CADIPROF: rimborso spese consulenza psicologica

Previsto l’ampliamento del catalogo dell’offerta della Cassa di assistenza sanitaria degli studi professionali (Cadiprof), con il rimborso di una parte delle spese sostenute per le consulenze psicologiche

Con la convenzione con l’associazione PLP, Psicologi Liberi Professionisti, la Cassa di assistenza sanitaria degli studi professionali rimborsa parte delle spese sostenute per le consulenze psicologiche, in presenza o video-consulto, presso uno degli psicologi iscritti alla rete Cadiprof/PLP e aderenti al progetto, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti.
Fino al 30/4/2021, saranno rimborsate le spese per la consulenza psicologica relativa alle seguenti aree:
Supporto relativo all’emergenza COVID-19:
– gestione dello stress legato al distanziamento sociale
– difficoltà legate alla gestione dei nuovi tempi e spazi di vita
– gestione di ansie e paure legate al contagio
– gestione di situazioni di malattia o lutti legati al contagio da Covid-19

Supporto relativo all’ambito lavorativo:
– prevenzione del burnout;
– coaching sulle competenze trasversali;
– ottimizzazione della gestione del tempo;
– prevenzione dello stress lavorativo correlato;
– coaching di comunicazione efficace.

Sostegno alla genitorialità:
– nel momento della scelta di avere un figlio;
– nelle problematiche a essa connesse (difficoltà nella procreazione, fecondazione assistita, ecc.);
– nel cambiamento che la nascita determina nell’equilibrio della persona, della coppia e/o della famiglia;
– nelle fasi di sviluppo della relazione con il figlio che, con il mutare dell’età, presenta problematiche sempre nuove;
– supporto per i problemi legati alla scuola del figlio (difficoltà scolastiche, demotivazione e disagio, orientamento agli studi, ecc.).

Sostegno relativo a momenti di criticità della vita:
– scelta dell’IVS (Interruzione Volontaria della Gravidanza);
– gravi eventi (morti accidentali/precoci congiunti; catastrofi/incidenti gravi; malattie gravi);
– supporto per le problematiche di coppia, anche relativamente alla conciliazione famiglia/lavoro;
– separazione e/o divorzio;
– problematiche dell’età evolutiva;
– sostegno alle attività di caregiver nei riguardi di disabili, anziani e gravi ammalati in casa, in risposta al nuovo fenomeno di “generazione sandwich” intesa come quella che è chiamata ad occuparsi al contempo dei figli e dei genitori anziani;
– abusi e dipendenze (ludopatia; abuso di alcol e/o sostanze).

Presso la rete degli psicologi convenzionati, gli iscritti CADIPROF potranno beneficiare di:
– Visita gratuita di analisi della domanda e conseguente individuazione del trattamento di elezione (lo psicologo PLP provvederà a rilasciare all’iscritto un documento che attesti l’indicazione del trattamento consigliato).
– Sconto del 10% sulla parcella del professionista (garantito dal professionista PLP); il costo finale sarà arrotondato per difetto ogni € 5,00, fatta eccezione per coloro che già adottano la tariffa minima pari ad € 35,00.
– Rimborso pari al 50% del costo fatturato, fino a concorrenza del massimale di € 275,00.

Nel corso della vigenza del presente progetto, ogni assistito potrà beneficiare solo una volta del massimale indicato.


Comunicazione per l’accesso al bonus investimenti pubblicitari incrementali 2020


Dal 1° al 30 settembre 2020 è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2020 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 31 agosto 2020).

Si evidenzia che restano valide le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle modifiche introdotte dall’art. 186 del DL Rilancio alla disciplina dell’agevolazione per l’anno 2020.
Inoltre, successivamente all’invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.


Recupero dagli eredi dei ratei di pensione erogati indebitamente

28 AG0 2020 Con Risposta ad interpello n. 283 del 27 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di ratei di pensione erogati post mortem indebitamente a soggetti terzi, ai fini del recupero delle ritenute Irpef operate e versate, l’Ente può ottenere la restituzione delle somme al lordo delle ritenute nei confronti degli eredi, i quali possono indicare le somme restituite tra gli oneri deducibili.

Con riferimento all’ipotesi concernente il recupero delle ritenute IRPEF operate su ratei di pensione erogati post mortem a soggetti terzi non legittimati alla percezione del trattamento pensionistico del de cuius, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la previsione dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir deve ritenersi applicabile qualora il recupero sia effettuato nei confronti degli eredi, mentre deve ritenersi esclusa se il recupero è disposto nei di soggetti terzi privi di qualunque titolo di legittimazione soggettiva.
La norma suindicata ricomprende tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti».
L’onere deducibile, corrispondente all’importo delle somme che in un periodo d’imposta sono state assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore, consente il recupero delle imposte pagate su tali somme.
Il sistema dei rapporti tra Erario, sostituto e sostituito, dunque, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l’ente erogatore ha versato all’Erario in qualità di sostituto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operatività di tale disposizione non è preclusa nell’ipotesi in cui la restituzione all’ente erogatore (sostituto d’imposta) delle somme da questi indebitamente erogate sia effettuata da un soggetto chiamato, in qualità di erede, a rimborsare somme non dovute, che hanno concorso a formare il reddito del de cuius. Ciò in quanto, pur ravvisandosi una non coincidenza tra il soggetto chiamato a restituire le somme all’ente che le ha corrisposte, ed il soggetto che ha subìto la tassazione IRPEF, l’obbligo di restituzione delle imposte in capo all’erede si giustifica in funzione del suo status, ovvero nella circostanza che questi subentra in base ai principi civilistici “in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius”. Tale successione nei rapporti giuridici assume rilevanza anche sotto il profilo fiscale dal momento che in seguito all’accettazione dell’eredità, il reddito dei cespiti ereditari «concorre a formare il reddito complessivo dell’erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione». Pertanto, l’erede subentra nel particolare rapporto giuridico incorso alla data del decesso tanto per l’obbligo di restituzione delle somme, quanto per il diritto al recupero dell’imposizione IRPEF a cui le predette somme erano state assoggettate. Di conseguenza, l’Ente è legittimato a recuperare dall’erede i ratei di pensione indebitamente erogati, al lordo delle ritenute applicate, potendo l’erede dedurre, il medesimo ammontare lordo, dal proprio reddito complessivo, come onere deducibile.


Diversa, invece, l’ipotesi in cui il destinatario delle somme indebitamente erogate, non rivesta lo status di erede.
In tal caso, le ritenute IRPEF indebitamente versate nel periodo d’imposta in cui l’Ente sia venuto a conoscenza del decesso potranno essere recuperate dallo stesso in compensazione con il modello F24EP; allo stesso modo potranno essere recuperate le ritenute operate nel periodo d’imposta precedente, entro il termine di presentazione del modello 770.
Per i restanti periodi d’imposta pregressi, per i quali non sono ancora decorsi i termini di decadenza dell’accertamento, il recupero può avvenire mediante la presentazione di tante dichiarazioni integrative del modello 770, quante sono le annualità interessate dal versamento di ritenute IRPEF non dovute. L’eventuale maggior credito, risultante dalla dichiarazione integrativa, dovrà essere inserito nel quadro “DI” del modello 770 relativo al periodo di imposta nel quale è stata presentata la dichiarazione integrativa e concorrerà al credito risultante dalla dichiarazione.
Per i periodi d’imposta per i quali siano ormai decorsi i termini di accertamento, deve ritenersi esclusa la possibilità di ottenere il rimborso, fatta eccezione per l’ipotesi in cui tra l’Ente e il terzo percettore indebito dei ratei di pensione si sia instaurato un contenzioso dall’esito ancora incerto. In tale evenienza, infatti, la sentenza che conferma l’illegittima percezione delle somme da parte del soggetto terzo costituirà il presupposto di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 per l’istanza di rimborso.
Con riferimento alle modalità di compilazione del quadro DI del modello 770, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessario:
– presentare una dichiarazione integrativa del modello 770, in relazione a ciascun anno di imposta nel quale l’Istituto ha versato le ritenute IRPEF in eccesso;
– inserire il maggior credito risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, nel quadro “DI” del modello 770 relativo al periodo di imposta nel quale è stata presentata la dichiarazione integrativa e quindi nel quadro SX, rigo SX4 colonna 3, per il suo utilizzo.


Si ricorda, peraltro, che il cd. Decreto Rilancio ha previsto che ai sostituti d’imposta, ai quali siano restituite le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione tramite modello F24. La previsione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020.

Parte economica dell’Accordo di rinnovo del CCNL Alimentari industria



Si riportano le informazioni sulla parte economica del Verbale di accordo del 31/7/2020 sottoscritto da ANCIT, ASSOBIRRA, UNIONE ITALIANA FOOD e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, per il di rinnovo del CCNL 5/2/2016 per l’Industria alimentare


Il presente verbale di accordo sottoscritto da ANCIT, ASSOBIRRA, UNIONE ITALIANA FOOD e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, decorre dall’1/12/2019 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 30/11/2023. Tra le Parti firmatarie mancano le Associazioni Datoriali coordinate da Federalimentare: Anicav, Assolzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assocarni, Assolate, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unionzucchero.
Le Parti nel presente accordo, individuano, le voci che costituiscono il trattamento Economico Minimo (TEM) e il Trattamento Economico Complessivo (TEC)


Trattamento Economico Minimo (TEM)
Le Parti stabiliscono che in seguito al Rinnovo del 31/7/2020, il TEM si compone:
a) Minimi Tabellari (paga base)
b) Ex indennità di contingenza
c) EDR
I minimi tabellari (paga base) sono quelli che risultano dalla tabella che segue:



























































Liv.

Par.

Minimi in vigore dall’1/12/2019

Nuovi minimi dall’1/9/2021

Nuovi minimi dall’1/1/2022

Nuovi minimi dall’1/1/2023

1S 230 2.372,01 2.407,02 2.442,02 2.477,05
1 200 2.062,59 2.093,03 2.123,47 2.153,96
2 165 1.701,67 1.726,78 1.751,90 1.777,03
3A 145 1.495,40 1.517,47 1.539,54 1.561,62
3 130 1.340,73 1.360,52 1.380,30 1.400,10
4 120 1.237,57 1.255,83 1.274,10 1.293,37
5 110 1.134,46 1.151,20 1.167,94 1.184,70
6 100 1.031,33 1.046,55 1.061,77 1.077,00


Viaggiatori o piazzisti


 

















Liv.

Par.

Minimi in vigore dall’1/12/2019

Nuovi minimi dall’1/9/2021

Nuovi minimi dall’1/1/2022

Nuovi minimi dall’1/1/2023

I 165 1.701,67 1.726,78 1.751,90 1.777,03
II 130 1.340,73 1.360,52 1.380,30 1.400,10


Trattamento Economico Complessivo (TEC)
Il Trattamento Economico Complessivo è composto dalle seguenti voci:
a) TEM
b) Incremento Aggiuntivo Retribuzione (IAR)
c) 13ma e 14ma mensilità
d) Aumenti periodici di anzianità
e) Fondo sanitario integrativo FASA
f) Cassa maternità/paternità
g) Cassa rischio vita
h) Alifond
i) Maggiorazione retributive
j) Indennità e trattamenti economici previsti dal CCNL
k) Ex premio di produzione già congelato in cifra fissa
l) Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello


Incremento Aggiuntivo della Retribuzione (IAR)
E’ corrisposto ,a lutti i lavoratori, a far data dall’1/4/2023, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.



































Liv.

Par.

IAR

1S 230 58,77
1 200 51,10
2 165 42,16
3A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55


Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello
Le aziende che non realizzano la contrattazione del premio per obiettivi di cui all’art. 55 del CCNL, erogheranno, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito riportata:



































Liv.

Par.

Trattamento economico per la mancata contrattazione di secondo livello

1S 230 50,37
1 200 43,80
2 165 36,14
3A 145 31,76
3 130 28,47
4 120 26,28
5 110 24,09
6 100 21,90


Tali importi, erogati a partire dall’1/1/2023 per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni con funzioni analoghe.
Gli importi suddetti non hanno riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, in quanto le Parti hanno definito tali importi in senso omnicomprensivo tenendo conto in sede di quantificazione di qualsiasi incidenza. Inoltre, sono esclusi dal computo del TFR.


Diritto alle prestazioni bilaterali
Le Parti ribadiscono che le prestazioni di bilateralità (Assistenza sanitaria integrativa, Cassa rischio vita, Cassa maternità e paternità e promozione della bilateralità) rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dai Fondi contrattuali previsti dal presente Contratto collettivo di lavoro.
A decorrere dall’1/1/2021 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a Euro 20,00 lordi mensili per dodici mensilità.Tale importo costituisce un elemento distinto della retribuzione (EDR) e non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e di legge, diretti o/e indiretti di alcun genere, in quanto le Parti hanno inteso erogare tale importo come omnicomprensivo di qualsiasi incidenza. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell’obbligo di cui al comma 2.
In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.


Assistenza sanitaria integrativa / fondo maternità-paternità
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda pari a 10 euro al mese per 12 mensilità.
A partire dall’1/1/2022, l’importo del finanziamento al Fondo di cui al comma precedente sarà pari a 12 euro al mese per 12 mensilità.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
A far data dall’1/6/2025 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.
Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall’iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell’impresa.
A partire dall’1/1/2022, ciascun familiare fiscalmente a carico dei lavoratori di cui al primo comma può essere iscritto al Fasa attraverso un versamento mensile pari a 2 euro per 12 mensilità. Le modalità attuative sono demandate al Cda del Fondo Fasa.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che prevedano l’istituzione di polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.
In occasione del rinnovo degli accordi integrativi, in sede aziendale potranno essere definiti specifici accordi di confluenza e/o di armonizzazione, fermo restando che con il presente articolo si è disciplinata a livello di CCNL la materia.
Le Parti concordano di assicurare la gestione dell’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum, di cui all’art. 1/Bis, comma secondo, attraverso il Fondo sanitario integrativo di settore (FASA), al quale verrà versata una specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 2 euro, con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato.
A partire dall’1/1/2021, l’importo della specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità), di cui al precedente comma, sarà pari a 3,50 euro.


Copertura assicurativa per il rischio vita
Le Parti condividono che, a partire dall’1/1/2021, l’onere annuo complessivo a carico dell’azienda è stabilito, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, in euro 30 (trenta).
Tale istituto contrattuale non è cumulatale con trattamenti analoghi o equipollenti già operanti a livello della singola azienda.


Promozione bilateralità del settore
Le Parti, in attesa della costituzione dell’Ente Bilaterale di Settore, convengono il versamento a carico delle imprese, a decorrere dall’1/1/2021, di 2 euro/mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato, in una apposita sezione separata contabile e amministrativa del Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore (FASA), secondo le procedure già stabilite in seno al Cda.
La predetta contribuzione sarà versata anche dalle aziende per le quali non corre l’obbligo, secondo quanto disposto al comma 8 dell’art. 74/quater, di iscrivere lavoratori al FASA.
Il versamento di cui sopra sarà effettuato contestualmente a quello concernente la contribuzione mensile che le aziende già versano per la copertura sanitaria dei propri dipendenti


Rischio macchina per Viaggiatori e piazzisti
Le spese di riparazione automezzo per danni provocati – senza dolo – da Viaggiatori o Piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, saranno sostenute dalle aziende nella misura dell’90% e comunque con un massimale di euro 5.700,00, per sinistro anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e della rispondenza della fattura.


Trattamento di malattia e di infortunio per Viaggiatori e piazzisti
Per gli infortuni sul lavoro a decorrere dall’1/1/2021, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
– euro 38.000,00 per morte
– euro 48.000,00 per invalidità permanente totale.