionale esercitata in regime dei minimi, riscossi dopo la chiusura della partita IVA, vanno indicati in dichiarazione, ai fini della tassazione, tra i “redditi diversi” derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Il caso rappresentato riguarda un contribuente che svolgeva attività professionale esercitata in regime dei minimi. Dopo qualche anno dalla cessazione dell’attività professionale (e, dunque, della partita IVA) ha riscosso alcuni crediti riferiti alla stessa attività.
I compensi risultano regolarmente certificati da fattura emessa prima della cessazione dell’attività, ma non hanno concorso alla determinazione del reddito in quanto non riscossi.
Per effetto del pagamento i compensi sono stati riportati dal committente nella Certificazione Unica come redditi di lavoro autonomo.
Considerata la cessazione dell’attività, si pone il problema di qualificare le somme al fine di indicarle correttamente nella dichiarazione dei redditi e assoggettarle a tassazione.

RISPOSTA


In via preliminare si osserva che aderendo ai regimi agevolati (regime dei contribuenti minimi o regime forfetario), a prescindere dal tipo di attività (professionale o d’impresa) esercitata, il relativo reddito è determinato secondo il criterio di cassa.
In un’ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell’impresa (o attività professionale) e, in particolare, dall’esiguità delle operazioni economiche che caratterizzano l’attività esercitata in regime agevolato (contribuenti minimi o forfetario), l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto per tali contribuenti la possibilità di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria.
In altri termini, i contribuenti che accedono ai predetti regimi agevolati possono far concorrere alla determinazione del reddito anche ricavi ancora da incassare al momento della chiusura della partita IVA, imputando all’ultimo anno di attività anche le operazioni che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria.
Tuttavia, si tratta di una facoltà rimessa alla scelta del contribuente, il quale, pertanto, può legittimamente decidere di non avvalersene. In tal caso, però, i compensi o corrispettivi riscossi successivamente alla cessazione della partita IVA, ancorché regolarmente fatturati nei termini di validità della partita IVA, non possono essere ricondotti alla tipologia dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo professionale e beneficiare della tassazione di favore.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la circostanza che il contribuente, al momento dell’incasso del compenso, non abbia partita IVA, fa si che non sia possibile riscontrare il requisito soggettivo dell’abitualità che è alla base delle attività di impresa o di lavoro autonomo professionale.


Di conseguenza, i crediti percepiti dopo la cessazione dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esercitata in regime agevolato (contribuenti minimi o forfetario) e la chiusura della partita IVA, devono essere dichiarati come redditi diversi e indicati nella dichiarazione dei redditi nel quadro RL, rispettivamente, tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” ovvero tra i “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”, assoggettandoli alla tassazione prevista per tali redditi.

Ecobonus o bonus facciate: facoltà dei condomini di scegliere quale detrazione applicare


02 sett 2020 In caso d’interventi di isolamento termico di un fabbricato in condominio con sistema “a cappotto” ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 01 settembre 2020, n. 49/E).

Nella fattispecie l’Istante, in qualità di amministratore e legale rappresentante di un condominio, rappresenta che i condomini intendono realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate del fabbricato condominiale che si trova all’interno di una zona omogenea B.
Poiché l’intervento ha tutte le caratteristiche per accedere al cd. bonus facciate ma potrebbe anche rientrare tra gli interventi di riqualificazione energetica – che consente la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante – chiede se ciascun condomino possa scegliere autonomamente di quale agevolazione fruire.
In particolare, chiede se ciascun condomino possa decidere di usufruire dell’ecobonus, con la finalità di avvalersi della facoltà di cessione del credito per ridurre l’esborso economico connesso all’intervento, oppure del bonus facciate o se, invece, la scelta debba essere fatta dall’assemblea condominiale vincolando tutti i condomini. Qualora fosse possibile per ciascun condomino esercitare la propria scelta, inoltre, chiede con quale modalità vadano comunicati i dati relativi a ciascun condomino e quale tipologia di “bonifico parlante” dovrà essere utilizzata per i pagamenti dei fornitori.
Il Fisco, in merito al quesito posto dall’Istante, ritiene che ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione. Nel caso oggetto della presente istanza di interpello, peraltro, gli adempimenti da porre in essere ai fini del bonus facciate e ai fini dell’ecobonus sono, di fatto, identici e possono essere effettuati dall’amministratore di condominio. Ai fini della comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse. Nella predetta comunicazione, pertanto, l’amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condomini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito.