Fisco: chiarimenti sull’asseverazione non contestuale


Fornite precisazioni sull’asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo e alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (Agenzia delle Entrate – Risposte nn. 295, 297 e 298 del 2020).

Caso 1

L’Istante rappresenta che per l’effettuazione di lavori edili su un proprio immobile ha presentato il 4 luglio 2017, al Comune competente, una richiesta di permesso di costruire (“PDC”), senza allegare all’istanza l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, prevista dall’articolo 3, comma 3 del d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, per fruire del cd. “sismabonus”.
Il 22 febbraio 2019, dopo il rilascio del permesso a costruire, avvenuto il 26 marzo 2018, ha allegato la documentazione del progetto strutturale comprensiva della citata asseverazione di riduzione del rischio sismico e comunicato allo sportello unico comunale la data di inizio lavori, prevista per il 27 febbraio 2019.
L’Istante chiede se per le spese di riduzione del rischio sismico del proprio immobile possa fruire della detrazione prevista nella misura del 70 o dell’80 per cento per interventi di riduzione del rischio sismico.
Relativamente ai quesiti posti dall’Istante concernenti la presentazione, del permesso a costruire (invece della SCIA) e la presentazione dell’asseverazione successivamente al rilascio del suddetto permesso a costruire da parte del Comune, ma prima dell’inizio dei lavori, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che i lavori sono iniziati il 27 febbraio 2019 (in vigenza della disciplina precedente alle modifiche del D.M. 9 gennaio 2020, n. 65), pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, il deposito dell’asseverazione effettuato dall’Istante deve essere considerato tardivo.
Ne consegue che alle spese sostenute per i lavori effettuati non spettano le maggiori detrazioni previste dal comma 1 quater dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Caso 2

L’Istante, in qualità di legale rappresentante della società X Srl, rappresenta di voler acquistare due unità immobiliari (una in qualità di persona fisica e l’altra in nome e per conto della Società), facenti parte di un fabbricato residenziale esistente oggetto di lavori di “demolizione e ricostruzione con ampliamento” da parte dell’impresa costruttrice.
All’atto della presentazione del permesso di costruire non è stato presentato il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e così l’asseverazione del progettista.
La società, pertanto, tramite tecnico incaricato, ha provveduto il 19 dicembre 2019 al primo deposito delle strutture e dell’asseverazione prevista dall’articolo 3 del D.M. 58 del 2017 al Comune.
In pari data è stata depositata la comunicazione con la quale è stato dichiarato l’inizio dei lavori a partire dal giorno 29 dicembre 2019, come riportato sulla stessa dichiarazione.
L’Istante chiede di sapere se l’acquisto in questione rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n.63 del 2013 e, inoltre, se possa cedere al proprio coniuge il credito corrispondente alla detrazione a lei spettante per l’acquisto dell’unità abitativa e quella in capo alla società di cui è rappresentante legale.
Riguardo al quesito posto dall’Istante – concernente la redazione e la presentazione dell’asseverazione, l’Agenzia chiarisce che l’Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste, potrà fruire per gli immobili che intende acquistare della detrazione di cui al comma 1-septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, atteso che, come dichiarato, la prevista asseverazione è già stata presentata dall’impresa di costruzione (il 19 dicembre 2019).
Con riferimento al secondo quesito dell’Istante, l’Agenzia ritiene che l’Istante possa cedere al proprio marito il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante delle spese sostenute sia per l’acquisto, come persona fisica, dell’unità abitativa, sia per l’acquisto, in qualità di legale rappresentante della società, dell’unità strumentale.

Caso 3

L’Istante rappresenta di voler acquistare da un’impresa costruttrice una unità immobiliare, situata nel Comune X, ricavata all’esito dei lavori di “demolizione e ricostruzione con ampliamento” di un edificio esistente.
L’immobile è ubicato in zona sismica 3, alla quale è stata estesa l’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013 solo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 8 del decreto legge n. 34 del 2019.
L’Istante riferisce che al permesso di costruire (datato 18 giugno 2018) non è stata allegata la prevista asseverazione di riduzione del rischio sismico, in quanto tale intervento, secondo la normativa allora vigente, non era ricompreso fra quelli per cui era possibile fruire del c.d. “sisma bonus”.
Chiede, pertanto, di sapere se l’intervento in questione, che comporta la demolizione dell’edificio preesistente e la ricostruzione del medesimo con aumento di volume, rientri tra quelli agevolabili ai sensi del richiamato articolo 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013 e, inoltre, se l’attestazione di riduzione del rischio sismico, rilasciata dal professionista abilitato, non allegata all’originaria richiesta di permesso, possa essere successivamente depositata in sede di variante al progetto, ai fini dell’accesso al regime agevolativo in discorso.
Rispondendo al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono ammessi alla detrazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio con un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione, né rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga eventualmente un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia precisa che l’Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste, potrà fruire della detrazione di cui al citato comma 1- septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.


Il giudicato penale di assoluzione dal reato non è vincolante nel giudizio disciplinare


L’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione sussiste soltanto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. La formula assolutoria perché «il fatto non costituisce reato» (per difetto del relativo elemento psicologico), come nella specie adottata, non è vincolante nel giudizio disciplinare; torna, dunque, ad operare il generale principio della autonomia tra il giudizio penale ed il giudizio civile (Cassazione, sentenza n. 17221/2020).


La Corte d’appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, con la quale era stata respinta l’impugnazione proposta dal dipendente, ausiliario specializzato di un’aziena ospedaliera, avverso il licenziamento disciplinare intimatogli per essersi allontanato dal posto di lavoro, in più occasioni, senza procedere alla timbratura del badge. La Corte respingeva la tesi dell’appellante che faceva leva sul giudicato penale di assoluzione dal reato di cui all’articolo 640 cod.pen., di cui era stato imputato per gli stessi fatti. L’assoluzione nella sede penale, infatti, era avvenuta per mancanza dell’elemento soggettivo e, correttamente, il Tribunale aveva qualificato la condotta contestata come idonea a minare irreversibilmente la fiducia del datore di lavoro.
Dalla sentenza penale di assoluzione, risultava che il dipendente nei giorni di cui alla contestazione disciplinare si era allontanato dal luogo di lavoro prima della fine del turno lavorativo senza timbrare l’uscita ed aveva fatto rientro nella propria abitazione. Occorreva considerare la comprovata consapevolezza in capo al lavoratore della rilevanza disciplinare della propria condotta, la riconducibilità della stessa ad un comportamento non conforme ad alcun regolamento aziendale – ma piuttosto a pretese prassi operative – e la reiterazione nel tempo del comportamento.
A fronte della prova della violazione dell’obbligo di essere presente sul luogo di lavoro, secondo quanto attestato dal cartellino marcatempo, era necessario dimostrare che nei giorni oggetto di addebito l’uscita, non registrata, era stata causata da ragioni di servizio ovvero da una esigenza momentanea personale, in quanto l’onere della prova del fatto impeditivo rispetto al contestato inadempimento gravava sul dipendente secondo la regola dell’articolo 1218 cod.civ.
La condotta contestata costituiva, pertanto, ipotesi di giusta causa ex articolo 2119 cod.civ.
Il dipendente ha così proposto ricorso per la cassazione, articolato in tre motivi, cui l’azienda ospedaliera ha opposto difese con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’articolo 654 cod.proc.civ., censurando la sentenza impugnata per non avere attribuito efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione per i medesimi fatti posti a base del recesso datoriale. Secondo il ricorrente, il giudice penale aveva accertato che l’azienda era solita chiedere al lavoratore, oralmente ed informalmente, di effettuare spostamenti per ragioni di servizio senza obbligo di timbratura del badge e che tollerava allontanamenti momentanei in considerazione del contesto collaborativo, che vedeva i dipendenti spendersi sistematicamente al di là del dovuto per far fronte alle necessità del reparto; si imputa conseguentemente alla Corte territoriale di non avere tenuto conto di tale contesto e dell’elasticità aziendale suscettibile di attenuare sotto il profilo psicologico la gravità della sua condotta.
La norma applicabile, secondo la Cassazione, è l’articolo 653 cod.proc.pen. (in luogo dell’articolo 654 cod.proc.pen. erroneamente richiamato in ricorso), disciplinante la efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità. A tenore della citata disposizione, l’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione sussiste soltanto quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. La formula assolutoria perché «il fatto non costituisce reato» (per difetto del relativo elemento psicologico), come nella specie adottata, non è vincolante nel giudizio disciplinare; torna, dunque, ad operare il generale principio della autonomia tra il giudizio penale ed il giudizio civile, correttamente applicato dal giudice del merito.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato omesso esame di fatti decisivi controversi, consistenti nelle risultanze istruttorie del procedimento penale. Ha dedotto che dalla istruttoria dibattimentale penale era emerso che l’azienda ospedaliera non chiedeva ai suoi dipendenti di registrare gli spostamenti per ragioni di servizio e che i momentanei allontanamenti dal lavoro venivano tollerati in ragione «del contesto collaborativo che vedeva i dipendenti spendersi sistematicamente al di là del dovuto per far fronte a necessità di reparto». Egli ha altresì censurato l’inversione dell’onere della prova che sarebbe stata operata dalla Corte territoriale, che aveva posto a carico del dipendente l’onere di provare che il proprio allontanamento fosse giustificato (da ragioni di servizio o da esigenze personali improcrastinabili) laddove l’onere di provare la giusta causa del licenziamento cade a carico del datore di lavoro.
Il motivo – secondo la Corte – è in parte inammissibile, in parte infondato. Il ricorrente, pur qualificando la censura anche in termini di violazione di norme di diritto, sollecita nella sostanza la Corte a compiere un non consentito riesame del merito, rispetto a fatti esaminati nella sentenza impugnata. Per quanto concerne invece la presunta violazione dell’articolo 2697 cod.civ. in materia di onere della prova, essa risulta infondata. La Corte territoriale ha dato atto che dagli accertamenti di polizia giudiziaria era emerso che il ricorrente nei giorni della contestazione disciplinare si era allontanato dal luogo di lavoro prima della fine del turno senza timbrare l’uscita ed aveva fatto rientro nella propria abitazione, sita nelle vicinanze della sede lavorativa. Alla luce di tale preliminare accertamento di fatto va letto l’ulteriore argomentare del collegio d’appello, secondo cui cadeva a carico del lavoratore l’onere di provare eventuali circostanze che escludessero il già provato inadempimento.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia l’errore di interpretazione della normativa collettiva di riferimento commesso dal giudice dell’appello, per non avere ritenuto sussumibile la condotta contestata nella ipotesi dell’arbitrario abbandono del servizio, punita dal codice disciplinare con una sanzione conservativa (sospensione dal servizio fino ad un massimo di dieci giorni). La Corte di merito avrebbe operato una non consentita applicazione retroattiva della disposizione dell’articolo 55 quater D.Lgs 165/2001- nella parte in cui prevede come ipotesi di licenziamento disciplinare la falsa attestazione della presenza in servizio- a condotte commesse anteriormente alla sua entrata in vigore.
Il motivo è inammissibile. Esso non è conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Invero il giudice dell’appello non si è pronunciato sul motivo di appello con il quale il ricorrente assumeva la riconducibilità della fattispecie disciplinare alla ipotesi prevista dall’articolo 13, comma 5, CCNL, giudicandolo inammissibile, perché carente di specificità.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso è stato respinto.

Detrazioni per canone di locazione: non spetta al lavoratore che trasferisce la residenza all’estero

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale prevista per l’affitto dell’abitazione nel nuovo comune di lavoro, in favore del lavoratore dipendente trasferito, non può essere riconosciuta nel caso di trasferimento della residenza all’estero (Risposta ad interpello 28 agosto 2020, n. 288)

In base al TUIR, ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione dall’IRPEF, per i primi tre anni complessivamente pari a:
a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera 15.493,71;
b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
In base alla formulazione della norma la detrazione può essere operata a condizione che:
a) il lavoratore dipendente abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
b) il nuovo comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
c) la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
Al riguardo è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se la detrazione possa essere fruita anche dai lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la residenza all’estero, con iscrizione all’AIRE.
Con riferimento al beneficio in questione è stato chiarito che esso risponde alla finalità di agevolare i dipendenti che, dovendosi trasferire in un comune diverso e distante da quello di origine per motivi di lavoro, sostengono anche l’onere della locazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
Tuttavia, nel caso di un trasferimento all’estero la fruizione della detrazione è inibita dal sistema di tassazione previsto per i redditi di soggetti residenti all’estero.
Dal momento in cui il lavoratore trasferisce la residenza all’estero l’imposta si applica sul reddito complessivo, che è costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e sui redditi tassati separatamente. Il sistema di tassazione individua in modo specifico le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti, tra le quali non vi rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dal TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, comunque, che la detrazione (prevista per tre anni) può essere fruita in relazione all’anno di trasferimento (prima annualità) qualora risulti fiscalmente residente in Italia, con esclusione per le successive due annualità (potenzialmente agevolabili) nel presupposto che il lavoratore non sia più fiscalmente residente in Italia.

RESIDENZA FISCALE IN ITALIA


Si considerano residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.

Nuova procedura FSBA per le aziende artigiane

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) ha adottato dallo scorso 24 agosto una nuova procedura relative alla cassa integrazione di tipo Covid-19.

Il Fondo nazionale FSBA ha pubblicato le procedure aggiornate relative alla cassa integrazione di tipo Covid-19, le quali recepiscono le novità introdotte dal Decreto dello scorso 14 agosto.
Le nuove 18 settimane di cassa integrazione partono a far data dal 13 luglio 2020. Il contatore riparte dunque da zero a partire dal 13/7/2020. Le giornate attinenti le prime 18 settimane che eventualmente non fossero state utilizzate entro il 12/7/2020 decadono in via definitiva e, in linea con quanto sancito dal Decreto Agosto, non possono essere cumulate con l’ulteriore periodo a disposizione.
Se l’azienda ha terminato le prime 18 settimane prima del 13 luglio 2020, la rendicontazione delle giornate che intercorrono tra l’ultimo giorno rendicontato ed il 13 luglio verrà inibita dal Sistema.
Tutte le domande FSBA saranno prorogate in automatico avendo durata fino al 31 dicembre 2020: non occorrono dunque una nuova domanda ed un nuovo verbale, restano valide le domande FSBA già presentate, se regolarmente protocollate.
I criteri restano quelli dell’effettivo utilizzo e del contatore aziendale: come sempre cioè le 18 settimane disponibili sono per singola azienda, non per singolo lavoratore. Il limite aziendale delle 18 settimane si traduce in un massimo di 90 giorni lavorativi effettivi nel caso di attività lavorativa aziendale su 5 giorni a settimana (108 giorni per la settimana lavorativa su 6 giorni e 126 giorni per la settimana lavorativa su 7 giorni).
Il nuovo limite delle 9 + 9 settimane viene gestito dal contatore aziendale in fase di rendicontazione delle assenze. Al momento è possibile rendicontare le assenze soltanto per le prime 9 settimane “nuove”, per le ulteriori 9 saranno in seguito emanate le relative direttive.
Le domande FSBA Covid-19 devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività. Tale limite non vale nel caso di aziende artigiane che hanno avuto la respinta di una Cig in deroga: esse dovranno però accettare l’autodichiarazione proposta dal Sistema e caricare in SINAWEB il documento attestante il rifiuto della domanda da parte della Regione/INPS.
I lavoratori inclusi nelle domande FSBA devono essere stati assunti prima del 25 marzo 2020.