Fondo speciale ex IPOST, rideterminazione dell’aliquota CUAF da gennaio 2020


A seguito delle innovazioni normative introdotte, per il personale iscritto al fondo speciale ex IPOST, dipendente di società diverse dalla capogruppo Poste Italiane Spa, il contributo di finanziamento dell’assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare, è stabilito nella misura “armonizzata” del 2,48%, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (Inps, messaggio 01 settembre 2020, n. 3193)


Con precedente messaggio n. 3635 dell’8 ottobre 2019, l’Inps ha evidenziato che, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, la misura del contributo ex CUAF non è stata interessata dalla riduzione disposta dal D.M. 21 febbraio 1996 o da analoghe disposizioni, per cui per i lavoratori iscritti al fondo di quiescenza ex IPOST il contributo di finanziamento dell’assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare si attesta nella misura del 4,40%, ovvero del 6,20% al netto delle riduzioni compensative pari all’1,80%. Successivamente, tuttavia, con l’emanazione della disposizione di cui all’art. 11, co. 5-bis, del D.L. n. 162/2019, è stato previsto che le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare (D.P.R. n. 797/1955) non si applicano al personale della società Poste italiane Spa, al quale è comunque assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare è pari a quella in vigore per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Con tale intervento normativo, dunque, da un lato, è stato confermato il regime di esclusione dall’assicurazione CUAF per il personale di Poste Italiane S.p.a. (società capogruppo), dall’altro, è stata parificata l’aliquota del contributo CUAF del personale iscritto al fondo di quiescenza IPOST, dipendente di società del gruppo Poste diverse dalla capogruppo, con quella prevista per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pertanto, il contributo di finanziamento dell’assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare per il personale iscritto alla gestione ex IPOST, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stabilito nella misura “armonizzata” del 2,48%.
Evidentemente, poi, la suindicata aliquota lorda va defalcata degli esoneri pari a 0,80 punti percentuali (art. 120, L. n. 388/2000) ed all’1% (art. 1, commi 361 e 362, L. n. 266/2005), sicchè il contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare si attesta nella stessa misura prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’AGO, pari allo 0,68% (2,48% meno 1,80%).
Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2020, è stato rimosso il codice di autorizzazione “7F”, avente il significato di “aziende con personale iscritto alla gestione ex IPOST con aliquota CUAF pari al 4,40%” con riferimento alle posizioni aziendali con codice statistico contributivo diverso da 2.XX.XX e da 3.XX.XX e contraddistinte dal codice autorizzazione “1V”. Di converso, per le predette posizioni aziendali, restano ferme le indicazioni fornite con il messaggio n. 3635/2019 relative al versamento del contributo ex CUAF nella misura del 4,40% per i periodi pregressi non prescritti fino al 31 dicembre 2019.

Dal 15 novembre, accesso ai servizi on line del Ministero del lavoro con SPID


Il Ministero del lavoro comunica lo switch-off delle credenziali “cliclavoro” utilizzate per l’accesso ai servizi digitali messi a disposizione dello stesso Ministero in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).


In seguito all’emergenza COVID-19 e alla necessità di erogare servizi telematici accessibili ai più, il Ministero del lavoro intende passare a SPID come unico strumento di autenticazione – c.d ” SPID-Only” – in considerazione dei vantaggi che la soluzione offre, consentendo, pertanto, a cittadini, pubbliche amministrazioni, imprese e intermediari, di interagire non solo con il Ministero ma anche con l’intero sistema pubblico e con i soggetti privati che aderiscono e costituendo di fatto un sistema aperto agli sviluppi europei. Infatti, l’identità digitale SPID (con credenziali di livello 2 o 3) può essere usata per l’accesso ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’UE, ponendo così l’amministrazione in regola con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS) secondo il quale tutte le pubbliche amministrazioni che rendono accessibili i propri servizi online con credenziali SPID di livello 2 o 3), hanno l’obbligo di rendere accessibili detti servizi anche con gli strumenti di autenticazione notificati dagli altri Stati membri.
Restano fuori solo quegli Stati stranieri che non adottano le regole eIDAS e per i quali l’accesso ai servizi digitali sarà garantito tramite credenziali rilasciate dall’Help Desk del Ministero previo riconoscimento tramite documento d’identità emesso nello Stato di appartenenza ovvero passaporto in corso di validità.
Dunque, il Ministero ha avviato un confronto sul tema con il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l’Agenzia per l’Italia Digitale e l’INPS, all’esito del quale è stato concordato di passare a SPID come unico strumento di autenticazione, individuando la data del 15 novembre 2020 come data a partire dalla quale non sarà più possibile accedere ai servizi digitali del Ministero utilizzando strumenti di autenticazione diversi (user ID e password e PIN Inps). Tale data è risultata congrua in considerazione: delle attività già effettuate per il previsto avvio del 15 marzo 2020; del fatto che tutti gli intermediari sono già in possesso di SPID (già unico strumento di accesso ai servizi Inps); del completamento delle attività di adeguamento tecnologico di alcuni sistemi informatici in uso ai servizi sociali; dell’adeguamento tecnologico necessario a consentire l’accesso attraverso sistemi di autenticazione diversi per i Paesi stranieri che non adottano eIDAS.
Per consentire la massima informazione a tutta l’utenza interessata, il Ministero avvierà una capillare campagna di comunicazione per informare i cittadini dell’evoluzione in atto, utilizzando tutti i canali di cui dispone.

Linee guida 31/8/2020 per il trasporto pubblico locale ed il trasporto scolastico

Il 31/8/2020 sono state approvate nella Conferenza unificata straordinaria Stato Regioni, le nuove linee guida per il Trasporto pubblico locale / Trasporto scolastico per il contenimento della diffusione del Covid-19

Linee guida per il Trasporto pubblico locale
Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l’esercizio delle funzioni pubbliche e delle attività private,
– L’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado – queste ultime mediante intese, a livello territoriale con gli enti locali, nell’ambito di un coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all’Istruzione, per consentire ingressi e uscite differenziati.
– E’ raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate dal ministero dell’istruzione prevedono specifici raccordi fra autorità locali.
Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l’emergenza sanitaria e il lockdown.
– L’Aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, è fortemente auspicabile.
– Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l’avvio dell’anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo provvederà a stanziare nella legge di bilancio per l’anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni.
– E’ consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell’aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.


Linee guida per il trasporto scolastico dedicato
1) Per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opportune misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato.
Pertanto ferma restando la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali:
– La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
– L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola;
per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano applicazione le norme specifiche relative alla igienizzazione e sanificazione del mezzo di trasporto, all’areazione, alla salita e discesa degli studenti, al rispetto delle distanze.
E’ consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
2) Possibilità di riempimento massimo per il Trasporto scolastico dedicato
Fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico, nonché la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio covid- 19, di cui alle prescrizioni previste dal punto precedente: è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovrà essere quotidianamente programmato l’itinerario del percorso casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti.


3) Ulteriori criteri per l’organizzazione del servizio
– Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticità rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, determinerà le fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto.
– Per gli alunni in difficoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità, sarà possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.

Nuove procedure sindacali FSBA covid-19 nelle imprese artigiane venete

Siglato il 1/9/2020, tra le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato Veneto, il verbale di accordo su aggiornamento al D.L. n. 104/2020 delle procedure sindacali per sospensioni durante il periodo Covid.

Le parti sociali datoriali e sindacali dell’artigianato Veneto, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 104 del 14/8/2020 sull’utilizzo di FSBA causale Covid 19 , hanno concordato il seguente aggiornamento delle procedure sindacali da utilizzare nel Veneto da parte delle imprese che necessitano di ulteriori periodi di sospensione dell’attività lavorativa:
a) datori di lavoro che hanno necessità di utilizzare per la prima volta la prestazione FSBA “causale Covid-19” nel 2020 per periodi decorrenti dal 13/7/2020: essi si dovranno attenere all’intera procedura sindacale prevista nell’Accordo interconfederale regionale del 4/3/2020 (integrativo dell’accordo 14/18/2020). Il verbale di accordo può coprire, anche retroattivamente, periodi di sospensione compresi nell’arco temporale dal 13 luglio ed entro e non oltre il 31/12/2020;
b) datori di lavoro che abbiano già esteso la validità del verbale iniziale, sottoscritto a marzo/aprile, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa successivi al 26 aprile e fino al 31/8/2020 o al 31/10/2020 sulla base degli avvisi comuni delle Parti Sociali dell’artigianato Veneto del 27 aprile e del 21/5/2020:
qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 oltre l’ultima data comunicata (31 agosto o 31 ottobre) viene loro richiesto unicamente di inviare -anche retroattivamente – il modello allegato al presente accordo indicando una nuova data di scadenza del verbale che non potrà comunque superare quella del 31/12/2020;
c) i datori di lavoro, che abbiano sottoscritto il primo verbale di accordo per accedere alla prestazione FSBA “causale Covid-19” già indicando quale data di scadenza 31/8/2020 o 31/10/2020 sulla base degli avvisi comuni delle Parti Sociali dell’artigianato Veneto del 27 aprile e del 25/5/2020:
qualora ravvisino la necessità dì utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 previste dal D.L. 104/2020 oltre la data di scadenza indicata nell’accordo, viene loro richiesto unicamente di inviare – anche retroattivamente – il modello allegato al presente accordo -, indicando una nuova data di scadenza del verbale che non potrà comunque superare quella del 31/12/2020;


d) i datori di lavoro, che abbiano sottoscritto un verbale di accordo iniziale ovvero abbiano esteso la validità dell’accordo iniziale siglato a marzo/aprile indicando una data di scadenza diversa dalle scadenze prefissate del 31 agosto o dal 31 ottobre (a titolo esemplificativo 30 giugno, 15 luglio, 31 luglio, 30 settembre…):
qualora ravvisino la necessità di utilizzare le ulteriori settimane di prestazione FSBA Covid-19 previste dal D.L. 104/2020, invieranno il modello allegato al presente accordo, indicando la nuova data di decorrenza (comunque dal 13 luglio) dell’utilizzo delle ulteriori settimane e la nuova data di scadenza che non potrà comunque superare quella del 31/12/2020.
Allo stesso modo opereranno i datori di lavoro che al termine del periodo indicato nel verbale di accordo e/o della comunicazione di estensione della validità del verbale stesso abbiano trasmesso al Fondo la comunicazione di ripresa dell’attività produttiva.
e) I datori di lavoro che avessero integralmente esaurito, per effettiva fruizione, le 18 settimane di prestazione FSBA “causale Covid-19” previste dalle precedente normativa (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche operate dal D.L. 34/2020 e relative leggi di conversione) entro una data antecedente il 13/7/2020 potranno richiedere l’Assegno ordinario FSBA (non causale Covid- 19) ove non già esaurito per pregresso utilizzo nel biennio di riferimento, secondo le indicazioni che saranno loro fornite dalle associazioni di categoria.
 Il contributo Ebav alle imprese che utilizzano periodi di sospensione, previsto dall’accordo interconfederale regionale del 14/1/2020 ed esteso anche alla fattispecie COVID 19 dall’art. 9 dell’accordo interconfederale regionale 2/5/2020, scaduto il 30/6/2020 viene prorogato sino al 31/12/2020.