Integratori alimentari: aliquota IVA da applicare


La cessione degli integratori alimentari è soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili ai prodotti indicati nella Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposte 25 agosto 2020, n. 269 e n. 270)

I cd. “integratori alimentari” non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota IVA ridotta in quanto sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.
L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota IVA ridotta dunque è sempre avvenuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’ADM che ne analizza la relativa composizione.
In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti fossero stati riconducibili – in base al parere dell’ADM – ai prodotti indicati nella Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.
Gli integratori alimentari oggetto delle istanze presentano alcune specifiche peculiarità derivanti principalmente dai diversi elementi di cui ogni singolo prodotto risulta essere composto, di seguito dettagliate:
1: si tratta di un preparato in polvere al sapore di mango contenente proteine ed edulcoranti. Il prodotto è composto da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui principalmente polvere di latte di cocco (6%), buccia di psillio (3,5%), polvere di papaia (1%), estratto di curcuma (0,6%), polvere di polpa di mango (0,6%), polvere di succo di melograno (0,4%) e polvere di matcha (0,33%). Si presenta sotto forma di preparato in polvere da unire, per l’uso, al latte scremato e all’olio in modo da ottenere una bevanda aromatizzata sostitutiva ai pasti.
2: è un preparato in polvere al sapore di frutti rossi composto da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui principalmente aronia in polvere (6,85%), mirtillo in polvere (6,3%), estratto di ibisco (5,55%), estratto di acerola (1,57%), estratto di goji (0,43%), estratto di bambù (0,085%), estratto di curcuma (0,085%) e estratto di buccia d’uva (0,06%). Si presenta sotto forma di preparato in polvere da disciogliere, per l’uso, in acqua, in modo da ottenere un integratore alimentare.
3: è una barretta di frutta al cocco composta da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui datteri, cocco grattugiato (15%), fiocchi di avena senza glutine e vaniglia bourbon.
4: è una barretta di frutta, ai frutti di bosco composta da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui principalmente gelsi (7%), bacche di goji (5%) e mirtilli (2%).
5: barretta nutrizionale composta principalmente da cacao in polvere (6%) e olio d’arancio.
6. in capsule con vitamina C composto principalmente da mela (7,9%), erba di grano (7,9%), alfalfa (6,5%) e clorella (5,1%). Si presenta sotto forma di capsule, da assumere unitamente all’acqua.
7. in capsule con estratti naturali ed è composto da diversi ingredienti tra cui estratto di tè verde, coenzima Q10 e estratto di radice di ashwagandha.
Tutti i prodotti oggetto delle due istanze di interpello possono beneficiare dell’aliquota IVA del 10 per cento.

Protocollo Sicurezza 6/8/2020 per la riapertura delle scuole

Firmato il 6/8/2020, tra il Ministero dell’istruzione e FLC-CGIL, FSUR-CISL, FED UIL SCUOLA RUA, CONFSAL SNALS, ANIEF, ANP-CIDA, DIRIGENTI SCUOLA-DI.S.CONF., il Protocollo Sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico

Come sostenuto dalle parti firmatarie, il presente Protocollo d’intesa ha la finalità di garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19.
Il Ministero, si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle prescrizioni in esso contenute, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2020/2021.
A tal fine si dispone che saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l’art. 22 del CCNL in relazione agli ambiti di competenza.
Si predispone:
– l’attivazione di un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 800903080 attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
– un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche;
c) un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale.
Il Ministero, inoltre, si impegna a:
– invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
– fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI;
– attivare le azioni del caso affinché si dia l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche e nel corso dell’anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. A tal fine, il Ministero fornisce specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai test medesimi per il personale scolastico, sia di ruolo che supplente.
Si dichiara che saranno adottati i criteri di:
I. volontarietà di adesione al test;
II. gratuità dello stesso per l’utenza;
III. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche.
Inoltre, si stabilisce che:
– ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
– il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un’apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
– il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

Esente da Iva il costo aggiuntivo accessorio alla prestazione sanitaria


È esente da Iva l’onere aggiuntivo addebitato in fattura dal poliambulatorio al paziente che ha pagato la prestazione con modalità diversa dalla carta di credito. Inoltre, la medesima somma non può essere detratta ai fini Irpef dal cliente, perché rappresenta un costo amministrativo (Agenzia Entrate – risposta 25 agosto 2020, n. 268).

Il principio di accessorietà comporta che i corrispettivi relativi alle operazioni accessorie, per tali intendendosi quelli dovuti in relazione alle operazioni che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto all’operazione principale, concorrono a formare la base imponibile di quest’ultima, anche se addebitati separatamente dal prezzo pattuito per l’operazione principale.


Ai fini IVA, secondo la Corte di Giustizia UE “Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.


Non ha importanza il fatto che sia pattuito un unico prezzo, seppure la Corte rileva come tale eventualità possa costituire un indizio dell’unicità della fornitura. Ciò che rileva è la finalità per cui l’operazione è conclusa e l’esame di tale finalità va compiuto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, valutando cioè se l’operazione di per sé ha la funzione di integrare la prestazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa, e se nell’intenzione delle parti l’operazione non persegua un fine autonomo.


La Corte di Giustizia ha statuito che le spese supplementari non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di servizi principale, dopo aver, tra l’altro, premesso che “il ricevimento di un pagamento e la gestione di quest’ultimo sono intrinsecamente connessi ad ogni prestazione di servizi fornita a titolo oneroso”.


Detto questo, riguardo al caso di specie, per i clienti sprovvisti di carta di credito, l’onere aggiuntivo costituisce il mezzo necessario per usufruire delle prestazioni sanitarie fatturate in regime di esenzione da IVA, qualificandosi così, quale prestazione accessoria alla prestazione sanitaria, di cui ne mutua il regime di esenzione.


Riguardo invece alla possibilità di poter detrarre il suddetto costo aggiuntivo dall’irpef, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell”articolo 15 del Tuir spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento.


Tale disposizione non trova però applicazione alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


Per effetto della deroga, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.


Per l’individuazione delle spese sanitarie che danno diritto alle detrazioni in parola, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.


Al fine di evitare abusi delle agevolazioni in questione, è stato più volte affermato che sono ammesse alla deduzione o alla detrazione solo le spese per prestazioni di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati finalizzati alla cura di una patologia, effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.


Non sono deducibili o detraibili le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ma tese semplicemente a rendere più gradevole l’aspetto personale o a migliorare il benessere psicofisico della persona.


In considerazione di quanto appena detto, l’onere aggiuntivo addebitato in fattura per le prestazioni sanitarie fatturate in regime di esenzione da IVA, quando il paziente non provvede al pagamento del corrispettivo con carta di credito, sia un onere amministrativo (come, ad esempio la spesa sostenuta per la richiesta della cartella clinica) e come tale non avendo natura sanitaria non può fruire della predetta detrazione.

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Potenziamento della sicurezza nella provincia di Monza e Brianza.

Siglato il 27/7/2020 il protocollo d’intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro nella provincia di Monza e della Brianza con durata triennale.

La Regione Lombardia, la Provincia di Monza e della Brianza, l’ITL Milano-Lodi, l’ATS Brianza, l’INAIL di Monza e l’INPS di Monza svolgono, in collaborazione con le Associazioni rappresentative dei lavoratori e con le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro firmatarie del presente Protocollo, un’attività di analisi condivisa dei dati disponibili relativi agli infortuni e agli incidenti sul lavoro occorsi nella Provincia di Monza e della Brianza, tenendo conto anche dell’andamento economico, dei livelli occupazionali, nonché delle tipologie contrattuali e dei livelli di formazione dei lavoratori coinvolti.
Gli esiti di tale attività sono sintetizzati in report annuali congiunti di monitoraggio dell’andamento del fenomeno infortunistico nell’ambito della Provincia di Monza e della Brianza.
Entro il primo semestre dell’anno successivo, i report sono presentati in Prefettura alla presenza di tutti gli Enti firmatari del presente Protocollo, anche al fine di orientare le ulteriori iniziative che saranno poste in essere nell’ambito della formazione e nell’ambito dei controlli.
La Regione Lombardia, la Provincia di Monza e della Brianza, l’ITL Milano-Lodi, l’ATS Brianza, l’INAIL di Monza, l’INPS di Monza, le Associazioni rappresentative dei lavoratori e le Associazioni rappresentative dei datori di lavoro sviluppano e promuovono, anche in collaborazione con la Camera di Commercio metropolitana, con ANMIL Monza Brianza e con gli Enti bilaterali costituiti dalle Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, iniziative rivolte ai lavoratori e ai datori di lavoro finalizzate ad accrescere la cultura e la pratica della sicurezza e a promuovere il ruolo degli attori della prevenzione, con particolare attenzione ai settori delle costruzioni, del manifatturiero e dei servizi.
Gli stessi soggetti, anche in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Monza Brianza, con la Camera di Commercio metropolitana, con ANMIL Monza Brianza e con gli Enti bilaterali costituiti dalle Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sviluppano e promuovono iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prima formazione rivolte agli studenti, in particolare delle scuole secondarie di secondo grado, anche attraverso l’intervento di soggetti in possesso della qualifica di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
Gli stessi soggetti predispongono, con cadenza annuale, un programma congiunto di tutte le iniziative organizzate. Preliminarmente all’avvio di ciascun anno, nel mese di dicembre il programma è presentato in Prefettura alla presenza di tutti gli Enti firmatari. Con le stesse modalità, nel mese di giugno di ciascun anno sono presentate le eventuali integrazioni del programma e le eventuali modifiche introdotte.