Firmato il “Decreto Asseverazioni” per il Superbonus e Sismabonus al 110%


Firmato il decreto attuativo relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dall’art. 119 del decreto Rilancio (D.M. 03 agosto 2020).

Nello specifico, la modulistica pubblicata definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.
L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
Si attende il decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%.


Soppressione FONDINPS: procedura di liquidazione e subentro Fondo COMETA


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190/2020, il Decreto 31 marzo 2020 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’art. 1, co. 173, della L. n. 205/2017 che dispone la soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS di cui all’articolo 9 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (FONDINPS). Il Fondo COMETA è la forma pensionistica cui affluiscono le quote di TFR dei nuovi iscritti taciti.


Il Decreto 31 marzo 2020 disciplina la procedura di liquidazione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS e la nomina del Commissario liquidatore.


Nuovi iscritti taciti
A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto, FONDINPS è chiusa alle nuove adesioni.
Le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005, affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.
La posizione individuale dei nuovi iscritti taciti, costituita presso il Fondo COMETA, può essere trasferita, su richiesta di questi ultimi, ad un’altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall’adesione.


Soggetti già iscritti a FONDINPS
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, il Commissario liquidatore di FONDINPS adotta, d’intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest’ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni, per definire le tempistiche per la trasmissione delle anagrafiche inerenti ai datori di lavoro e agli iscritti; le tempistiche e le modalità per il trasferimento delle posizioni individuali degli iscritti e per la destinazione dei nuovi flussi contributivi relativi ai medesimi soggetti; le informative da attivarsi nei riguardi dei datori di lavoro e degli iscritti; i flussi informativi finalizzati ad assicurare la corretta operatività, senza soluzione di continuità, tra le due forme pensionistiche complementari; il termine per il completamento delle attività indicate nel piano, che non può essere superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Tale piano di attività è poi trasmesso con immediatezza alla COVIP prima che inizi la sua attuazione.
Ai soggetti già iscritti a FONDINPS e trasferiti al Fondo COMETA è riconosciuto il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare da esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei mesi successivi alla ricezione di entrambe le informative.


Tutela
Al fine di assicurare un’adeguata tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS, nonché la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del Fondo COMETA e dei diritti e degli obblighi connessi all’adesione allo stesso, in sede di trasferimento delle relative posizioni individuali al Fondo COMETA trovano applicazione le seguenti disposizioni:
– le posizioni in essere sono trasferite in un comparto che presenti le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005;
– è fornita un’informativa ai datori di lavoro e agli iscritti a FONDINPS che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e che fornisca gli elementi identificativi del Fondo COMETA;
– agli iscritti è comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a una descrizione delle relative caratteristiche;
– sono messi a disposizione degli iscritti i documenti e le informazioni previste dalle disposizioni COVIP relativamente alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR. 


Ulteriori disposizioni
Una volta completate le attività indicate nel piano di cui sopra, è trasferito al Fondo COMETA l’eventuale attivo residuo e il Fondo COMETA succede negli eventuali rapporti passivi ancora in essere, nonché la forma pensionistica FONDINPS è cancellata dall’Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP. 

Nuovo Protocollo di Sicurezza anticontagio per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate

Sottoscritto l’accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti dellAgenzia delle Entrate in ordine all’emergenza sanitaria “Covid-19” per lo svolgimento delle attività lavorative esterne.

L’accordo ha introdotto importanti misure di prevenzione dai rischi da contagio COVID-19, promuovendo modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali al fine di valorizzare e consolidare un percorso decisionale partecipato.
A tal fine, ciascun Datore di lavoro dovrà procedere, sull’accordo odierno e quelli che saranno sottoscritti in sede locale, mediante il coinvolgimento delle RSU e delle OO.SS. territorialmente competenti, alla redazione di un Protocollo di sicurezza -con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza- nel quale dovranno essere chiaramente indicate le misure di prevenzione e protezione individuate, esplicitando ogni necessaria informazione ai lavoratori coinvolti nella visita e riportando anche le procedure operative e gestionali da seguire.
Tra le condizioni e le misure di prevenzione e sicurezza “minime” e obbligatorie alle quali il Datore di Lavoro dovrà adottare c’è che la classificazione del rischio contagio preventivabile avverrà sulla base del documento tecnico INAIL e prevede l’esonero dall’effettuare le attività esterne che siano classificabili quale rischio superiore a quello “basso”.
Ad ulteriore garanzia per il dipendente viene prevista la possibilità, nel caso in cui nel corso dell’attività esterna il dipendente rilevi ipotesi di rischi non preventivamente conosciuti o superiori a quelli individuati e preventivati nel protocollo di sicurezza specifico, di darne comunicazione al datore di lavoro che disporrà l’immediata sospensione dell’attività esterna per riferire al medico competente, al responsabile del servizio di protezione e sicurezza ed agli RLS, al fine di valutare o meno una sua eventuale ripresa,
Il personale che svolge le attività esterne potrà essere sottoposto volontariamente e su sua richiesta a test sierologici e/o tamponi – con costi a carico dell’Agenzia – a seguito di una valutazione della specifica attività, del contesto di svolgimento, della situazione epidemiologica locale nonché delle indicazioni eventualmente fornite dalle autorità sanitarie competenti per territorio. Detta valutazione sarà compito del medico competente e del Servizio di Prevenzione e Protezione, fermo restante il potere decisionale del Datore di Lavoro.
A sua volta, la contrattazione integrativa di sede territoriale procederà all’avvio delle trattative finalizzate alla definizione dei criteri di adeguamento presso la sede di quanto definito dal presente accordo. Alle RSU e OOSS territoriali dovrà essere fornito preventivamente il piano dei controlli esterni da eseguire (natura, quantità, tipologia di controllo).

Contributo addizionale NASpI: preciszioni sulle fattispecie contrattuali a termine escluse


SI forniscono precisazioni sui contratti di lavoro a termine esclusi dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASpI.


Per le fattispecie di lavoro stagionale l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI è prevista: per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (D.P.R. 1525/1963); limitatamente ai periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per i lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Dal 1° gennaio 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali non ricomprese dall’elenco di cui al citato D.P.R., sebbene definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, sono stati assoggettati al contributo addizionale NASpI. Per tali fattispecie, nei casi di rinnovo decorrenti dal 14 luglio 2018, trova applicazione anche l’incremento del contributo addizionale NASpI.
Dal 1° gennaio 2020, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività definite stagionali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nel territorio della provincia di Bolzano.
Dal 1° gennaio 2020, i contratti di lavoro subordinato stipulati dalle imprese fornitrici di lavoro portuale temporaneo sono esonerati dal contributo addizionale NaspI. L’obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI debba essere escluso anche per i lavoratori assunti con contratto a termine per la fornitura di lavoro portuale dalle società o cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali previste dall’articolo 21, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994, trattandosi di fattispecie analoga.
È espressamente escluso dall’applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o ecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da: università private, incluse le filiazioni di università straniere; istituti pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione; enti privati di ricerca.
Tali fattispecie, quindi, rimangono soggette al contributo di finanziamento NASpI, compreso il contributo addizionale dovuto per i lavoratori a tempo determinato, ma non all’aumento del contributo addizionale con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato di lavoratori assegnati a svolgere le attività suddette.