Parte normativa dell’accordo di rinnovo Alimentari Industria

Seguono alcuni aspetti della parte normativa dell’accordo di rinnovo per l’Industria alimentare, siglato il 31/7/2020, tra l’ANCIT, l’ASSOBIRRA, l’UNIONE ITALIANA FOOD e FAI-CISL, la FLAI-CGIL, UILA-UIL, con validità fino al 30/11/2023.

Part-time


L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
1) gli elementi previsti dall’art. 15 del presente contratto;
2) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (divisore 173).
Il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
A partire dall’1/1/2022 le Parti, riconoscono al lavoratore occupato con contratti a tempo indeterminato con orario inferiore a quello contrattuale, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a tempo pieno effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a tempo parziale.
L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 8% del personale in forza a tempo pieno alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di:
a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati (1) o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
b) accudire i figli fino al compimento dei sette anni;
c) studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea;
d) accudire i figli, al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino.
Tali domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione:
– se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall’avvenuta comunicazione scritta;
– se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da assumere a tempo parziale; qualora l’azienda sia in grado di reperire altri lavoratori delle stesse mansioni, disponibili al tempo pieno.


Lavoro agile


Le parti stipulanti il presente contratto condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tal scopo considerano il lavoro agile una modalità svolgimento dell’attività lavorativa rispondente a tali obiettivi.
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può svolgersi anche al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici adeguati, senza l’obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall’azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati.


Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari e per l’assistenza intra generazionale


Congedi parentali
Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi 12 anni di vita, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente dodici mesi.
Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:

Congedi per la malattia del figlio
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all’anno – non retribuiti e fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere, compatibilmente con le esigenze organizzative – per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i dieci anni.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Le Parti, nella vigenza dell’art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 15/6/2015, stabiliscono che la persona avente i requisiti di legge ha diritto ad un prolungamento, fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti a carico dell’azienda da utilizzare secondo le modalità e le tempistiche della norma sopra citata.

Congedo per l’assistenza intra generazionale
Previa presentazione di idonea documentazione da parte del lavoratore interessato non appena ne abbia disponibilità e, comunque, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo comprovate di urgenza – l’azienda riconoscerà due mezze giornate di permesso retribuito all’anno, non frazionabili, per assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore a 75 anni) nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni, e day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche.


Stagionali, intermittenti, occasionali e marittimi: prime indicazioni Inps sulle indennità omnicomprensive


Il “Decreto “Agosto”, in continuità con le misure previste dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica, tra cui i lavoratori del turismo, gli intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, i lavoratori dello spettacolo ed i marittimi. In attesa delle circolari esplicative, con le quali verranno spiegate nel dettaglio le novità legislative, l’Inps fornisce alcune prime informazioni (messaggio n. 3160/2020).


Una indennità omnicomprensiva è prevista in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020. Detta indennità è pari a 1.000,00 euro ed è riconosciuta anche per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, fermo restando le previste condizioni (art. 9, co. 1, D.L. n. 104/2020).
E’ previsto il riconoscimento di un’indennità omnicomprensiva, pari a 1.000,00 euro, anche a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell’indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, fra cui (art. 9, co. 2, D.L. n. 104/2020):
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata (art. 2, co. 26, L. n. 335/1995), con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio (art. 19, D.Lgs. n. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata (art. 2, co. 26, L. n. 335/1995), alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
b) titolari di pensione.
Ancora, una indennità omnicomprensiva di importo pari a 1.000,00 euro è stabilità in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possano fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro (art. 9, co. 4, D.L. n. 104/2020). La medesima indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori iscritti al FPLS che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e un reddito nel medesimo anno, non superiore a 35.000 euro.
Una ulteriore indennità omnicomprensiva di 1.000,00 euro è riconosciuta in favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti (art. 9, co. 5, D.L. n. 104/2020):
– titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
– titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nei predetti settori, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
– assenza di titolarità, alla data del 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Le predette indennità non sono cumulabili tra loro e con l’indennità di “di ultima istanza” (art. 44, Decreto Cura Italia), ma sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità (L. n. 222/1984). Riguardo alle modalità di richiesta, i lavoratori che hanno già presentato la domanda e beneficiato delle indennità COVID relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, non devono presentare ulteriore specifica domanda, in quanto l’Istituto procederà d’ufficio all‘istruttoria e verifica dei requisiti.
Infine, è prevista una indennità pari a 600,00 euro per ciascuna delle mensilità di giugno e luglio 2020 a favore dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare (art. 115, Codice della Navigazione) e dei lavoratori che svolgono servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera (art. 17, co. 2, L. n. 856/1986), che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, di indennità di malattia o di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020 (art. 10, D.L. n. 104/2020). Detta indennità a favore dei lavoratori marittimi, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda.

Si all’agevolazione in favore di pensionati esteri anche in presenza di pensione dall’Inps


Un cittadino residente all’estero, che riceve pensioni di fonte estera, nonostante riscuota anche una pensione dall’Inps, può applicare, ai proventi ricevuti da enti non italiani, l’imposta sostitutiva dell’Irpef introdotta ai sensi dell’art. 24-ter del TUIR a condizione del trasferimento della propria residenza in uno dei luoghi individuati dal regime agevolativo (Agenzia Entrate – risposta 27 agosto 2020, n. 280).

La Legge di bilancio 2019 ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.


In particolare, viene previsto che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.


Per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei comuni sopra evidenziati. Non ha inoltre alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta, essenzialmente, oltre ai Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA -Tax Information Exchange Agreement – ovvero che aderiscono alla Convenzione OCSE – Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale).


L’opzione è:


– esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;


– valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale;


– esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.


Per l’accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione. Al riguardo, si rammenta che costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.


Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da “pensione” sono equiparati a quelli di “lavoro dipendente”.


Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.


Rientrano  nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa in esame, in quanto redditi prodotti all’estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri. Diversamente, restano escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva, e vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si siano trasferiti nel nostro Paese ed abbiano optato per il regime fiscale in esame.

SISMA BONUS: contribuente in “regime forfetario”


Il contribuente può optare per la cessione all’impresa del credito corrispondente alla detrazione spettante pur avendo aderito al cd. regime forfetario (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 agosto 2020, n. 281)

Nella fattispecie presentata all’Amministrazione finanziaria l’Istante rappresenta di essere futuro acquirente di una unità immobiliare con relativa pertinenza, derivante dalla demolizione e ricostruzione di un fabbricato in un Comune – sito in zona sismica 2 – in attuazione della Legge “Piano Casa” che prevede, oltre ad un aumento premiale di cubatura, la possibilità di realizzare più edifici nello stesso lotto. In particolare, a seguito della demolizione di un edificio collabente, verranno ricostruite quattro abitazioni unifamiliari e cinque abitazioni in condominio tutte dotate di singoli box auto pertinenziali, autonomamente accatastati. Il progetto, realizzato nel rispetto della Legge Regionale e delle autorizzazioni comunali, è stato presentato in Comune con richiesta di rilascio del permesso di costruire (PDC) in data 6 marzo 2019, autorizzato ed approvato dallo stesso in data 1 luglio 2019. L’Istante fa presente, inoltre, di non aver ancora ricevuto né dal progettista né dall’impresa venditrice l’asseverazione di riduzione del rischio sismico in quanto tale intervento, secondo la normativa vigente al momento della richiesta di rilascio del permesso di costruire, non era ricompreso fra quelli per cui era possibile fruire di tale agevolazione.
Tanto premesso, l’Istante chiede se può fruire della detrazione disciplinata dal comma 1-septies, dell’articolo 16, del decreto legge n. 63 del 2013, come modificato dall’articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 che, a partire dal 1° maggio 2019, ha esteso le agevolazioni per l’acquisto delle unità immobiliari realizzate a seguito di interventi per la riduzione del rischio sismico, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, già applicabili nelle zone sismiche 1, anche alla zona sismica 2, in cui ricade il territorio del Comune ove è situato l’immobile oggetto dei lavori.
In particolare, chiede di sapere se:
– possa beneficiare della detrazione prevista dal citato articolo 16, comma 1- septies del decreto legge n. 63 del 2013, anche se l’asseverazione non è stata depositata insieme alla richiesta di rilascio del permesso di costruire;
– nel calcolo delle spese agevolabili le pertinenze devono essere considerate autonomamente oppure unitamente all’abitazione;
– tenuto conto del fatto che avendo aderito al cd “regime forfettario” non può beneficiare della detrazione IRPEF, possa, comunque, cedere il proprio credito all’impresa esecutrice dei lavori o a soggetti terzi.
Con riferimento al primo quesito, l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste – che non sono oggetto della presente istanza di interpello – potrà fruire della detrazione a condizione, tuttavia, che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all’Istante ai fini dell’accesso al beneficio in questione.
Con riferimento al secondo quesito, invece, afferma che la detrazione deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.
Infine, con riferimento al terzo quesito – concernente la possibilità per l’Istante di optare per la cessione all’impresa del credito corrispondente alla detrazione spettante pur avendo aderito al cd. regime forfetario – fa presente che l’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all’imposta sul reddito e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.
Pertanto, ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso dell’Istante – che si avvale del c.d. “regime forfetario” – ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima. L’istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico edifici prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. In tal senso, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell’Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Il Fisco conclude segnalando che l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e, che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i predetti interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.