Bonus locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda


L’Agenzia delle entrate con la circolare 20 agosto 2020, n. 25/E fornisce ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

L’articolo 28 del Decreto Rilancio (D.L n. 34/2020 conv. con modif. in L. n. 77/2020), al fine contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Al riguardo si rappresenta che il recente DL Rilancio (art. 77, D.L. n. 104/2020) stabilendo che:
– il credito d’imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, anche alle strutture termali;
– il credito d’imposta è commisurato all’importo versato a titolo di canone di locazione nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (in luogo di marzo, aprile e maggio), e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio (in luogo di aprile, maggio e giugno).
Nella circolare indicata in oggetto il Fisco risponde ad ulteriori quesiti nell’ambito di applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda:


– Studi medici con attività intramoenia senza partita IVA
D. Si chiede di conoscere se il beneficio del credito d’imposta sui canoni di locazione previsto dall’articolo 28 del Decreto che, come noto, è stato esteso anche agli studi professionali, è applicabile anche agli studi di medici che esercitano attività intramoenia senza partita IVA.


R. L’attività di intramoenia esercitata presso gli studi professionali privati, nel rispetto della normativa sanitaria e dei regolamenti aziendali, rientrando tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi del citato articolo 50 del TUIR, non può beneficiare del credito di imposta previsto dall’articolo 28 del Decreto che non contempla tale tipologia di attività.


– Bed and Breakfast svolto in via imprenditoriale
D. Si chiede se un soggetto che svolge attività di «Bed and Breakfast» in via imprenditoriale con partita iva, possa fruire del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile a uso non abitativo corrisposti al proprietario (o ai proprietari) dei medesimi, ancorché l’immobile condotto in locazione ed adibito all’esercizio di tale attività, sia ad uso residenziale, come richiesto dalla normativa nazionale e regionale del settore, e non invece commerciale.


R. Il credito d’imposta in questione spetta anche in ipotesi di immobili che, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali (come ad esempio, nel caso di attività professionale svolta in immobile non riaccatastato).
Il credito d’imposta, pertanto, è riconosciuto, laddove, l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di Bed and Breakfast svolta in via imprenditoriale.

Inps, prime indicazioni sulla “nuova” gestione delle domande di integrazione salariale


In attesa delle circolari illustrative della disciplina di dettaglio prevista dal D.L. Agosto, con messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020, l’Inps fornisce le prime indicazioni in ordine alle novità introdotte riguardo ai trattamenti di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA.


Come noto, il D.L. Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) ha ulteriormente innovato l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo importanti novità sia sul fronte dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, che vengono rimodulati, sia su quello relativo all’ammissione alle citate misure, in taluni casi collegata all’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico delle aziende che vi ricorrono.
Riguardo al primo aspetto, i datori di lavoro possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo. Rimane fermo il meccanismo dell’invio di domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.
La possibilità di fruire dei citati trattamenti, fino a 18 settimane complessive ed entro il 31 dicembre 2020, implica l’azzeramento del conteggio di quelle richieste ed autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente normativa (D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020; D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020). In ogni caso, i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto.
La spettanza del primo periodo di 9 settimane non è subordinata ad alcuna specifica condizione, mentre il ricorso alle ulteriori 9 settimane è collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale, da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, nelle seguenti misure che seguono:
– 18%, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
– 9%, per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
– nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
A tal riguardo, per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità (art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza, il contributo addizionale è richiesto nella misura massima del 18%. In ogni caso, la verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro sarà effettuata dall’Inps e dall’Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti anche con accordi di cooperazione.
Riguardo alle modalità di accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.
Anche nel settore agricolo viene previsto un ulteriore possibile periodo di accesso ai trattamenti di cassa integrazione, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, cui vanno detratti i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi della precedente normativa, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. L’ulteriore periodo di CISOA della durata massima di 50 giorni, non è in alcun modo collegato alla verifica dell’andamento del fatturato aziendale.
Quanto ai termini di trasmissione delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, rimangono ferme le scadenze già stabilite, salva la previsione di uno slittamento transitorio al 30 settembre 2020 della scadenza ordinaria del 31 agosto 2020, per la trasmissione delle domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020. Parallelamente, è introdotto un differimento al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompresso tra il 1° e il 31 agosto 2020. Di qui, anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.
Altresì, i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

Accordo Autoferrotranvieri per gestire lo stato di emergenza fino al 15/10/2020

Il 3/8/2020, si è tenuta la “task force” tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT-CIGL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL-FNA per la gestione dell’emergenza da Covid-19 prorogata fino al 15/10/2020 con il DL 83/2020

Le Parti firmatarie del CCNL Autoferrotranvieri, si sono incontrate lo scorso 3 agosto allo scopo di gestire la presente fase emergenziale. In particolare, considerati i recenti interventi normativi e, nella specie, il D.L. n. 83/2020 che ha, tra l’altro, prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza causato dalla diffusione del Virus Covid-19 nel territorio nazionale, le Parti, con riferimento a quanto disposto nei precedenti verbali di task force, convengono:


– di prorogare fino al 15/10/2020 la riduzione del termine di preavviso di cui all’art. 33, punto 3, lett. e) (Congedo Parentale), dell’A.N. 28/11/2015 rispettivamente da 3 a 2 giorni per i servizi extraurbani e da 7 a 3 per i servizi urbani;
– che, fino al 15/10/2020, in caso di assenza dal lavoro derivante da provvedimento restrittivo di quarantena disposto dall’Autorità amministrativa/sanitaria e dalla stessa qualificato come malattia e per la quale non siano invece attivabili gli strumenti di sostegno al reddito, il relativo periodo di assenza non sarà computato ai fini del calcolo del comporto;
– che anche il periodo di ricovero ospedaliero, disposto entro il 15/10/2020, del lavoratore che abbia contratto il virus covid-19 che sia debitamente certificato all’azienda non sarà computato ai fini del calcolo del comporto;
– che, sempre con effetto fino al 15/10/2020, vengono prorogate le previsioni relative allo smart working come già definite dal verbale di riunione del 18/5/2020.


Le Parti esamineranno l’evolversi della situazione legata all’emergenza epidemiologica e torneranno ad incontrarsi entro il 15/9/2020.

Ripresa dei versamenti sospesi per covid: chiarimenti del Fisco



L’Agenzia delle Entrate, attraverso una serie di risposte ai quesiti trasmessi da associazioni di categoria, dalle proprie Direzioni Regionali, nonché da operatori e altri contribuenti, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle diverse misure introdotte dal cd. “Decreto Rilancio”. In particolare, ha chiarito le modalità di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi, alla luce delle novità introdotte dal cd. “Decreto Agosto”. (Circolare n. 25/E del 2020).


La Circolare affronta diversi temi relativi alle misure introdotte dal “Decreto Rilancio”. Il punto 3.4, in particolare, riguarda la proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del “Decreto Cura Italia”.
L’articolo 127 del “Decreto Rilancio” proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, del periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020 e all’IVA del mese di marzo 2020, sospesi ai sensi dell’articolo 61 del “Decreto Cura Italia”, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall’emergenza Covid-19.
In base a tale proroga, i versamenti sospesi devono essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione, con un massimo di quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate in base al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
Entro il 16 settembre 2020 devono essere eseguiti anche gli adempimenti contributivi sospesi dal medesimo articolo 61, comma 1.
Con specifico riguardo alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti è ampliata fino al 30 giugno 2020, mentre la ripresa dei medesimi è fissata al 16 settembre 2020, in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, con un massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.
Sono, infine, prorogati al 16 settembre 2020, anche i termini di ripresa della riscossione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, per i soggetti individuati dall’articolo 62, commi 2 e 3 del “Decreto Cura Italia”, nonché i termini dei versamenti individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, in scadenza dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020.
In particolare, i versamenti sospesi devono essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione con un massimo di quattro rate mensili a decorrere dalla data del 16 settembre 2020.
I versamenti sospesi possono essere eseguiti nel più ampio termine senza applicazione di sanzioni ed interessi; tuttavia, in ogni caso, non si dà luogo al rimborso di quanto già versato.
Con il cd. “Decreto Agosto” è stata prevista la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione per i versamenti sospesi. In particolare, i suddetti versamenti sospesi possono essere altresì effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi (o rimborso di quanto già versato in precedenza):
– per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data;
– per il restante cinquanta per cento, mediante rateizzazione, sino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.



Ciascun contribuente beneficiario della sospensione, dunque, può, secondo la propria libera scelta, effettuare i versamenti inizialmente sospesi:
– per intero entro il 16 settembre 2020;
– per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
– per il 50 per cento in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
– per il restante 50 per cento in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 18 gennaio 2021.


Quesito – Rateazione del versamento annuale Iva


In riferimento alla rateazione del versamento annuale IVA, nella circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, al quesito 2.2.8, è stata fornita la seguente risposta: «L’articolo 18 del Decreto (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23) ha previsto, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi anche all’imposta sul valore aggiunto, compresi i versamenti delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi in detti mesi. Il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data».


Considerato che il Decreto Rilancio, agli articoli 126 e 127, ha posticipato al 16 settembre 2020 il termine di ripresa dei versamenti sospesi (compreso quello del saldo IVA annuale), si chiede se anche coloro che, pur potendo beneficiare della sospensione del saldo IVA annuale, abbiano scelto di versare la prima rata di marzo, possano beneficiare della sospensione dei versamenti fino al 16 settembre 2020 con riferimento al debito annuale che residua al netto della prima rata.


Risposta


In conclusione alla disamina delle diverse norme succedutesi dal “Decreto Cura Italia” al “Decreto Agosto”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:


– il contribuente che – pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo IVA da eseguirsi a marzo 2020 – abbia comunque versato la prima rata, ma non anche quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, potrà, al pari di colui che non abbia legittimamente versato nulla a marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale IVA in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020. In alternativa, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nel richiamato articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 2020.


– il contribuente che, invece, abbia versato la prima rata a marzo 2020, perché escluso dal beneficio della sospensione dei versamenti di marzo 2020, ed abbia invece beneficiato, avendone i requisiti, della sospensione disposta per i mesi di aprile e maggio 2020, dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano, potendo rinviare al 16 settembre 2020 il versamento delle sole rate sospese di aprile e maggio 2020. In alternativa, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nel richiamato articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 2020.