Esoneri contributivi e decontribuzione al Sud: una breve analisi delle misure introdotte dal D.L. Agosto


In appresso una breve analisi sulle agevolazioni alle assunzioni e sulla decontribuzione introdotte dal D.L. Agosto, in favore delle aziende che non facciano ricorso agli ammortizzatori sociale per causale COVID-19, di quelle che effettuino assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero assunzioni, anche a termine, nel settore turistico, nonché delle aziende aventi la sede di lavoro in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro-capite inferiore al 75% della media europea ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.


Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsti dal D.L. Agosto, e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale per causale COVID (artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. n.18/2020), è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail (art. 3, D.L. n. 104/2020). L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno già richiesto periodi di integrazione salariale (artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. n. 18/2020), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. L’esonero spetta per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, e comunque nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020. Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Ai datori di lavoro che beneficino o abbiano beneficiato dell’esonero in parola, si applicano i divieti di avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24, L. 23 luglio 1991, n. 223) e di recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604). La violazione comporta la revoca dall’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale. Tanto rappresentato, trattandosi di aiuto di Stato, si evidenzia come l’operatività della misura sia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Ancora, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 effettuino assunzioni con contratto lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail (art. 6, D.L. n. 104/2020). L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, successiva alla data del 15 agosto 2020. Sono esclusi dal campo di applicazione della misura, i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero spetta per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un importo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
La predetta agevolazione è riconosciuta con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 7, D.L. n. 2020). In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, successiva al 15 agosto 2020, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione. Ciò premesso, anche la suddetta agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Infine, allo scopo di contenere gli effetti sull’occupazione determinati dalla epidemia in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail (art. 27, D.L. n. 104/2020). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea.


Regime agevolato per il rientro in Italia di docenti/ricercatori

Con la Risposta a interpello n. 274 del 26 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può ritenersi ammesso a beneficiare per undici anni del regime agevolato per il rientro in Italia, il ricercatore italiano residente all’estero e regolarmente iscritto all’AIRE da oltre due anni, che trasferisca in Italia la residenza per se e la famiglia di cui fanno parte due minorenni, ivi continuando l’attività di ricercatore. A tal fine non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente in Italia.

Allo scopo di porre rimedio al cd. fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese, sono previsti incentivi fiscali in favore di docenti/ricercatori che dall’estero si trasferiscono in Italia per continuare l’attività di ricerca.
Il cd. DL Rilancio ha incrementato tali incentivi nei confronti dei soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020.
Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
In base delle modifiche introdotte dal DL Rilancio, i benefici fiscali si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 5 periodi d’imposta successivi (prima erano 3) sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Inoltre, per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le agevolazioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, e nei 10 periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Per quanto concerne i requisiti soggettivi necessari per ottenere tali agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Nel rispetto dei suddetti requisiti, secondo l’Agenzia delle Entrate, può ritenersi ammesso a beneficiare del regime fiscale agevolato per il rientro in Italia, il contribuente italiano residente all’estero (Svizzera) e regolarmente iscritto all’AIRE, ricercatore da oltre due anni presso un’azienda farmaceutica nello Stato estero, che si trasferisca in Italia con la propria famiglia per continuare l’attività di ricercatore in un’azienda italiana. Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, la presenza di due figli minori all’interno della famiglia consente al ricercatore di usufruire dell’agevolazione per l’anno di imposta 2020 e per i successivi dieci anni, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale in Italia, occorre fare riferimento alla disposizione dell’articolo 2 del TUIR, secondo il quale si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile. Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Per quanto riguarda invece il requisito dell’attività di docente/ricercatore, si osserva che la norma richiede per quella all’estero che sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca pubblico o privato, mentre per quella da svolgere in Italia non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori. Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’agevolazione non assume rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente in Italia, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.

Sottoscritto il Protocollo sicurezza per la Scuola dell’infanzia

Sottoscritto in via definitiva il 25/8/2020, il Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19

Il presente Protocollo Sicurezza, sottoscritto tra:
– il Ministero dell’istruzione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI, l’INAIL e CGIL UIL CONFSAL SNALS, ANIEF, CIDA ANP DIRIGENTI SCUOLA FISM ALLEANZA COOPERATIVE FORUM TERZO SETTORE SIP,
nasce dalla necessità di tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti (dirigenti, soggetti gestori, responsabili di struttura, personale educatore, docente, ausiliario, A.T.A.), dei bambini e delle loro famiglie durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2020/2021.
Il protocollo premette che per quanto concerne le scuole dell’infanzia amministrate da Circolo didattico o Istituto comprensivo, in considerazione dell’unicità della gestione, si fa riferimento ove non altrimenti specificato, al Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 siglato in data 6/8/2020 con le OO.SS. di categoria.
Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno attivate le relazioni sindacali previste per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia dalle disposizioni vigenti.
I soggetti coinvolti nel funzionamento dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 65/2017 (Ministeri competenti, Enti gestori, Datori di lavoro, Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ANCI) si impegnano si impegnano ad attivare, anche solo su richiesta di una delle parti e con il coordinamento del Ministero dell’istruzione:
– un Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività educative e scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all’andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della salute l’indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute dei bambini, delle famiglie e di tutto il personale coinvolto;
– un tavolo di lavoro permanente a livello regionale;
– incontri tra i Ministeri competenti e i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo in ordine all’attuazione dell’intesa, con cadenza almeno mensile e comunque a richiesta anche di una delle Parti firmatarie del presente Protocollo.
I soggetti responsabili del funzionamento dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, inoltre, provvederanno a:
a) comunicare alle famiglie e ai lavoratori delle strutture, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
b) promuovere ed attivare la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI;
c) attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della salute, il Commissario straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale, incluso l’eventuale personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle attività educative e didattiche. Saranno adottati i criteri di:
I. volontarietà di adesione al test;
II. gratuità dello stesso;
III. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base.
d) fornire tempestivamente ulteriori approfondimenti sugli alunni con disabilità con particolare riferimento a quanto indicato nel paragrafo 9 “Disabilità e inclusione” del Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia.

SOMMINISTRAZIONE LAVORO: prestazioni temporanee EBITEMP

Siglato il 28/7/2020, tra l’ASSOLAVORO, la NIDIL-CGIL, la FELSA-CISL, la UILTEMP, l’accordo per l’ampliamento temporaneo delle prestazioni erogate da EBITEMP in circostanza dell’emergenza covid-19, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione di lavoro.

Le Parti, in considerazione della temporanea situazione di emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, che ha interessato in particolar modo il settore della somministrazione, si sono incontrate per esaminare nello specifico le nuove proposte di ampliamento delle prestazioni, presenti nel sistema di welfare riconosciuto da Ebitemp, avanzate dalla Commissione Prestazioni.
Pertanto, dopo ampio confronto, tenuto conto dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione di lavoro, le Parti convengono sull’opportunità di integrare le prestazioni con le modalità di seguito descritte:


– Contributo per l’acquisto di materiale informatico finalizzato alla didattica a distanza ed all’attività di lavoro in smart-working – misure a sostegno delle lavoratrici/tori in somministrazione per emergenza Covid-19.
   – Contributo per la didattica a distanza rivolto alle lavoratrici/tori con figli o con minori sotto tutela o con figli iscritti a corsi legali di laurea, fiscalmente a carico
   – Contributo per la didattica a distanza per lavoratrici/tori iscritti ai corsi serali
   – Contributo per la didattica a distanza per lavoratrici/tori iscritti ad un corso legale di laurea
   – Contributo per la didattica a distanza per lavoratrici/tori con contratti di Apprendistato di I e III livello
   -Contributo per lavoratrici/tori con attività di lavoro in smart working


– Contributo per congedo parentale per emergenza covid-19 (Art. 23 D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 75 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, in L. n. 77/2020).


E’ stabilito l’ampliamento temporaneo della prestazione “Contributo per Asilo nido” per il periodo che va dal 15/6/2020 al 31/8/2020, finalizzato al riconoscimento di un contributo mensile fino ad un massimo di Euro 150,00 (centocinquanta), per le lavoratrici madri o lavoratori padri con un contratto di lavoro in somministrazione pari o superiore a 7 giorni e con un’anzianità lavorativa di almeno 3 mesi lavorati negli ultimi 12, che abbiano figli rientranti nella fascia di età fino al compimento dei 36 mesi e comunque fino al completamento della frequenza dell’anno scolastico/centro estivo nel periodo di riferimento (es. se il bambino ha compiuto tre anni nel mese di febbraio, considerare il contributo fino alla chiusura dell’anno scolastico/centro estivo), inseriti nelle strutture che svolgono attività di centri estivi.
Le modalità della prestazione rimangono invariate rispetto alla prestazione già in essere in Ebitemp. Si riconosce, in alternativa, il contributo per le attività dei centri estivi come istituito nel Decreto Rilancio per emergenza Covid-19 (le prestazioni “Asilo Nido” e “Campi estivi” non sono quindi cumulabili).