Ricorso inammissibile per tardività se manca l’atto impugnato

Qualora l’ente resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l’atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso. In tal caso, la mancata allegazione comporta la sanzione di inammissibilità del ricorso (Corte di Cassazione – Ordinanza 10 novembre 2020, n. 25107).

La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda la ritualità della proposizione del ricorso introduttivo da parte del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, in considerazione della mancata allegazione dell’atto impugnato nel fascicolo processuale, nonché dell’omessa indicazione della notifica dell’atto impugnato.
I giudici tributari hanno respinto l’eccezione dell’Ufficio, sostenendo che nel processo tributario i motivi di inammissibilità di un ricorso sono quelli espressamente e tassativamente previsti dalle norme, e nessuna norma prevede quale causa di inammissibilità del ricorso la “mancata indicazione della data di notifica dell’atto”.


La Corte di Cassazione ha affermato che, in punto di diritto, l’enunciazione dei giudici tributari è corretta, poiché non è prevista alcuna conseguenza per la mancata produzione in giudizio dell’atto impugnato e della sua notifica.
La Corte Suprema ha osservato che secondo le norme che regolano il processo tributario (art. 22, D.Lgs. n. 546/1992), unitamente al ricorso ed ai documenti previsti, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia; tuttavia, tale previsione, in caso di inosservanza, non è sanzionata; al contrario la produzione resta comunque ammissibile entro la trattazione della controversia, nei termini e condizioni previste (fino a 20 giorni prima per il deposito di documenti, a 10 giorni prima per le memorie, a 5 giorni prima per brevi repliche).


Nel caso esaminato, però, i giudici tributari non hanno tenuto conto dell’obbligo del contribuente, stabilito a pena di inammissibilità, di presentare il ricorso entro il termine di giorni sessanta dalla notifica dell’atto impugnato, a fronte dell’eccezione ritualmente formulata dall’Ufficio riguardante, non il mancato deposito dell’atto impugnato con la regolare notifica, ma la tardività della proposizione del ricorso stesso, la cui prova (in positivo o negativo) è ricavabile dal provvedimento impugnato con la relativa notifica. Ne consegue che in mancanza dell’atto impugnato, nonché della specifica indicazione della data di ricezione dell’atto, il giudice non può verificare la tempestività del ricorso, che è onere di chi impugna fornire.
La Corte di Cassazione ha precisato che le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato. Secondo un orientamento costituzionalmente indirizzato, le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori di tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.
La chiave di volta dell’intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario è costituita dalla disposizione che stabilisce: “ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti” (art. 22, D.Lgs. n. 546/1992). Si tratta di una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilità (da intendersi, quale vera e propria extrema ratio), quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali.
In conclusione, accogliendo la richiesta del Fisco, la Corte Suprema ha affermato che “ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l’atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto”.

Somministrazione di alimenti e bevande tramite App: regime iva


Nei casi di consumo dei prodotti presso i locali dell’esercente a seguito dell’ordine effettuato tramite l’App, l’operazione può essere qualificata come una somministrazione di alimenti e bevande con applicazionedell’aliquota ridotta del 10%. Diversamente, nei casi di asporto dei prodotti, qualora il consumo non avvenga presso i locali dell’esercente, le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell’applicazione dell’IVA e assoggettate ciascuna all’aliquota propria (ridotta o ordinaria) (Agenzia Entrate – risposta 14 dicembre 2020, n. 581).

L’utilizzo di un’applicazione informatica per permettere una modalità di effettuazione degli ordini alternativa a quella di ordinazione diretta presso il ristorante, con la possibilità di scegliere e personalizzare la tipologia di ingredienti e la dimensione delle bevande, non è sufficiente a concretizzare un servizio di somministrazione.


Il servizio aggiuntivo connesso all’utilizzo della applicazione non consente di pervenire alla diversa qualificazione dell’operazione come una somministrazione di alimenti e bevande.


La principale componente di servizi accessoria che può risultare dirimente per la qualificazione dell’operazione, come somministrazione di alimenti e bevande, sembrerebbe essere la possibilità di consumare presso il ristorante i prodotti acquistati. In assenza di detto elemento e di ulteriori servizi aggiuntivi, infatti, l’operazione economica sembrerebbe configurare una vendita di beni da asporto.


Di fatto, nell’ipotesi in cui gli alimenti e/o le bevande acquistate tramite l’Applicazione non vengano consumati presso il ristorante, prevalendo il carattere di asporto, costituiranno cessioni autonome di beni.


Pertanto, anche alla luce della possibile coesistenza commerciale nello stesso locale delle attività di somministrazione e di vendita, gli alimenti e le bevande possono essere forniti tanto nell’ambito di una più ampia prestazione di servizi di “somministrazione”, quanto nell’ambito di una cessione nel caso della mera vendita da asporto.


Conseguentemente, nei casi di consumo dei prodotti presso i locali dell’Istante a seguito dell’ordine effettuato tramite l’Applicazione, l’operazione può essere qualificata come una somministrazione di alimenti e bevande con applicazione dell’aliquota ridotta del 10% prevista dal n. 121), della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva.


Diversamente, nei casi di asporto dei prodotti, qualora il consumo non avvenga presso i locali, le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell’applicazione dell’IVA e assoggettate ciascuna all’aliquota propria.

EDILIZIA: Protocollo MIT-OO.SS. per le grandi opere

Sottoscritto il giorno 11/12/2020, tra il MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le OO.SS. FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, il Protocollo d’intesa per la realizzazione delle grandi opera

Con la firma dell’accordo dell’11/12/2020, si concretizza l’obiettivo comune del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e delle organizzazioni sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, di realizzare in modo celere le opere infrastrutturali necessarie al Paese, a partire da quelle previste dagli Accordi di Programma sottoscritti da Anas e RFI con il MIT e successive variazioni e dalle opere individuate dall’Allegato al Documento di Economia e Finanza 2020 “Italia Veloce”.
Si tratta di opere pubbliche di notevole importanza la cui realizzazione è in piena sintonia con le indicazioni dati dall’Unione Europea, e cioè di adottare ogni utile iniziativa al fine di una ripresa economica che generi il maggior numero possibile di nuovi posti di lavoro, stabili e sicuri.
E’ obiettivo di tutte le Parti valorizzare un sistema avanzato di relazioni industriali per garantire l’applicazione ed il rispetto integrale dei Contratti Collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, nonché la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori presenti nei cantieri, affinché le opere si realizzino nella massima trasparenza, contrastando ogni forma di illegalità ed infiltrazioni criminali.
Si predispone pertanto, con la firma del presente protocollo, uno “schema di accordo sindacale”, ad esso allegato, per le diverse opere pubbliche che saranno individuate con i DPCM di cui all’art. 4 del D.L. n. 32/2019.
Le parti firmatarie, inoltre, convengono che i contenuti del Protocollo potranno essere applicati, ove necessario e previo specifico accordo, anche agli interventi infrastrutturali individuati o comunque riferiti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ancorché non rientranti nelle opere di cui al DPCM del citato art. 4 del decreto legge n. 32 del 2019.

Rinnovo CCNL: in assenza di vincolatività, nessuna presunzione di inadeguatezza della retribuzione


La mancata erogazione degli aumenti contrattuali a seguito di rinnovo del CCNL, da parte di un datore di lavoro iscritto ad una associazione non firmataria del rinnovo, non implica una presunzione di inadeguatezza della retribuzione erogata dal medesimo nel periodo di vacanza, posta l’assenza di diretta vincolatività del detto contratto. La verifica della sufficienza e proporzionalità della retribuzione (art. 36 Costituzione), invece, può fondarsi sulla previsione e determinazione della indennità di vacanza contrattuale e della funzione che la stessa è stata chiamata ad assolvere nel contesto della regolazione collettiva (Corte di Cassazione, ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27757)


La vicenda giudiziaria nasce dalla mancata corresponsione ad un lavoratore dipendente degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del 1° agosto 2013 del CCNL Trasporto merci industria, per il periodo dal 1° giugno 2013 al 30 settembre 2014. Avendo ottenuto il lavoratore un decreto ingiuntivo, la Società proponeva opposizione, respinta sia in primo grado che in appello.
In particolare, la Corte territoriale, in relazione al credito vantato dal lavoratore quale conseguenza degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL Trasporto merci industria rinnovato nel 2013, aveva ritenuto che la circostanza della mancata sottoscrizione, in sede di rinnovo del contratto collettivo, da parte dell’associazione sindacale cui era iscritta la Società datrice di lavoro, non impedisse il recepimento, nei confronti dei soggetti non stipulanti, delle clausole relative al trattamento retributivo, quale parametro al quale commisurare la verifica di adeguatezza della retribuzione (Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 11325/2005).
I minimi sindacali stabiliti dal CCNL del 2011, che la Società aveva continuato ad applicare, dunque, non potevano considerarsi rispettosi del principio della giusta retribuzione (art. 36 Costituzione), posto che, a distanza di due anni, le retribuzioni minime non erano verosimilmente adeguate al costo della vita ed al mercato del lavoro, tanto più che l’associazione sindacale cui la Società era iscritta aveva poi concordato il riconoscimento di una “una tantum”, in esecuzione dell’accordo di conciliazione dell’8 maggio 2015 (intervenuto tra i sindacati dei lavoratori e quelli datoriali che non avevano firmato il rinnovo del contratto collettivo del 2013).
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione la Società, lamentando la vincolatività nei confronti del lavoratore dell’accordo del maggio 2015 e che la presunzione di adeguatezza delle clausole economiche oggetto di pattuizione collettiva fosse destinata ad operare anche con riferimento alla previsione di quest’ultimo accordo che contemplava la erogazione di una “una tantum” quale indennità di vacanza contrattuale.
Altresì, la Società ricorrente deduce che la verifica del rispetto del principio di adeguatezza della retribuzione (art. 36 Costituzione) non poteva essere affidato alla mera considerazione dell’esistenza di una fonte collettiva migliorativa intervenuta successivamente.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.
In via preliminare, costituisce “ius receptum” che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquisti, seppur solo in via generale, una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto, anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (Corte di Cassazione, sentenza n. 15889/2008).
Nel caso di specie, tuttavia, la presunzione di inadeguatezza della retribuzione corrisposta nel periodo di vacanza, viene fondata dalla Corte di merito, con esclusivo riferimento al parametro rappresentato dal livello retributivo previsto dal CCNL Trasporto merci industria rinnovato nel 2013, pacificamente non applicabile al rapporto in oggetto per non essere la Società datrice affiliata ad alcuna delle organizzazioni stipulanti. Al contrario, viene del tutto trascurata la volontà espressa dalle parti collettive nel negoziare l’accordo di maggio 2015, direttamente applicabile al rapporto in controversia, con riferimento alla previsione della indennità di vacanza contrattuale ed alla funzione ad essa conferita dai soggetti stipulanti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale.
In altri termini, la scelta di valorizzazione dell’autonomia collettiva in funzione della ricostruzione, in via presuntiva, del parametro di adeguatezza della retribuzione, richiede di considerare la volontà espressa dalle parti stipulanti non solo in sede di rinnovo del CCNL, ma anche con riferimento all’accordo del maggio 2015 in relazione alla specifica funzione in quella sede attribuita all’una tantum, anche tenuto conto della dichiarata finalità di chiusura della vertenza per il rinnovo contrattuale e di superamento dei contenziosi aperti sulle materie dell’accordo.