Imposta di bollo: codice IBAN per effettuare il pagamento da parte di soggetti stranieri


Il codice IBAN per pagare l’imposta di bollo tramite bonifico IT07Y0100003245348008120501 è, in generale, utilizzabile per la registrazione di alcuni atti e contratti. Ciò non esclude che nel caso di specie, in cui il debitore non risiede in Italia, si possa utilizzare il medesimo codice IBAN per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 agosto 2020, n. 275).

Il Fisco risponde all’Ente che chiede di conoscere “la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo da parte di un operatore economico straniero al quale viene aggiudicato un appalto e deve versare l’imposta di bollo sul contratto”. Al riguardo, rappresenta che sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono elencati i codici IBAN per effettuare alcune tipologie di pagamenti, ma nella sezione ‘Pagamento delle imposte all’Estero non si rinvengono le istruzioni per la corresponsione dell’imposta di bollo su contratti di affidamento di appalti per beni e servizi.
Il Fisco chiarisce che l’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.
Con riferimento alla fattispecie sottoposta all’attenzione della scrivente, l’articolo 2 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede l’assoggettamento al tributo per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie” .
Per quanto attiene, dunque, i contratti di appalto che in base all’articolo sopra richiamato scontano l’imposta di bollo, si rammenta che l’articolo 3 del citato d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che “L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l”Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
Relativamente alle modalità dell’assolvimento dell’imposta di bollo da parte di un operatore economico non residente in Italia al quale viene aggiudicato un appalto, si osserva che sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate esiste una sezione dove è specificato che “I contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, possono eseguire il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (…) secondo le indicazioni riportate”.
In una tabella di detta sezione è presente una lista contenente i codici IBAN da utilizzare per il pagamento, mediante bonifico, delle imposte da parte di soggetti non residenti.
Per quanto di interesse, si rappresenta che il codice IBAN per pagare l’imposta di bollo tramite bonifico IT07Y0100003245348008120501 è, in generale, utilizzabile per la registrazione di alcuni atti e contratti.
Ciò non esclude che nel caso di specie, in cui il debitore non risiede in Italia, si possa utilizzare il medesimo codice IBAN per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo.
In conclusione, se il debitore si trova all’estero e non può assolvere l’imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali, potrà pagare tramite bonifico utilizzando il codice IBAN sopra indicato, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce l’imposta.

Deduzione forfetaria autotrasportatori 2020: indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi 2019


Con una news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2019 (Agenzia Entrate – comunicato 26 agosto 2020).

Con l’incremento delle risorse disposto dal decreto Agosto, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate a favore degli autotrasportatori nel 2020 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.


Ai sensi dell’art. 84, co. 1, del Decreto Agosto, 1. l’autorizzazione di spesa viene incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di aumentare la deduzione forfettaria per gli autotrasportatori.


Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2019, nella misura di 48,00 euro.


La deduzione spetta:


– una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi;


– anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.


Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2020 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.


I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

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Deposito merce in altro Stato UE: equivale a cessione intracomunitaria assimilata

Con la Risposta ad interpello n. 273 del 25 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’invio di beni presso deposito situato in altro Stato membro dell’Unione Europea senza vendita contestuale, in attesa dell’ordine di acquisto da parte del cessionario, equivale ad una cessione intracomunitaria, che presuppone l’attivazione di una posizione fiscale nello Stato in cui è situato il deposito e la fatturazione della medesima merce alla posizione attivata, con assolvimento dell’Iva nel predetto Stato membro.

Lo spostamento fisico di beni dall’Italia ad altro Stato membro dell’Unione Europea, presso il magazzino di una terza società, senza il passaggio della proprietà degli stessi, costituisce un’ipotesi di cessione intracomunitaria “per assimilazione” e, in particolare, il cd. “trasferimento a se stessi”.
Si tratta della previsione normativa secondo cui è assimilato ad una cessione intracomunitaria non imponibile, l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da: perizie o perfezionamento o manipolazioni usuali o utilizzo temporaneo per l’esecuzione di prestazioni.
Il principio (di derivazione comunitaria), in altri termini, assimila alle cessioni intracomunitarie non imponibili vere e proprie – effettuate a titolo oneroso – la spedizione (senza vendita contestuale), da parte di un soggetto passivo, di beni della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro, a condizione che i beni non siano oggetto di operazioni di manipolazione relative al perfezionamento attivo o destinati ad essere utilizzati temporaneamente per l’esecuzione di prestazioni di servizi o che beneficino dell’ammissione temporanea in totale esenzione dei dazi doganali.
In tal caso, il soggetto passivo in Italia che spedisce “in deposito” i beni della propria impresa, è tenuto a nominare un rappresentante fiscale o a richiedere l’identificazione diretta nel Paese membro di destinazione della merce al fine di assolvere l’imposta sull’acquisto intracomunitario “per assimilazione”.
Trattandosi di cessione intracomunitaria, al trasferimento dei beni nel Paese membro di destinazione deve corrispondere una fattura non imponibile emessa nei confronti della propria partita IVA attivata nello Stato membro di destinazione, in cui dovrà essere assolta l’imposta.
La successiva cessione dei beni stoccati presso i magazzini agli effettivi cessionari sarà soggetta alle formalità e alla normativa IVA in vigore nello Stato membro in cui è situato il deposito.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, questo deve ritenersi il regime IVA applicabile all’ipotesi di seguito rappresentata:
La società (soggetto passivo in Italia), operante nel settore della produzione e commercializzazione all’ingrosso, allo scopo di ottimizzare l’approvvigionamento dei propri clienti in Gran Bretagna e Irlanda, aderisce mediante accordo ad una piattaforma logistica presso un magazzino situato in altro Stato membro (Belgio), dove invia periodicamente quantitativi di merce comunicati dai clienti in base al proprio fabbisogno.
Le merci, quindi, sono oggetto di raggruppamento e/o smistamento presso la piattaforma (in Belgio), restando ivi temporaneamente stoccate per brevi periodi. I clienti inviano l’ordine di acquisto della merce sia alla società che al gestore della piattaforma. A questo punto, la società incarica il gestore della piattaforma di effettuare il trasporto delle merci dal magazzino (in Belgio) presso il luogo convenuto con i clienti per la cessione definitiva.

Indennità di ultima istanza ai lavoratori a termine del turismo: beneficiari e modalità di richiesta


Riguardo ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l’indennità COVID, ma che non ne hanno beneficiato in quanto privi della qualifica di stagionale, le relative domande verranno riesaminate d’ufficio al fine di verificare la spettanza dell’indennità in argomento per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Tale categoria di lavoratori, pertanto, non dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata e respinta con la motivazione suindicata (Inps, circolare 14 agosto 2020, n. 94).


I lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, possono fruire di una specifica indennità per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 (D.M. 13 luglio 2020, n. 12). Ai fini dell’accesso al beneficio economico, tali soggetti devono far valere cumulativamente i seguenti requisiti:
– essere stati titolari, nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a termine nei settori predetti, la cui durata complessiva sia stata pari ad almeno 30 giornate;
– far valere, nel corso dell’anno 2018, la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a termine o stagionale nei predetti settori, la cui durata complessiva si stata pari ad almeno 30 giornate;
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020.
Al fine di individuare le attività economiche interessate e la categoria di lavoratori destinatari, rileva la classificazione dei datori di lavoro sulla base dei seguenti CSC:
– “70501”: Alberghi, Villaggi turistici, Ostelli della gioventù, Rifugi di montagna, Colonie marine e montane, Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
– “50102”: Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
– “70501”: Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, Gestione di vagoni letto, Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
– “70502” e
70709″: Ristorazione con somministrazione;
– “50102”: Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
– “70502”: Ristorazione ambulante, Ristorazione su treni e navi;
– “70502” e
70709″: Bar e altri esercizi simili senza cucina;
– “41601” e “70503”: Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali;
– “70504”,
40405″ e “40407″: Gelaterie e pasticcerie;
– “70504”: Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
– “
70401″: Attività delle agenzie di viaggio, Attività dei tour operator, Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, Attività delle guide alpine;
– “40404” e “70705”: Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
– “70708”: Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.;
– “11807” e “70708”: Stabilimenti termali.
La predetta indennità compete per un importo pari a 600,00 euro per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e non concorre alla formazione del reddito (D.P.R. n. 917/1986). Per il periodo di fruizione dell’indennità in parola non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
I lavoratori interessati devono presentare apposita domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario. Nello specifico, le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione sopra descritta sono attualmente:
– PIN rilasciato dall’Inps, sia ordinario sia dispositivo;
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
In mancanza, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN. In alternativa al portale web, l’indennità Covid-19 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato (al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile), comunicando all’operatore la sola prima parte del PIN.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l’indennità ex art. 29 del D.L. 18/2020, ma che non ne hanno beneficiato in quanto privi della qualifica di stagionale, le relative domande verranno riesaminate d’ufficio al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso all’indennità in argomento (art. 2, D.M. 13 luglio 2020, n. 12) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Tale categoria di lavoratori, pertanto, non dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata e respinta con la motivazione sopra esplicata.
L’indennità in argomento è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, nonché compatibile e cumulabile con la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione agricola, le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Avverso i provvedimenti adottati dall’Inps, in materia di indennità Covid-19 non è ammesso ricorso amministrativo. L’assicurato può tuttavia proporre azione giudiziaria avverso i suddetti provvedimenti.