Più tempo per correggere l’esito del controllo formale delle dichiarazioni

C’è tempo fino al 16 settembre per fornire chiarimenti al fine di ottenere la rideterminazione delle somme dovute, a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, riferite ad atti per i quali il termine sia scaduto nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 2020.

In base alle norme che disciplinano le attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, il contribuente, in seguito al ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo (ovvero della cartella di pagamento), ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti e segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, al fine di ottenere la rideterminazione delle somme dovute. Tale termine coincide, ordinariamente, con quello entro cui deve essere eseguito il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
In considerazione dell’emergenza da Covid-19, l’articolo 144 del cd. “Decreto Rilancio” ha previsto la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, nonché delle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, la cui scadenza sia compresa nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (periodo di sospensione).
In tal caso, i versamenti interessati possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
In alternativa al pagamento in unica soluzione, è possibile effettuare i versamenti delle somme dovute in quattro rate mensili di pari importo, da pagare entro le seguenti scadenze: 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre, 16 dicembre 2020. In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.
In proposito è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se la proroga disposta dall’articolo 144 del “Decreto Rilancio” riguardi esclusivamente i termini di versamento delle somme dovute oppure si estenda anche al termine entro cui il contribuente può fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti.
Nell’ambito della Circolare n. 25/E del 2020 (punto 3.5), l’Agenzia ha precisato che, sebbene la suddetta norma non contenga alcun riferimento esplicito al termine entro cui il contribuente può fornire chiarimenti, la stretta correlazione tra i due termini (quello per il versamento e quello per i chiarimenti), deve far ritenere che la proroga al 16 settembre 2020 possa intendersi estesa anche al termine per fornire chiarimenti.
Pertanto, con riferimento alle comunicazioni per le quali il termine di versamento in unica soluzione o della prima rata sarebbe scaduto ordinariamente nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, anche il termine per fornire chiarimenti e chiedere la rideterminazione degli esiti – mantenendo il beneficio della riduzione delle sanzioni sulle residue somme dovute – può considerarsi prorogato al 16 settembre 2020.


Con riferimento, invece, all’ipotesi di pagamenti rateali delle somme dovute in base agli esiti del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se la proroga di una rata scaduta nel periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020) influenzi anche le rate successive, oppure le stesse mantengano le originarie scadenze. Al riguardo, l’Agenzia ha osservato che secondo le regole che disciplinano la rateazione, l’importo dovuto è suddiviso in rate trimestrali che scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata. Nella predisposizione dei piani di rateazione, dunque, la scadenza delle rate successive è determinata in base alla scadenza della prima rata.
Ne consegue, secondo l’Agenzia delle Entrate, che nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. Tutto il piano di rateazione, perciò, sarà costruito sulla scadenza (prorogata) della prima rata.
Diversamente, se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una rata diversa dalla prima, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le rate successive, che mantengono la loro scadenza originaria.

DURC on line: validità prorogata fino al 29 ottobre, ma non per le Stazioni appaltanti


I Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, devono ritenersi validi fino al 29 ottobre 2020, a nulla rilevando la proroga dello stato di emergenza sino al 15 ottobre. Rimane fermo, in ogni caso, che le Stazioni appaltanti e le Amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture pubbliche, devono comunque effettuare la richiesta di verifica della regolarità a secondo le ordinarie modalità, indipendentemente dalla presenza di un Durc con validità prorogata (Inps, messaggio 10 agosto 2020, n. 3089).


Come noto lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario, connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato per 6 mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020). Successivamente, con un ulteriore intervento normativo (art. 1, co. 4, D.L. 30 luglio 2020, n. 83) è stato stabilito che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato al Decreto n. 83, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, non si considerano modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
Tra le norme indicate nel citato allegato non è incluso l’art. 103, co. 2, primo periodo, del D.L. n. 18/2020, sicchè tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, incluso il DURC on line, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla data del 31 luglio 2020, ovvero sino al 29 ottobre 2020.
Dunque, tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc on line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020, nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC, senza procedere ad una nuova interrogazione.
Rimane fermo, in ogni caso, che le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture (art. 8, co. 10, D.L. 16 luglio 2020, n. 76), devono comunque effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità (D.M. 30 gennaio 2015), indipendentemente dalla presenza di un Durc on Line con validità prorogata.
Pertanto, le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della L. n. 77/2020), nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare, devono essere definite nel rispetto delle disposizioni ordinarie (D.M. 30 gennaio 2015). In particolare, verrà emesso:
– un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità indipendentemente o meno dalla presenza di un Durc On Line con validità prorogata;
– un Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità, pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.
Al riguardo, l’utilizzo dei Durc on Line con data scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata “ope legis” al 29 ottobre 2020, è riservato alle valutazioni di esclusiva competenza delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.
Infine, ai fini della verifica della regolarità contributiva, qualora l’invito a regolarizzare, nell’ambito del procedimento ordinario (art. 4, D.M. 30 gennaio 2015), riporti l’irregolarità relativa ad un periodo compreso tra quelli previsti dalle norme in materia di sospensione, gli interessati che non abbiano già provveduto ad effettuare gli adempimenti previsti dall’Inps in riferimento a ciascuna Gestione previdenziale, dovranno procedere, nei termini assegnati, alla loro regolarizzazione con l’invio dell’istanza di sospensione (se si tratta di lavoratori autonomi, aziende agricole o autonomi agricoli) ovvero mediante l’inserimento dei codici di sospensione all’interno del flusso Uniemens (se si tratta di datori di lavoro o committenti), dandone comunicazione alla casella di posta indicata nell’invito.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni


Ai soggetti che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o più società è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 20 per cento dell’ammontare del conferimento medesimo. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. Il Mef con il decreto 10 agosto 2020 reca i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta.

L’articolo 26 del Dl Rilancio introduce un importante insieme di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che effettuino un aumento di capitale, abbiano sede legale in Italia, ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro ed abbiano registrato nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, un calo dei ricavi non inferiore al 33% rispetto al 2019.
Sono previsti un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società, ed un ulteriore credito pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso. Viene inoltre istituito il “Fondo Patrimonio Pmi” che potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con ricavi superiori a 10 milioni che effettuano un aumento di capitale non inferiore ai 250.000 euro.
Il decreto attuativo sul credito d’imposta prevede la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità che saranno definiti con Provvedimento del Direttore della stessa Agenzia, che, verificata la correttezza dei dati, riconosce il credito stesso. L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze, comunica poi l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del credito effettivamente spettante.
Il decreto attuativo sul Fondo Patrimonio Pmi, firmato una volta conclusa positivamente l’interlocuzione con la Commissione Europea, specifica le condizioni e i termini degli strumenti finanziari subordinati che potranno essere sottoscritti a valere sul Fondo stesso, che ha una dotazione di 4 miliardi di euro e verrà gestito da Invitalia. Gli strumenti finanziari subordinati sono remunerati ad un tasso agevolato e non è prevista una valutazione del merito di credito per l’accesso alla misura. Il finanziamento deve essere destinato ad investimenti, capitale circolante e costi del personale. Vengono incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o all’innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso una riduzione del valore di rimborso. A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio sull’andamento delle imprese beneficiarie. Tra i principali benefici attesi da questa misura ci sono il rafforzamento della struttura patrimoniale delle Pmi, grazie all’apporto dei capitali privati e all’effetto amplificativo del prestito statale, l’immediata liquidità disponibile per le aziende e una maggiore facilità di accesso al credito bancario. È previsto un processo di richiesta ed erogazione semplice e rapido, gestito da Invitalia, che pubblicherà a breve sul proprio sito Internet il modello uniforme di istanza e della restante documentazione richiesta ai fini dell’accesso alla misura.

Terziario Esteso (Anpit-Cisal): misure di sicurezza covid-19

Siglato il 10/8/2020, presso la Commissione Bilaterale ENBIC, l’accordo interfederale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 nelle Aziende del Terziario Esteso.

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione dell’En.Bi.C., tenuto conto dell’evoluzione della pandemia da “Covid-19” e, conseguentemente, della normativa vigente per il contrasto dei relativi effetti nei luoghi di lavoro che, nel tempo, ha permesso una progressiva apertura delle attività prima precluse e maggiore mobilità territoriale e delibera la seguente Interpretazione Integrativa.


La disposizione del punto C., art. 5 dell’Accordo Interfederale del 27/4/2020, che prevede che “l’ingresso in azienda di soggetti già risultati positivi all’infezione da Covid-19 dovrà avvenire solo dopo l’evidenza di “negativizzazione” del tampone rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza”, dev’essere estesa anche al caso di lavoratori che non abbiano evidenza di infezione ma siano stati a contatto “ravvicinato” (sociale, familiare o amicale)’ con persone infette.
Pertanto, il nuovo punto C., art. 5 dell’Accordo Interfederale del 27/4/2020, integrato come sopra, sarà il seguente:
Art. 5 – punto C.: E’ precluso l’ingresso in azienda ai lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19 o che siano stati a contatto con persone, in ambito sociale, amicale o familiare, risultate positive all’infezione. In tali casi, l’ingresso dovrà avvenire soltanto dopo l’evidenza di “negativizzazione” del tampone, rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
La presente Interpretazione Integrativa, essendo conforme alla normativa vigente e ai principi generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha immediata validità applicativa.
Le Parti aziendali dovranno quindi adeguare la disciplina e disposizioni di lavoro alla presente Interpretazione, sempre in conformità ai Protocolli Aziendali vigenti, sottoscritti con il RSPP (interno o esterno), l’eventuale R.S.A. e il R.L.S. e, fermo restando l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove disposizioni legali in materia.