Tassazione separata per gli assegni erogati a sostegno dell’occupazione


01 SETT 2020 Il contribuente anche qualora ritenga che la tassazione ordinaria sia più favorevole, non può indicare nella dichiarazione dei redditi gli emolumenti assoggettati a tassazione separata da parte dell’ente erogante. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 agosto 2020, n. 290).

Nella fattispecie l’Istante dal 1° gennaio 2019 ha cessato la propria attività lavorativa e, dalla medesima data, beneficia di:
a) un assegno mensile erogato dall’INPS per conto del “fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente delle imprese del credito”;
b) un assegno mensile erogato dal Banco BPM spa a titolo di incentivo all’esodo con accesso al fondo di solidarietà.
Sia l’assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dall’INPS che l’incentivo all’esodo erogato dal Banco BPM spa sono soggetti a tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR (art. 17 del TUIR) al 30,27%.
L’Istante non percepisce altri redditi imponibili IRPEF (eccetto quelli derivanti dall’abitazione principale e da un’altra unità abitativa posseduta al 50%). Al fine di fruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, chiede se vi sia la possibilità di adottare la tassazione IRPEF ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, con specifico riguardo ai citati assegni mensili.
Al riguardo il Fisco ha chiarito che l’articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del TUIR non prevede la facoltà per il contribuente di optare per il regime della tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, ma stabilisce che “gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente”.
Inoltre, l’articolo 1, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che i redditi soggetti a tassazione separata in esame non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, se corrisposti da soggetti che hanno l’obbligo per legge di effettuare la ritenuta d’acconto.
Pertanto, nel caso di specie, l’Istante, anche qualora ritenga che la tassazione ordinaria sia più favorevole, non può indicare nella dichiarazione dei redditi gli emolumenti assoggettati a tassazione separata da parte dell’ente erogante. Successivamente, l’Agenzia delle entrate procederà alla liquidazione delle imposte dovute sulle somme soggette a tassazione separata da parte dell’ente erogante ai sensi dell’articolo 17 del TUIR, comunicandone l’esito al contribuente.
Tenuto conto che, l’Istante ritiene più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare della detrazione delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, lo stesso – dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta – potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell’esito della comunicazione utilizzando le detrazioni spettanti, previa verifica dei presupposti, a scomputo dell’imposta calcolata, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

Il codice tributo per il credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici


Istituito il codice tributo “6916”per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, ai sensi dell’art. 22, D.L. n. 124/2019 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 31 agosto 2020, n. 48/E).

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Il medesimo credito d’imposta spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito d’imposta in questione spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in oggetto, è istituito il seguente codice tributo:
– “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 48/E del 2020, sottolinea che ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.


DL Semplificazioni: sospensione al professionista che non comunica la PEC all’Ordine


Sospeso il professionista che non comunica all’Ordine di appartenenza il proprio “domicilio digitale”, lo prevede l’art. 37 del decreto-legge Semplificazioni che ha introdotto un sistema sanzionatorio per gli iscritti che non comunicano l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al proprio Ordine professionale. È quanto sottolinea il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con la nota informativa n. 98 del 31 agosto 2020, in cui si sottolinea che l’obbligo di tale comunicazione è stato stabilito dall’art. 16 del decreto-legge 185/2008.

Nei confronti degli iscritti che non abbiano comunicato l’indirizzo PEC, gli Ordini territoriali dei commercialisti dovranno prima di tutto formulare apposita diffida ad adempiere all’obbligo entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, informando che in caso di mancata ottemperanza il Consiglio dell’Ordine provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina per l’apertura del procedimento disciplinare e l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale.
La comunicazione della PEC da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC. In particolare, la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine da parte del Ministero vigilante.


CCNL Agenzie di viaggi Fiavet Confcommercio: Una tantum


CCNL Agenzie di viaggi Fiavet Confcommercio: Una tantum



A settembre, per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo, così come previsto dal CCNL di settore Fiavet Confcommercio, sarà erogata una ulteriore tranche dell’una tantum


Lo scadenzario contrattuale, per quanto riguarda il settore “Agenzie di Viaggio Confcommercio”, segnala l’erogazione con la retribuzione di settembre 2020, di una ulteriore tranche della una tantum di cui all’’art. 151 del CCNL Fiavet Confcommercio del 24/7/2019.
Il testo contrattuale, infatti, ha previsto l’erogazione di un importo a titolo di una tantum per il personale in forza alla data del luglio 2019, per il servizio prestato nell’ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1/1/2019 – 30/6/2019 (carenza contrattuale), secondo le decorrenze riportate nella tabella che segue:
“Una tantum ex art. 151































































Livelli

Ottobre 2019

Marzo 2020

Settembre 2020

Totale

A 128,25 128,25 128,25 384,75
B 118,50 118,50 118,50 355,50
1 111,00 111,00 111,00 333,00
2 101,25 101,25 101,25 303,75
3 95,25 95,25 95,25 285,75
4 90,00 90,00 90,00 270,00
5 84,75 84,75 84,75 254,25
6S 81,00 81,00 81,00 243,00
6 80,25 80,25 80,25 240,75
7 75,00 75,00 75,00 225,00


Per gli apprendisti, l’ammontare dell’una tantum è determinato in euro 180,00 di cui euro 60,00 da erogarsi nel mese di ottobre 2019, euro 60,00 nel mese di marzo 2020 ed euro 60,00 nel mese di settembre 2020.”
Si ricorderà che le parti, con accordo del 30/3/2020, per gli effetti economici determinati dall’emergenza del covid19, hanno concordato il rinvio dell’erogazione della II tranche di una tantum prevista per il mese di marzo 2020 al mese di novembre 2020, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia.