Novità per le concessioni demaniali


L’art. 100 del Decreto Agosto ha introdotto importanti novità per le concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Dal 1° gennaio 2021 l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.


Inoltre, nelle more della revisione e dell’aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti al 15 agosto 2020 e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:


– le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali;


– le concessioni demaniali marittimo per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.


Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti al 15 agosto 2020, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all’ente gestore e all’Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:


– in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;


– rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.


La domanda per accedere alla suddetta definizione deve essere presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 deve essere versato l’intero importo dovuto, se in un’unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.


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Incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni di Co2



Il Decreto Agosto è intervenuto sull’art. 44 del Decreto Rilancio che ha introdotto incentivi per l’acquisto anche in leasing di veicoli, non solo elettrici o ibridi, con o senza rottamazione dell’usato (art. 74, D.L. n. 104/2020).


In particolare, cambiano le tabelle (con o senza rottamazione) con la quantificazione dell’incentivo in base al valore delle emissioni.
Per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

















Co2 g/km Contributo (euro)
0-20 2.000
21-60 2.000
61-90 1.750
91-110 1.500


Per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

















Co2 g/km Contributo (euro)
0-20 1.000
21-60 1.000
61-90 1.000
91-110 750


Viene inoltre:


– introdotto un limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, per il 2020, per lo sconto del 40% sul passaggio di proprietà in caso di acquisto di usato ecologico, previa attuazione con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– semplificato l’utilizzo del bonus lasciando in capo al beneficiario la possibilità di usufruire di un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.


Infine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

Decreto Agosto: niente IMU sugli immobili destinati alle attività di spettacolo


L’art. 78 del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), ha previsto l’esenzione dall’imposta municipale propria, oltre che per i settori del turismo, anche per il settore dello spettacolo

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU), relativa a:


– immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;


– immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


Le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.».


Per gli anni 2021 e 2022 l’imposta municipale propria (IMU) non è dovuta per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate


Misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2020, n. 206 il decreto 07 agosto 2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti recante disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021.

L’avvio del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolato in due fasi distinte e successive:


-) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda;


– la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.


Sono previsti due distinti periodi di incentivazione: il primo dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020 ed il secondo dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021, all’interno dei quali, gli aspiranti ai benefici potranno presentare domanda di accesso all’incentivo.


Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo.


Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarità non sanabili ne fornisce comunicazione all’amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell’impresa istante agli incentivi. In questo caso l’importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilità delle risorse.


Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti


dall’aggregazione di dette imprese, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.


All’interno del primo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 1° ottobre 2020 e entro e non oltre le ore 8,00 del 16 novembre 2020 esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa, all’indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it.


All’interno del secondo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 14 maggio 2021 e entro e non oltre le ore 8,00 del 30 giugno 2021 esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica


certificata (PEC) dell’impresa, all’indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it.


Qualora ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il primo periodo di incentivazione, non potrà presentare domanda per il secondo periodo di incentivazione.


Qualora ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il secondo periodo di incentivazione, l’amministrazione potrà tenerne conto ai fini di successive edizioni di incentivazione.


L’istanza deve essere inoltrata dall’indirizzo PEC dell’impresa, a pena di inammissibilità, unitamente alla seguente documentazione:


– modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito format informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa;


– copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;


– eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore;


– copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione.


Il soggetto gestore, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente. Per le domande pervenute nel primo periodo l’elenco verrà pubblicato entro la data del 1° dicembre 2020 mentre per le domande pervenute nel secondo periodo l’elenco verrà pubblicato entro la data del 15 luglio 2021.


All’interno di ogni periodo di incentivazione l’impresa ha diritto a presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenente tutti gli investimenti anche per più di una tipologia e può eventualmente annullare l’istanza precedentemente inoltrata e/o trasmettere, una nuova domanda che annulla espressamente l’istanza precedentemente inviata riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento istanza», con l’effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.


Le imprese che hanno presentato istanza (primo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10,00 del 1° dicembre 2020 ed entro le ore 16,00 del 30 aprile 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica oltre alla documentazione tecnica, la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi.


La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito web dell’amministrazione, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti e sul sito della RAM all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.


Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa, mittente dell’istanza.


Le imprese che hanno presentato istanza (secondo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10,00 del 15 luglio 2021 ed entro le ore 16,00 del 15 dicembre 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica oltre alla documentazione tecnica, la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi. La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito web dell’amministrazione, nella sezione dedicata all’autotrasporto, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti, e sul sito della RAM all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.


Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa, mittente dell’istanza.


Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita.


In ogni caso l’impresa che pur avendo presentato domanda di accesso all’incentivo non trasmetta, la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento prenotato in fase di istanza, non potrà presentare una nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione.


In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. TT 2119) rilasciata dall’UMC sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 12 maggio 2020, n. 203 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.


In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».


I medesimi incentivi sono previsti anche per:


– l’acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica – la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica


– l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;


– l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato;


– l’acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere;


– l’acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse.