Emersione rapporti di lavoro: nuovi chiarimenti del Ministero


Il Ministero dell’interno ha fornito nuovi chiarimenti sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro di cui al Decreto rilancio.


In primo luogo, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia iniziato a svolgere l’attività lavorativa dopo l’invio dell’istanza di regolarizzazione e senza trasmissione della comunicazione obbligatoria, è ammesso che tale obbligo di comunicazione sia assolto tardivamente, indicando una data di inizio rapporto di lavoro successiva al giorno di invio dell’istanza di regolarizzazione, con valenza ora per allora nell’ottica di sanare situazioni preesistenti alla data del 24 luglio 2020. Detta trasmissione, pur se tardiva rispetto alle tempistiche previste dalla norma per assolvere all’adempimento (invio entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro), può comunque essere realizzata con le consuete modalità di trasmissione. Ai datori di lavoro non saranno comminate le sanzioni per tardiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, né per tardivo pagamento di contributi previdenziali, se il rapporto di lavoro è avvenuto in una data compresa fra la data di invio dell’istanza e il 24 luglio 2020. Nturalmente, per poter procedere secondo quanto sopra descritto occorre che il lavoratore straniero sia in possesso di un Codice Fiscale, anche provvisorio, quale elemento essenziale richiesto nella compilazione della comunicazione obbligatoria. Qualora non sia così, occorre attendere, come chiarito nella circolare del 24 luglio, che il Ministero dell’Interno concluda la procedura di acquisizione dall’Agenzia delle Entrate. Nel periodo di attesa dell’attribuzione del Codice Fiscale, il datore di lavoro deve tenere sempre in conto che solo dal giorno indicato nella comunicazione obbligatoria, il lavoratore può godere delle coperture previdenziali e assicurative e che, quindi, in nessun caso è consentita l’erogazione di prestazioni lavorative in periodi temporali non coperti secondo l’obbligo più volte richiamato.
In caso di rapporto di lavoro domestico,laddove si interrompa per sopravvenuta causa di forza maggiore (decesso dell’assistito o del datore di lavoro, nelle more della definizione della procedura di emersione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione), il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite il sito http://www.inps.it, accedendo con il proprio PIN a servizi on line – servizi per il cittadino – servizi di rapporto di lavoro domestico – variazione di rapporto di lavoro, scegliendo la motivazione “decesso o altro”.
Infine, il decreto rilancio prevede espressamente che nelle more della definizione dei procedimenti di emersione, la presentazione delle istanze di regolarizzazione consente lo svolgimento dell’attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato la domanda. Atteso che l’instaurazione di un rapporto di lavoro a normativa vigente può avvenire solo a fronte della trasmissione di una Comunicazione Obbligatoria (modulo UNILAV) ai centri per l’impiego competenti, all’INPS, all’INAIL e all’INL e che non sono previste deroghe a questo obbligo, il datore di lavoro potrà procedere all’assunzione solo nel rispetto della normativa generale. Il solo fatto di aver inviato una istanza di regolarizzzione non rappresenta in nessun modo una azione sostitutiva all’invio della comunicazione obbligatoria ed è quindi necessario che il datore di lavoro assolva a questo adempimento di legge. Solo a fronte di questo evento, si potrà considerare il rapporto di lavoro instaurato e valido secondo l’attuale dettato normativo.

Credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno: chiarimenti sulla rideterminazione del credito


Forniti chiarimenti in merito alla corretta applicazione della rideterminazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (Agenzia delle Entrate – Risposta 06 agosto 2020, n. 251).

La Legge di Bilancio 2016 ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.


Il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti, se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.


Tra l’altro, condizione necessaria perché l’investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture produttive situate nel territorio delle aree puntualmente individuate dalla norma e che fino al quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione gli stessi non siano destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.


Al riguardo, è stato chiarito che per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento ubicati nei territori richiamati, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa. Può trattarsi di:


– un autonomo ramo di azienda;


– una autonoma diramazione territoriale dell’azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.


Così, se nel territorio del medesimo comune l’impresa ha più strutture riferibili a processi produttivi diversi, deve individuarsi, nell’ambito del predetto comune, una pluralità di strutture produttive. Diversamente, se nel territorio del medesimo comune l’impresa ha più unità riferibili ad un unico processo produttivo, si manifesta, nell’insieme, un’unica struttura produttiva.


La struttura produttiva deve quindi individuarsi nell’ambito di ciascun comune “agevolato” in cui l’impresa esercita la propria attività; in altri termini, essa si identifica come l’insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell’impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati.


Ne deriva che un’impresa avrà almeno tante strutture produttive quanti sono i comuni in cui la stessa esercita, per mezzo delle proprie diramazioni, l’attività economica riferibile al medesimo processo produttivo.

Tariffa per le prestazioni di sorveglianza sanitaria eccezionale rese dall’Inail: adottato il decreto


E’ pari a 50,85 euro l’importo unitario per singola prestazione di sorveglianza sanitaria eccezionale effettuata dall’Inail in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19. A stabilirlo è il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato il 23 luglio scorso, il quale disciplina l’ambito di applicazione e il versamento della tariffa. L’importo è versato all’Istituto dai datori di lavoro che richiedono l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83, DL n. 34/2020. A partire dal 1° luglio 2020, la richiesta di prestazione può essere inoltrata attraverso l’apposito servizio online, attivo sul portale dell’Inail (Comunicato Inail 4 agosto 2020).


L’articolo 83 del DL Rilancio prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore. L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia nella pratica in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
L’applicativo informatico, disponibile online, costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale. Il suo utilizzo è consentito ai datori di lavoro in possesso delle credenziali Inail per l’accesso ai servizi on line.
Gli utenti non registrati possono acquisire le credenziali tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns) oppure utilizzando l’apposito modulo che può essere inoltrato attraverso i servizi online o consegnato presso le sedi territoriali dell’Istituto. Possono accedere anche i soggetti delegati dal datore di lavoro, allegando il modulo reperibile sul portale istituzionale, nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio. Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata.
La tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata – come accennato in apertura – è fissata in € 50,85 con decreto interministeriale del 23 luglio 2020, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro all’indirizzo www.lavoro.gov.it

Nuovo Regolamento E.B.M. Salute per i lavoratori Metalmeccanici PMI

 



 


Modificato il Regolamento delle prestazioni E.B.M. in vigore dal 01/09/2020 per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate ad UNIONMECCANICA.

Al fine di una più equa ridistribuzione delle risorse e consentire così l’accesso alle prestazioni ad una sempre più ampia platea di aziende, lavoratrici e lavoratori, è stata necessaria la revisione di alcune prestazioni, di seguito elencate:
– CARENZA PER MALATTIA: 105 euro Entro 3 mesi dal verificarsi dell’evento di carenza 1 prestazione ogni 10 dipendenti in forza;
– MALATTIA CONTINUATIVA: 250 euro al mese per un massimo di 6 mesi;
– NASCITA O ADOZIONE FIGLIO: 200 euro Entro 6 mesi dalla data di nascita o dalla data di avvenuta adozione.


– PERMESSI Ex L.104/1992 PER ASSISTENZA AI FIGLI E AI GENITORI NON AUTOSUFFICIENTI: 200 euro una tantum solo per figli o genitori e  richiedibile una sola volta (no anni successivi);
– PRESTAZIONE INAIL è stata eliminata;
– ISCRIZIONE FIGLI DEI LAVORATORI ALL’ASILO NIDO E NON PIU SCUOLA MATERNA: 200 euro per anno civile (1/1 – 31/12);
– SPESE PER I FIGLI DI LAVORATORI ISCRITTI ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI eliminate ;
– SPESE PER I FIGLI DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI: 120 euro per anno scolastico;
– ISCRIZIONE DEI LAVORATORI O DEI PROPRI FIGLI ALL’UNIVERSITÀ: 200 euro per anno accademico. Per i lavoratori o i propri figli, assegnatari delle Borse diStudio di EBM, non sarà possibile richiedere il sussidio perl’A.A. successivo a auello del relativo Bando delle Borse diStudio.