Superbonus del 110%: ok per familiari e conviventi con le regole per la cessione


Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione e viene inoltre approvato il modello di comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo (Agenzia Entrate – circolare 08 agosto 2020, n. 24/E e provvedimento 08 agosto 2020, n. 283847).

L’accesso al Superbonus del 110% è consentito anche:
– ai familiari e ai conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione;
– agli imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata.


Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).


Nello specifico, al Superbonus del 110% possono accedere anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile, sempre che siano loro a sostenere le spese per i lavori. Tali soggetti possono usufruirne se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese.
L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato.
Ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.


Il Superbonus viene inoltre riconosciuto anche alle persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni, ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, allora limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata, appartenenti quindi solo alla sfera privata della vita dei contribuenti; tale requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini.


La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).


Approvato, inoltre, il modello di comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.
La comunicazione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il relativo modello approvato. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.


In caso di esercizio dell’opzione, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.


Covid-19: misure di contenimento prorogate fino al 07 settembre 2020


Con il DPCM del 07 agosto 2020, pubblicato nella G.U. 08 agosto 2020, n. 198, vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.


Riprenderanno:


– decorrere dal 9 agosto 2020 attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori (le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi);


– dal 15 agosto 2020, i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, ma solo nel rispetto delle specifiche linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico;


– a decorrere dal 1° settembre 2020 la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al


chiuso;


– a decorre dal 1° settembre 2020, le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture).


Decreto Agosto: le misure per il rilancio del paese


Il Consiglio dei Ministri con il decreto legge di agosto, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese. Di seguito le principali misure previste nei vari ambiti di intervento (Presidenza del Consiglio dei Ministri – comunicato 08 agosto 2020, n. 61).

Sostegno alle imprese


Il decreto prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.


È previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro.


Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.


Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l’innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.


Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le p.m.i. è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).


Sono aumentati di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.


Vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato.


Viene potenziato lo strumento dei Piani individuali di risparmio alternativi, con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.


Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.


Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura: il credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione; l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.


È incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.


Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi. Viene incrementato fino a 231 milioni di euro il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali e sale a 335 milioni il Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai musei statali.


Stanziati 60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.


Con uno stanziamento complessivo di circa 200 milioni di euro vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse attività di trasporto.

Lavoro


Si introducono importanti agevolazioni per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori.
Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti.


In primo luogo viene introdotto uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi. Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.


Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.


Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.


È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.


Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.


Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.


Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.


Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (D.L. n. 34/2020) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Fisco


Con un impiego di risorse di circa 6,5 miliardi di euro, vengono adottate diverse misure in campo fiscale che puntano a fornire un ulteriore e sostanziale supporto alla liquidità di famiglie e imprese. In particolare vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.


Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.


Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.


Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.


Si proroga anche l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.

Rinnovato il CCNL dell’ Industria alimentare

Firmato il rinnovo del contratto nazionale dell’industria alimentare 2019-2023

Il nuovo contratto è stato sottoscritto solo da 3 associazioni su 14 e riconosce un aumento di 119 euro a regime, a cui si aggiungono 5 euro di welfare e 30 euro che verranno erogati a tutti i lavoratori per i quali non viene svolta la contrattazione di secondo livello.
Tra i punti qualificanti del rinnovo, sottolineano i sindacati:
– introduzione di specifici piani di formazione pre-assunzione, obbligo di garantire l’acceso alla formazione a tutti i lavoratori, rafforzamento della collaborazione tra imprese e mondo della scuola e dell’Università;
–  recepimento dei contenuti del Patto della Fabbrica su partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori;
– obbligo, da parte dell’azienda, in caso di mancata iscrizione al sistema di welfare, a versare 20 euro mensili in busta paga;
–  viene normato in maniera innovativa il lavoro agile, a partire dal diritto alla disconnessione e alla privacy;
–  in materia di tutela della salute, viene rafforzata la formazione e si impegnano le parti a dedicare una giornata al tema della sicurezza sul lavoro;
– migliorata la normativa degli appalti, che vincola all’applicazione del contratto nazionale del settore merceologico delle attività appaltate, sottoscritte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
– in materia di congedi parentali vengono ampliati sia quelli retribuiti che non retribuiti, per i figli a carico e l’assistenza familiare, e viene riconosciuto il congedo per donne vittime di violenza;
–  rinviato al 1° gennaio 2025 il versamento del contributo da parte dei lavoratori al fondo di assistenza sanitaria Fasa;
– prolungamento dell’esenzione dal lavoro notturno per le lavoratrici che rientrano dalla maternità e per i padri in condizione di monogenitorialità.