Cassetto previdenziale per i liberi professionisti della Gestione separata


Dal 3 agosto 2020, sono introdotte le nuove funzionalità per comunicazioni specifiche di componenti di studi associati, per la presentazione di domande di rimborso e per consentire l’aggiornamento dei contatti.


I soggetti che producono reddito da lavoro autonomo possono esercitare l’attività di arte e professione anche in forma associata; nella domanda di prima iscrizione come professionista, il soggetto, componente di studio associato o società semplice, specifica il proprio status di componente dell’associazione tra professionisti o della società semplice e indica il relativo codice fiscale. In alcuni casi, però, si può verificare che la partecipazione a un’associazione tra professionisti o società semplice intervenga dopo l’istanza di iscrizione alla Gestione separata effettuata dal contribuente.
Al fine di avere un puntuale aggiornamento di questi eventi è stata rilasciata una funzione nella quale è possibile inserire: la partita IVA dell’associazione tra professionisti o società semplice; la data di inizio della partecipazione nell’associazione tra professionisti o nella società semplice; la data di fine partecipazione nell’associazione tra professionisti o nella società semplice.
Alla funzionalità si accede dalla voce di menu “Partecipazione studio associato”, utilizzando il seguente percorso: “Cassetto previdenziale per i liberi professionisti della Gestione Separata ” > “Partecipazione a studio associato”; cliccando sull’apposita voce, compare una schermata nella quale inserire la partita IVA dello studio associato o della società semplice; saranno visualizzate, se presenti, le partecipazioni del soggetto a uno o più studi associati o società semplici, con l’indicazione degli intervalli temporali (“Data Inizio” e “Data Fine”). Inserendo la data fine, la partecipazione allo studio associato o alla società semplice corrispondente risulterà chiusa. La nuova funzione permette, anche ai fini del DURC, l’aggiornamento della posizione anagrafica e, di conseguenza, l’aggiornamento della posizione assicurativa.
All’interno del menu “Domande telematizzate”, presente nel Cassetto previdenziale, è stata inserita una nuova funzione, denominata “Domande di rimborso”, che consente l’invio di una domanda di rimborso. La nuova funzione sostituisce la precedente modalità di trasmissione delle istanze di rimborso presente tra i servizi web per il cittadino. La funzione permette: l’inserimento automatico dell’istanza di rimborso tra le domande da lavorare da parte delle Strutture territorialmente competenti; la verifica puntuale dello stato dell’iter del rimborso.
È possibile accedere alla funzione mediante la voce di menu “Domande di rimborso”, utilizzando il seguente percorso: “Cassetto previdenziale per i liberi professionisti della Gestione Separata” > “Domande Telematizzate” > “Domande di rimborso”. Il professionista, all’interno della domanda, deve indicare: l’anno di rimborso, ossia l’anno di imposta in cui è maturato il credito a disposizione (visualizzabile dalla funzione “situazione riepilogativa”); la motivazione del rimborso (ad esempio, eccedenza di massimale oppure errato versamento, ecc.); l’indirizzo PEC; il codice IBAN, tale informazione è obbligatoria in quanto non è possibile rimborsare con assegno domiciliato; l’importo del rimborso, (l’importo disponibile può essere verificato dalla funzione “situazione riepilogativa”).
Terminato l’inserimento dei dati, è necessario acquisire la domanda mediante il pulsante “Acquisisci”; solo dopo aver effettuato l’acquisizione, la procedura genera il numero di protocollo dell’istanza. L’Inps specifica che, deve essere presentata una distinta domanda di rimborso per ogni anno di imposta, essendo necessario effettuare specifici controlli.
Quanto alla funzionalità “PEC e Contatti” consente al professionista o all’intermediario di aggiornare i contatti.
Alla funzionalità “PEC e Contatti” è possibile accedere dalla voce di menu “Anagrafica Soggetto”, mediante il seguente percorso: “Cassetto previdenziale per i liberi professionisti della Gestione Separata” > “Anagrafica Soggetto”.
Dal menu, selezionando la voce “Anagrafica Soggetto”, vengono visualizzate informazioni di dettaglio relative al soggetto e, mediante il tasto “Modifica”, la procedura restituisce una maschera che consente di inserire o modificare i dati presenti.

Avvio dell’operatività di “Garanzia Italia” per i prestiti obbligazionari


SACE, ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Aifi (Associazione del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) annunciano l’avvio dell’operatività anche per i titoli di debito di “Garanzia Italia”, lo strumento previsto dal Decreto Legge “Liquidità” n. 23/2020 per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la continuità operativa e la ripartenza delle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19 (ABI – Comunicato 03 agosto 2020).

Le operazioni di questo tipo si sono infatti affiancate, insieme a quelle di factoring e leasing, a quelle di finanziamento previste dal Decreto tra gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese che possono beneficiare delle garanzie di Stato.
SACE, anche a seguito del confronto con le due Associazioni, ha pertanto definito i termini e le condizioni che disciplinano il rilascio delle garanzie da parte di SACE a beneficio dei sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi da società italiane, strutturate per il tramite di banche, fondi di debito e istituzioni finanziarie, e che abbiano ricevuto un rating minimo pari a BB.
In base alle disposizioni, i prestiti obbligazionari dovranno essere destinati a sostenere attività in Italia, tra cui capitale circolante e investimenti. L’emissione obbligazionaria, da sottoscriversi per intero, dovrà avere una durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese beneficiarie di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.
Il rilascio delle garanzie avverrà online attraverso il portale dedicato “Garanzia Italia” sviluppato da SACE, dove le banche e le istituzioni finanziarie interessate – una volta ultimata la propria istruttoria sulla richiesta di organizzazione dell’emissione obbligazionaria – potranno inserire le proprie domande e ottenere le relative garanzie, controgarantite dallo Stato, in tempi brevissimi.


 

Rinvio della decorrenza dell’incremento economico nei call center outbound

Sottoscritto un accordo, nel settore Telecomunicazioni,  per la disciplina delle collaborazioni nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti realizzati attraverso cali center “outbound”

Ferma restando la necessità di salvaguardare la sostenibilità economica complessiva di tali attività, le parti concordano di rinviare la decorrenza della progressione economica prevista per il 1/8/2020 al 1/11/2020.
Eera stato, infatti, convenuto di rinviare la decorrenza della progressione economica prevista per il 1/4/2020 al 31/7/2020.
Inoltre,  il livello retributivo orario è il minimo tabellare del 2° livello di inquadramento del CCNL TLC tempo per tempo vigente, rapportato alle ore di effettiva prestazione (ivi incluse le sospensioni richieste dall’azienda funzionali allo svolgimento dell’attività di vendita, di recupero credito o di survey, le pause previste dalla legge, le attività preparatorie, il tempo di contatto, il tempo di chiamata e le attività di after call work).
Le parti hanno avviato il confronto per individuare in una specifica intesa, una definizione univoca in relazione sia all’ambito di applicazione e sia alle modalità di conteggio delle ore di effettiva prestazione. Ciò anche al fine di evitare fenomeni di dumping e garantire la sostenibilità economica per le aziende e i collaboratori. A tal riguardo le Parti definiranno entro il 31/10/2020 un modello di verifica delle ore di effettiva prestazione che specifichi le singole voci ritenute utili al conteggio e con riferimento ai tempi delle attività complementari ne identifichi criteri/valori in maniera predeterminata, prevedendo comunque la possibilità di definire a livello aziendale ulteriori calibrazioni entro i termini che saranno individuati a livello nazionale, in funzione della specificità delle singole attività/campagne ovvero di standard di contatto.

Veicoli a basse emissioni: dal 1° agosto i nuovi contributi per l’ecobonus


A partire dallo scorso 1° agosto e fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile prenotare sul sito ecobonus.mise.gov.it l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1, con le novità introdotte nel decreto Rilancio. Per la misura sono messi a disposizione altri 50 milioni di euro, che si aggiungono ai fondi già stanziati per l’incentivo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 200 milioni per il 2021 (Ministero dello Sviluppo Economico e INVITALIA – Comunicati 31 luglio 2020).

In particolare, è ampliata la gamma di veicoli a basse emissioni M1 per le quali sarà possibile richiedere il contributo, che potrà arrivare fino a 8 mila euro per l’acquisto con rottamazione e fino a 5 mila euro per l’acquisto senza rottamazione. All’ecobonus si potranno aggiungere sconti fino a 2 mila euro che verranno concessi direttamente dai venditori.
Alle tipologie M1 già previste si aggiunge, infatti, la fascia di veicoli con emissioni di C02 61/110 g/km appartenente alla classe ambientale Euro 6 con prezzo di listino non superiore ai 40 mila euro.
Dal 1° agosto, oltre alle novità già entrate in vigore lo scorso 22 luglio per l’acquisto di veicoli di categoria L (ciclomotori, motocicli e veicoli analoghi) con la rottamazione, si potranno prenotare online anche i contributi per l’acquisto di veicoli senza dover consegnare un veicolo per la rottamazione.
In questo caso il contributo applicato sarà del 30% del prezzo di acquisto fino a massimo 3.000 euro, mentre è del 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 4.000 euro con la rottamazione.