Fattura elettronica: obbligo anche per la Giustizia

 



L’obbligo di fatturazione elettronica si applica anche in relazione alle fatture emesse nei confronti dell’amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione (Agenzia Entrate – Principio di diritto 12 agosto 2020, n. 13)


 


La disposizione che prevede l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica…”, ed il conseguente principio secondo cui, a decorrere dal 31 marzo 2015 le amministrazioni pubbliche “non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico”, si applica anche con riferimento alle fatture emesse nei confronti dell’Amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione.


Tale obbligo ricorre nonostante i citati compensi siano stati esclusi dall’obbligo dello split payment, nel presupposto che l’Amministrazione della Giustizia non effettua alcun pagamento del corrispettivo del CTU e, conseguentemente, l’applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe l’onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile mentre l’Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia affinché quest’ultima, a sua volta, versi tale importo all’Erario, nell’ambito della scissione dei pagamenti”.


DL Rilancio: chiarimenti sulla liquidità delle imprese appaltatrici


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti interpretativi circa l’art. 207, D.L. n. 34/2020 relativo alle disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici, con particolare riguardo agli ambiti di applicazione della norma e alla disponibilità delle somme da impiegare per l’anticipazione (Ministero Infrastrutture e Trasporti – circolare 12 agosto 2020).

Il Decreto Rilancio ha introdotto, al fine di attenuare le difficoltà economiche determinate alle imprese dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19, la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.


La portata generale della previsione risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall’amministrazione al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.


Non avrebbe quindi senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per affidamenti di importo inferiore che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore.


L’anticipazione trova applicazione sia alle procedure avviate con pubblicazione di bando o avviso ovvero per le quali siano stati trasmessi gli inviti a presentare offerta, qualora non siano scaduti i relativi termini, che a quelle che saranno indette a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2021 e sia per gli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

Contributo a fondo perduto: ultime ore per la richiesta


Il 13 agosto 2020 è l’ultimo giorno per presentare la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio. Gli eredi invece possono richiedere il contributo entro il 24 agosto 2020.

Il contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), consiste nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione e spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.


Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro.


E’ necessario, inoltre, soddisfare una delle tre seguenti condizioni:


– aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019;


– aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;


– avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.


I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.


L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto) e l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma.


Poiché la dichiarazione dei redditi 2020 può essere presentata entro il 30 novembre del corrente anno, nell’istanza occorre necessariamente indicare la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019.


Gli altri dati da riportare nell’istanza sono quelli necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo, cioè l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018: in assenza di compilazione, l’importo sarà considerato pari a zero.


Fatta eccezione per gli eredi, per restanti contribuenti interessati al contributo, il 13 agosto 2020 è l’ultimo giorno per presentare la suddetta istanza.


Scambio automatico delle informazioni fiscali


Pubblicato nella G.U. 11 agosto 2020, n. 200, il D.Lgs. n. 100/200 che definisce le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti e intermediari, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.

Il meccanismo transfrontaliero è uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:


– non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;


– uno o pi partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o pi giurisdizioni estere;


– uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell’attività della stabile organizzazione;


– uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un’attività;


– lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.


Sono tenuti all’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all’Agenzia delle entrate gli intermediari e il contribuente e nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto dell’attività di più intermediari, l’obbligo di comunicazione delle relative informazioni spetta a ognuno dei soggetti coinvolti.


L’intermediario è esonerato dall’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilità penale.


L’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero spetta, in ogni caso, al contribuente in caso di assenza di un intermediario, ovvero qualora quest’ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le medesime informazioni sono state già oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate o all’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni.


Quando un intermediario o un contribuente sono obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a più di uno Stato membro, l’intermediario o il contribuente sono esonerati dall’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate se provano l’avvenuta comunicazione delle stesse informazioni alle autorità competenti di un altro Stato membro.


Le informazioni oggetto di comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardano:


– l’identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l’indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonché i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;


– gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;


– una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;


– la data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero;


– le disposizioni nazionali che stabiliscono l’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;


– il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell’obbligo di comunicazione;


– l’identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonché delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell’obbligo di comunicazione;


– l’identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.


Gli intermediari devono comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni richieste, entro trenta giorni a decorrere:


– dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione;


– dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione.


In caso di meccanismi commerciabili, gli intermediari devono presentare all’Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni.


Il contribuente destinatario dell’obbligo di comunicazione trasmette le informazioni sui meccanismi transfrontalieri entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato informato dall’intermediario esonerato circa la sussistenza dell’obbligo di comunicazione a suo carico.