Emergenza Covid-19: la guida per la gestione dei casi nelle scuole


L’Istituto Superiori di Sanità con il rapporto del 21 agosto 2020, n. 58 ha fornito le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.

Il rapporto dell’ISS è destinato alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell’infanzia nonché ai Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale e a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia.


Fine ultimo è quello di fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione e disomogeneità.

Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19


Ogni scuola deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della Istruzione, del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico.


Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere:


– un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;


– il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;


– la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;


– la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla valutazione clinica e all’eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.


È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno.


Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di:


– identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire;


– identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente;


– tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;


– richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;


– richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;


– stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti;


– provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);


– informare e sensibilizzare il personale scolastico sull’importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;


– stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;


– identificare un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;


– prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;


– condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale;


– predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

Peculiarità dei servizi educativi dell’infanzia (bambini 0-6 anni)


I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. Questo è un aspetto che deve essere tenuto in debita considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti che ricadono nella definizione di contatto stretto. Per tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori).


Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, le attività e le strategie dovranno essere modulate in ogni contesto specifico. Questa parte verrà sviluppata successivamente in seguito alle indicazioni contenute nel documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia (Ministero dell’Istruzione, 2020).

Bambini e studenti con fragilità


In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

Interfacce e rispettivi compiti del SSN e del Sistema educativo ai vari livelli


Si raccomanda che i dipartimenti di prevenzione identifichino figure professionali – referenti per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità (PLS/MMG) all’interno del DdP (a titolo puramente esemplificativo assistenti sanitari, infermieri, medici) che, in collegamento funzionale con i medici curanti di bambini e studenti (PLS e MMG), supportino la scuola e i medici curanti per le attività di questo protocollo e che facciano da riferimento per un contatto diretto con il dirigente scolastico o un suo incaricato (referente scolastico per COVID- 19 e con il medico che ha in carico il paziente. Tali referenti devono possedere conoscenze relative alle modalità di trasmissione del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, agli elementi di base dell’organizzazione scolastica per contrastare il COVID-19, alle indagini epidemiologiche, alle circolari ministeriali in materia di contact tracing, quarantena/isolamento e devono interfacciarsi con gli altri operatori del Dipartimento. Si suggerisce che vengano identificati referenti del DdP in numero adeguato (e comunque non meno di due) in base al territorio e alle attività da svolgere, in modo da garantire costantemente la presenza di un punto di contatto con le scuole del territorio. Si suggerisce anche di organizzare incontri virtuali con le scuole attraverso sistemi di teleconferenza, che permettano la partecipazione di più scuole contemporaneamente, al fine di presentare le modalità di collaborazione e l’organizzazione scelta. Devono essere definiti e testati i canali comunicativi (es. email, messaggistica elettronica) che permettano una pronta risposta alle richieste scolastiche e viceversa.


 


Interfaccia nel sistema educativo


Analogamente in ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.


Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola sede di struttura piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la struttura stessa. Il referente del DdP e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.


È necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale di comunicazione reciproca tra “scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, telefono etc.).

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola


La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita – come per tutti i settori di attività, privati e pubblici – dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).


Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.


Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2.


Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.


Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.


Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.


In ragione di ciò il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:


– attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08:


– attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;


– attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19


Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:


– l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;


– il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;


– bisogna ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento;


– bisogna procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto;


– il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Gotzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale;


– bisogna far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera;


– dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione;


– bisogna far rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito);


– bisogna pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa;


– i genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;


– il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;


i l Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico;


– il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;


– se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe


nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni;


– se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test;


– in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio


– L’alunno deve restare a casa.


– I genitori devono informare il PLS/MMG.


– I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.


– Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.


– Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.


– Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.


– Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico


– Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.


– Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.


– Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.


– Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le


procedure conseguenti.


– Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico


– In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio


– L’operatore deve restare a casa.


– Informare il MMG.


– Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.


– Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.


– Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.


– Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.


– Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1


– In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe


– Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.


– Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Catena di trasmissione non nota


Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso


Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi


Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola


La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.


– Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.


– Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente.


– Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.


– Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.


 


Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola


La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso


Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Formazione, informazione e comunicazione per operatori sanitari e operatori scolastici

Formazione


L’impatto dell’emergenza COVID-19 su tutto il settore “formazione” è stato notevole, con una progressiva rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la contestuale necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatori possibile in tutto il territorio nazionale. L’urgenza temporale, congiuntamente all’esigenza di garantire il distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A Distanza (FAD) come modalità di erogazione dei percorsi formativi. L’ISS dispone della piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 2004, eroga formazione a distanza in salute pubblica. L’ISS, inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo contesto, attraverso opportuna fase preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano, attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19.


I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole.


II corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020.

Informazione e comunicazione


Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Vengono raccomandate le seguenti azioni.

Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell’inizio dell’anno scolastico


– Target: stampa


– Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso dell’apertura dell’anno scolastico attraverso la diffusione alla stampa di un press release. Nel press release si raccomanda vengano descritti il piano, i criteri su cui si basano le azioni previste e sarà sottolineato tra i messaggi centrali l’obiettivo di garantire per quanto possibile le attività didattiche.


– Target: famiglie e operatori scolastici


– Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal sito del Ministero dell’Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall’ISS, destinate agli insegnanti, al personale ATA, alle famiglie e ai ragazzi.


– Valutazione dell’opportunità di un video per il target ragazzi da promuovere e viralizzare a cura dell’ISS e condiviso con il coordinamento per la comunicazione.


– Valutazione della possibilità di mettere a disposizione un numero gratuito a cura del Ministero della Salute per fornire informazioni e supporto alle scuole e i alle famiglie.


– Promuovere l’uso della App Immuni anche in ambito scolastico .

Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l’inizio dell’anno scolastico


– Aggiornamento costante delle pagine web dedicate.


– Supporto da parte del Coordinamento per la comunicazione, in base alla situazione epidemiologica, ai casi e/o focolai e ai provvedimenti conseguenti, nella gestione di un’eventuale comunicazione del rischio o di crisi, i Dirigenti scolastici, le ASL e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’emergenza.

Niente contributo a fondo perduto per l’imprenditore agricolo e per i consorzi tra imprese


L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20 agosto 2020, n. 25/E ha fornito nuovi chiarimenti sulle disposizioni di favore introdotte dal D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n.77/2020 (c.d. “Decreto Rilancio), soffermandosi, tra l’altro, sull’ambito soggettivo del contributo a fondo perduto.

Il contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 25 del Decreto Rilancio rappresenta un’agevolazione avente come finalità quella di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia.


Con la circolare n.25/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli ultimi chiarimenti riguardo all’ambito di applicazione del contributo per l’imprenditore agricolo e per i consorzi tra imprese


Al riguardo è stato precisato che il contributo spetta esclusivamente all’impresa agricola e pertanto, non è riconosciuto anche ai coadiuvanti dell’imprenditore.


Riguardo invece all’applicabilità del contributo ai consorzi tra imprese, con la circolare n. 22/E del 2020 è stato chiarito che i consorzi tra imprese, riconducibili ai soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo in considerazione della peculiare natura di tali soggetti che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Diversamente, i consorzi che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che assumono rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.


Al riguardo, si rammenta che i due requisiti, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, devono essere determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili esclusivamente all’attività autonoma posta in essere dal consorzio.


DL Rilancio: ultimi chiarimenti


L’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi di associazioni, operatori e cittadini fornendo ulteriori chiarimenti sulle novità previste dal DL Rilancio (D.L. n. 34/2020), riguardo alle misure di sostegno alle imprese e all’economia, alle norme fiscali e agli interventi in materia di lavoro e politiche sociali e all’editoria (Agenzia Entrate – circolare 20 agosto 2020, n. 25/E).

Il nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrare fa seguito agli altri documenti di prassi già pubblicati tra maggio e agosto 2020 sulle principali misure del DL Rilancio e  risponde ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle norme contenute nel Dl Rilancio (D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020).


Dalle disposizioni in materia di Irap al contributo a fondo perduto, dalle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro alla cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, Sono questi alcuni dei temi affrontati dalla nuova circolare.


Il documento di prassi interviene poi in tema di sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e sulla sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta. Chiarimenti, infine, anche sulla proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.


Riguardo ai Bed and breakfast e al credito di imposta per locazione, viene chiarito che un soggetto che svolge attività di bed and breakfast in via imprenditoriale con partita Iva, può fruire del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile corrisposti al proprietario, anche se l’immobile condotto in locazione e adibito all’esercizio dell’attività sia ad uso residenziale e non invece commerciale. Ciò che rileva è che l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di bed and breakfast svolta in via imprenditoriale.


Riguardo invece al credito d’imposta per editoria per gli investimenti pubblicitari, il documento di prassi precisa che per il 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso agli stessi soggetti previsti dalla norma che prevede l’agevolazione, nella misura del 50% degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei. L’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato. Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta a regime.


Il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta è compreso tra il 1° e il 30 settembre del 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.


Trasmissione al Fisco dei dati delle spese di istruttoria scolastica


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto 10 agosto 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, le scuole statali e dalle scuole paritarie private, costituenti il sistema nazionale di istruzione, devono trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ogni anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.


La medesima comunicazione deve essere trasmessa anche per i rimborsi erogati riguardanti le spese di istruzione scolastica e deve essere inviata per ciascun iscritto all’istituto scolastico e deve contenere i dati dei rimborsi delle spese erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale e’ stata sostenuta la spesa rimborsata.


Le comunicazioni sono facoltative con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatorie a partire dal periodo d’imposta 2022.


Riguardo alle comunicazioni facoltative, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, non si applica la sanzione (art. 3, co. 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014), a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.