Pagamento indennità maternità/paternità ai lavoratori autonomi beneficiari della sospensione contributi


Con messaggio n. 3030/2020, l’Inps fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alla trattazione delle richieste di congedo di maternità/paternità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici autonome che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo disposto con i decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020, adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.


Sebbene in assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità la tutela della maternità/paternità non possa essere riconosciuta al richiedente, considerata l’eccezionale situazione emergenziale e il conseguenziale effetto negativo sul tessuto economico nazionale, si ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione. A tal fine, la/il richiedente dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità con la quale attesti di essere in possesso dei requisiti per fruire della sospensione contributiva ai sensi della normativa vigente.
Al termine dei periodi di sospensione, i beneficiari delle predette indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva. In caso contrario le Strutture territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati.
L’applicazione “Gestione Maternità”, disponibile sulla Intranet nell’Area “Prestazioni a sostegno del reddito”, prevede la possibilità di indicare la presenza di contribuzione per il periodo di congedo di maternità per i lavoratori autonomi.
Per accogliere la pratica di congedo di maternità per gli Artigiani e i Commercianti che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo, l’operatore della Struttura territoriale competente deve indicare “SI” nell’apposito campo.
Per una verifica a posteriori della regolarizzazione potrà essere utilizzata la voce di menu “Liste a richiesta – Pratiche per stato” inserendo il periodo di interesse nel pannello di Ricerca avanzata.
Le indicazioni sopra fornite non si applicano ai lavoratori autonomi agricoli, in quanto i decreti-legge sopra citati non afferiscono alle scadenze legali ordinarie dei versamenti di tale tipologia di lavoratori.

Covid-19: chiarimenti sulla proroga di validità dei documenti scaduti


La proroga di validità dei documenti scaduti deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni europee che, per i sette mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 per l’intero territorio dell’Unione (Ministero Interno – circolare 03 agosto 2020, n. 5457).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è stata pubblicata la Legge di conversione del Decreto rilancio che ha prorogato la validità dei documenti d’identità scaduti, sostituendo la data di scadenza del 31 agosto 2020 originariamente prevista con quella del 31 dicembre 2020.


Tale norma si riferisce a tutti i documenti di identità e quindi anche alla patente di guida che, in ambito nazionale, è assimilata ai documenti di identità.


Tale disposizione, che ha effetto solo per la circolazione in Italia, deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni europee che, per i sette mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 per l’intero territorio dell’Unione. Infatti, per la circolazione in ambito europeo, diverso dall’Italia, non è possibile beneficiare di proroghe di validità per le patenti di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020.


Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19


Disposte ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Ministero della Salute – Ordinanza 01 agosto 2020).

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Inoltre, è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico.
Per il mancato rispetto delle misure di contenimento, si applicano le sanzioni dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque non oltre il 15 agosto 2020.


Proroga dello stato di emergenza: lavoro agile e procedura semplificata


Il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 prevede la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto le modalità di comunicazione del lavoro agile sono quelle previste dall’articolo 90, comma 3 del DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020 utilizzando i modelli semplificati già in uso, resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Faq Ministero del lavoro 31 luglio 2020).


Il decreto legge n. 83/2020 proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle in tema di lavoro agile.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, quindi, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agileanche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativiprevisti dalla normativa vigente. Tale diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Per il medesimo periodo, il diritto in questione è riconosciuto anche ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19 in ragione dell’età, o della condizione di immunodepressione, o dell’esito di patologie oncologiche, o dello svolgimento di terapie salvavita o comunque di una comorbilità accertata dal medico competente che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Anche in tale caso, il diritto opera a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (articolo 90, co. 1, DL n. 34/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020).
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 (ai sensi dell’articolo 39, DL. 17 marzo 2020 n. 18 conv. con modif. in legge 24 aprile 2020, n. 27) i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, co. 3, L. n. 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3 cit., hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
La prestazione lavorativa in modalità agile può attuarsi anche attraverso l’uso di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Oltre a quanto sopra, la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 – come accennato in apertura – comporta la possibilità di continuare ad effettuare lo smart working in modalità semplificata, anche in assenza di accordo individuale. Si continuerà dunque, come stabilito dall’articolo 90 del DL Rilancio a comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dello stesso Ministero.
Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail.