Regolamentazione premio e ferie per i dipendenti delle Poste Italiane



Sottoscritti due accordi per i dipendenti delle Poste Italiane per la regolamentazione delle ferie e del premio di risultato


Vengono individuati gli importi unitari lordi del Premio di Risultato per l’anno 2020, distinti per livelli retributivi, secondo la suddivisione del personale Staff/Produzione e tali importi costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, retribuzione variabile correlata ad incrementi di Produttività, Qualità e Redditività aziendale.
Il Premio di Risultato prevede un pagamento del 80%, con successiva interpolazione lineare fino al 100%, al raggiungimento del valore soglia e fino al valore target dell’EBIT del Gruppo Poste Italiane; al raggiungimento del valore EBIT overperformance è previsto il pagamento del Premio di Risultato in misura pari al 105% degli importi unitari  che seguono . Il Premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto e non concorre a formare retribuzione utile per il calcolo delle maggiorazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo con o senza riposo compensativo, né per altri istituti retributivi indiretti o differiti.
Il Premio, per il corrente anno, verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31/12/2020 e avverrà con le competenze del mese di giugno 2021
Il dipendente potrà destinare – attraverso la piattaforma Welfare dedicata  una percentuale dallo stesso indicata, fino ad un massimo del 100%, dell’importo lordo spettante per l’anno 2020 e la quota di P.d.R. convertita in Welfare non concorrerà alla formazione del reddito e sarà, pertanto, escluso dall’imposizione fiscale e contributiva.



























LIVELLI

Importo P.d.R. 2020


 Personale di Staff

Importo P.d.R. 2020


Personale di Produzione

Al 1.690 1.785
A2 1.607 1.697
B 1.767 1.867
C 1.766 1.866
D 1.759 1.859
E 1.796 1.898


In merito alle ferie, inoltre, si  stablisce che il periodo di ferie è programmato dalla Società, tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio e, con riferimento alle funzioni di staff- periodi di chiusura collettiva in coincidenza del ferragosto e delle festività natalizie da realizzarsi attraverso l’utilizzo di ferie contrattuali.
Le Parti -confermando la propria condivisione del principio della fruizione dell’intero periodo di ferie entro il relativo anno di maturazione- convengono che relativamente alle ferie di competenza 2020, per le strutture di Staff vengano individuati per l’anno in corso i seguenti periodi di “ferie collettive”:
– dal 10 al 23 agosto 2020 (10 giorni lavorativi)
– il 7 dicembre -4 o 9 dicembre per le sedi di Milano, Melzo e Gorgonzola- (1 giorno lavorativo)
– dal 28 al 31 dicembre 2020 (4 gg. lavorativi).
Inoltre, chi non ha usufruito nel periodo da gennaio a luglio 2020 di almeno 5 giorni di ferie di spettanza del corrente anno, dovrà godere di ulteriori 5 giorni lavorativi di ferie nel periodo intercorrente dal 1 agosto al 6 settembre 2020 (ovvero del numero di giorni occorrente al raggiungimento del suddetto quantitativo).
Per i periodi sopra precisati, esclusivamente a causa di esigenze organizzative e produttive, le singole Funzioni aziendali interessate -coordinandosi con le competenti strutture RUO/RUA- potranno predisporre presidi minimi indispensabili, a seconda delle specificità professionali. Ai fini dell’individuazione delle risorse coinvolte dai presidi minimi, si procederà preliminarmente in base alle adesioni volontarie, secondo ordinari crit

Istruzioni per l’accesso ai documenti dell’Agenzia


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 4 agosto 2020, n. 280693 ha definito i criteri e le modalità per l’esercizio, presso l’Amministrazione, dei tre tipi di accesso, documentale, civico semplice e civico generalizzato, e la procedura da seguire, i soggetti legittimati a presentare la richiesta e i casi di esclusione o diniego.

Sono legittimati all’esercizio del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
L’accesso è, altresì, consentito alle pubbliche amministrazioni e, più in generale, ai soggetti pubblici interessati all’acquisizione di documenti amministrativi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite.
La richiesta di accesso deve essere presentata alla struttura dell’Agenzia che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Accesso documentale

Tale modalità fa riferimento al diritto di accedere ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici dell’Agenzia.


Il diritto di accesso documentale viene esercitato mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, alla presenza del responsabile del procedimento di accesso o di persona dallo stesso incaricata, i quali provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e non indispensabili alle specifiche finalità di accesso agli atti, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.


L’istanza di accesso documentale deve contenere la motivazione della richiesta e indicare i dati identificativi del richiedente, l’interesse diretto concreto e attuale, sotteso alla domanda, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso, gli estremi del documento oggetto della richiesta di accesso e/o gli elementi che ne consentono l’individuazione.


Inoltre, al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente deve sempre indicare il canale di risposta prescelto, ossia posta elettronica o posta elettronica certificata, sede o sportello dell’amministrazione.


L’interessato può presentare all’Agenzia una richiesta in via:


– informale, se, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati, e il diritto di accesso può essere esercitato mediante presentazione di domanda, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente;


– formale, attraverso l’apposito modello, reperibile presso gli uffici o sul sito internet dell’Agenzia, all’interno della sezione “Istanze – Accesso documentale” presente in ogni profilo contribuente (cittadini, imprese, professionisti, intermediari, enti e Pa).


La richiesta può essere presentata per via telematica, a mezzo posta, fax o a mano alla struttura dell’Agenzia che ha formato e detiene il documento. In caso di domanda irregolare o incompleta sarà cura dell’Agenzia, entro dieci giorni dalla relativa ricezione, avvisare l’interessato con mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento e il termine del procedimento decorre dalla presentazione della richiesta corretta.

Accesso civico semplice

Attribuisce il diritto di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, qualora la stessa non sia stata rinvenuta sul sito internet dell’Agenzia.


Il suddetto accesso può essere esercitato attraverso una richiesta, gratuita, che non necessita di motivazione e deve consentire l’individuazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti.


L’istanza può essere redatta utilizzando l’apposito modello presente nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accesso civico – Accesso civico semplice” del sito internet dell’Agenzia e inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: entrate.accesso.civico@agenziaentrate.it, o presentata anche a mezzo posta, fax o a mano agli indirizzi indicati dall’Agenzia nella citata sezione.


Le richieste sono trattate dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), che entro trenta giorni dalla richiesta da indicazione alla struttura competente di pubblicare sul sito internet i documenti, le informazioni e i dati richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione e, nel caso in cui tali documenti o informazioni siano già pubblicati, ne indica il collegamento ipertestuale.

Accesso civico generalizzato

Tale diritto è riconosciuto per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. In particolare, tale istituto attribuisce a chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza nel territorio dello Stato, il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Agenzia, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.


La richiesta:


– deve essere presentata per via telematica o a mezzo posta, fax o a mano all’ufficio che detiene i dati o i documenti o alla direzione regionale nel cui ambito territoriale ha sede l’ufficio;


– può essere formulata utilizzando l’apposito modello, reperibile presso gli uffici o sul predetto sito dell’Agenzia, e deve essere specifica e consentire l’individuazione del dato o del documento di cui è richiesto l’accesso, nonché le generalità del richiedente con i relativi recapiti e non necessita di motivazione.


Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione dalla richiesta, con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, che deve essere comunicato al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.

Al fine di agevolare l’esercizio dei diritti di accesso, senza che ne derivino limitazioni riguardo alla modalità di presentazione delle istanze, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili sul proprio sito internet, nella sezione “Modelli”, i format utilizzabili per la presentazione delle relative richieste.


Udienza a distanza: precisazioni dal MEF


Ciascuna parte processuale può richiedere che la partecipazione alle udienze possa avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto da parte del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione (Ministero delle Finanze – Comunicato 31 luglio 2020)

La partecipazione da remoto all’udienza può essere richiesta nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con istanza da depositare in segreteria – e notificata alle parti costituite – prima della data di ricezione della comunicazione dell’avviso della trattazione.
Il collegamento da remoto è consentito anche ai giudici tributari e al personale amministrativo delle Commissioni tributarie.

Protocollo di intesa ABI-CNA sul bonus vacanze


ABI e CNA hanno stipulato un Protocollo di intesa in materia di “Bonus vacanze”, oltre a promuovere una corretta e completa informazione, per favorire iniziative e accordi volti all’efficientamento dei processi in particolare per quanto riguarda la cessione dei crediti e la rapida messa a disposizione di liquidità per le imprese (ABI – Comunicato 04 agosto 2020).

Si rammenta che l’art. 176 del D.L. n. 34/2020 ha previsto un bonus, il “tax credit/bonus vacanze”. I nuclei familiari con in reddito ISEE fino a 40.000 euro possono richiedere e usufruire del bonus, nella forma del credito, a decorrere dal 1° luglio 2020. Tale bonus pari a un massimo di 500 euro per nucleo familiare è usufruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio, il restante 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi della famiglia. Lo sconto dell’80% sarà rimborsato al fornitore del servizio sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà, in alternativa, di cessione a terzi, anche a banche o intermediari finanziari.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 17 giugno 2020, n. 237174 attuativo del “Bonus vacanze” che disciplina le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta da parte dell’impresa turistico-ricettiva e l’eventuale cessione del credito, anche alle banche.