Covid-19: maggiori controlli nella ristorazione e nelle discoteche della Campania


Introdotto l’obbligo, per i ristoratori e i gestori di discoteche e locali consimili, di individuare almeno un soggetto per tavolo o per gruppo attraverso idoneo documento di identità, al fine della maggiore tempestività della ricostruzione di eventuali contatti stretti di eventuali nuovi soggetti positivi (Regione Campania – ordinanza 31 luglio 2020, n. 64).

Al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd.”contatto stretto” relativi a nuovi soggetti positivi che abbiano frequentato ristoranti, discoteche e locali consimili, salva l’osservanza di quant’altro previsto nei Protocolli di sicurezza vigenti, è fatto obbligo ai gestori dei menzionati esercizi della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità.


L’inosservanza della suddetta disposizione è punita con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000 (mille/00) e con sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da cinque a trenta giorni.


In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.


Firmato il protocollo sul lavoro agile nelle Telecomunicazioni

Firmato un Protocollo sui  Principi e Lince Guida per il nuovo lavoro agile nella Filiera delle Telecomunicazioni

Le Parti convengono sull’adozione dei Principi e delle Linee Guida in che restano fondamentali riferimenti per favorire l’implementazione, attraverso la contrattazione di secondo livello, di nuovi modelli di lavoro agile coerenti con le diverse specificità aziendali e sarà oggetto di rivisitazione in considerazione dei mutamenti normativi che interverranno in materia di lavoro agile, successivamente alla conclusione dello stato di emergenza sanitaria.
le Parti ritengono che le seguenti Linee Guida possano costituire il riferimento per la valorizzazione e lo sviluppo della Contrattazione di Secondo Livello per la definizione degli specifici accordi in materia.
La prestazione di lavoro in modalità lavoro agile potrà essere resa, anche in relazione alle misure di carattere emergenziale:
a) nel proprio domicilio ovvero in un luogo diverso dalla sede aziendale, purché coerente con la tipologia di attività svolta dai lavoratori e con la protezione dei dati trattati;
b) in parte in azienda e in parte all’esterno – nel proprio domicilio ovvero in un luogo diverso dalla sede aziendale indicato dal lavoratore- senza una postazione fissa, purché coerente con la tipologia di attività svolta dai lavoratori e con la protezione dei dati trattati;
c) attraverso strumenti messi a disposizione dall’azienda ovvero laddove, nel corso della fase emergenziale ciò non sia stato possibile, anche attraverso strumenti propri del lavoratore e comunque nell’ottica di una progressiva e completa implementazione della fornitura delle dotazioni informatiche da parte aziendale nella successiva fase di stabilizzazione.
Per il personale che svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, saranno previsti percorsi di formazione specifica sulle nuove modalità di utilizzo degli strumenti tecnici di lavoro.
Nell’ottica di favorire misure di Flessibilità organizzativa e bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro potranno essere previste modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, utilizzando gli strumenti e gli istituti previsti dal CCNL a tal fine. Inoltre sarà disciplinato l’esercizio del diritto alla c.d. disconnessione e potrà essere prevista la definizione della durata dell’orario di lavoro settimanale anche in misura inferiore a quanto previsto dal CCNL TLC, individuando le opportune compensazioni che assicurino l’invarianza del trattamento economico interessato.

DL Agosto: indennità in favore di operatori nel settore dello sport


L’articolo 12 del DL Agosto ha previsto un’indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate del CONI e del CIP, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il ministro dell’Economia e delle Finanze ha, recentemente, firmato il decreto interministeriale attuativo sulle modalità di erogazione dell’indennità in questione, per il mese di giugno.


Tale indennità di identico importo – si ricorda – è stata riconosciuta anche per il mese di marzo 2020, per un ambito di categorie di beneficiari più ristretto,nonchè per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore di un ambito di beneficiari identico a quello di cui al citato articolo 12. Per il mese di marzo 2020, inoltre, la normativa non poneva la condizione della cessazione, riduzione o sospensione dell’attività relativa al rapporto di collaborazione in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID 19.
L’articolo 12 del DL n. 104/2020, nel dettaglio, riconosce per il mese di giugno, l’indennità, pari a 600 euro, per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020presso: il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano); il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate del CONI e del CIP; gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP; le società e associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente a quelle iscritte nel relativo registro curato dal CONI.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) ed esclude dall’ambito della prestazione i titolari di altro reddito da lavoro o di alcuni trattamenti costituiti da indennità simili, nonché dal Reddito di cittadinanza, dal Reddito di emergenza e da trattamenti di integrazioni salariali. Le disposizioni relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 escludevano dal beneficio anche i titolari di pensione di ogni genere o di assegni ad esse equiparati, fatto salvo, limitatamente ai mesi di aprile e maggio, il cumulocon l’assegno ordinario di invalidità.
L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A., e le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate, sono presentate alla citata società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, co. 2, del DL n. 136/2004, conv., con mod., dalla L. n. 186/2004, acquisito dal CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Tuttavia, per i soggetti già beneficiari dell’indennità per il mese di marzo, aprile e maggio, l’indennità per il mese di giugno sarà erogata senza necessità di ulteriore domanda.
Il comma 4 dell’articolo 12 demanda ad apposito decreto interministeriale – firmato in data 27 agosto, stando a quanto affermato nel recente comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze – la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni con riferimento alle modalità di presentazione delle domande; i documenti richiesti; le cause di esclusione dal beneficio; i criteri di gestione delle risorse finanziarie; le forme di monitoraggio e di controllo della spesa; le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue, ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di giugno.

Fondo di garanzia: nuova modalità di pagamento delle prestazioni


Per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte rilevanti novità in materia di pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità e delle conseguenti modalità di surroga. In attesa dell’implementazione della nuova procedura di liquidazione delle prestazioni, l’INPS, con messaggio n. 3008/2020, fornisce indicazioni sulle nuove modalità di pagamento delle prestazioni e di surroga del Fondo di garanzia, e informa che vengono superate le previgenti modalità che prevedevano l’acquisizione preliminare da parte dell’Istituto della quietanza che il lavoratore rilasciava presso lo sportello bancario, ai fini della successiva disposizione in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti, in ragione dell’ammontare delle prestazioni stesse.


L’articolo 97, DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 ha modificato l’art. 2, co. 7, della L. n. 297/1982, introducendo rilevanti novità in materia di pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia – TFR e crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità – e delle conseguenti modalità di surroga.
Il comma 1, lett. a), del citato articolo 97 stabilisce che i pagamenti sono eseguiti dal Fondo di garanzia “mediante accredito sul conto corrente del beneficiario”. La successiva lett. b) del medesimo comma 1 prevede che il Fondo di garanzia sia surrogato di diritto “previa esibizione della contabile di pagamento”. Vengono, quindi, superate le previgenti modalità di pagamento delle prestazioni e di surroga del Fondo di garanzia, che prevedevano la previa acquisizione da parte dell’Istituto della quietanza che il lavoratore rilasciava presso lo sportello bancario ai fini della successiva disposizione in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti in ragione dell’ammontare delle prestazioni stesse.
L’accredito sul conto corrente intestato al medesimo beneficiario della prestazione, il cui IBAN è da indicare obbligatoriamente nella domanda, costituisce pertanto l’unica modalità di pagamento del Fondo.
Inoltre, ai fini dell’esercizio del diritto di surroga non è più richiesta l’acquisizione della citata quietanza firmata dal lavoratore, che è sostituita dalla contabile di pagamento del bonifico recante la specifica causale riferita al pagamento della prestazione da parte del Fondo di garanzia.


In attesa dell’implementazione della nuova procedura di liquidazione delle prestazioni in oggetto, le Strutture territorialmente competenti, dopo aver eseguito l’elaborazione definitiva delle domande istruite, devono far pervenire alla filiale della banca dell’Istituto ordinante l’elenco dei lavoratori, completo dei rispettivi codici fiscali, IBAN e importi, in parallelo al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS) a copertura dell’ammontare della disposizione di pagamento.
I codici IBAN indicati in domanda sono soggetti a verifica di regolarità formale e di titolarità da parte dei servizi informatici dedicati.
A tal fine, nella intranet, sezione > “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “Fondo di garanzia – Fondo di tesoreria – TFR su CIGS” > “Consultazione stati passivi” > “Elenco IBAN”, per ogni giorno lavorativo verrà pubblicata la lista dei beneficiari delle prestazioni elaborate il giorno precedente, ordinata per codice sede. Dalla lista in questione gli operatori estraggono l’elenco dei beneficiari riferiti alle Strutture di rispettiva competenza da trasmettere alla banca che esegue i bonifici e da allegare al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS). Sono state conseguentemente aggiornate le comunicazioni di accoglimento delle domande, da inviare ai beneficiari esclusivamente tramite il servizio Postel.
Terminate le operazioni di pagamento, la banca convenzionata restituisce, in sede di rendicontazione del mandato, copia del mandato di pagamento completo delle contabili dei singoli bonifici effettuati. Le contabili, unitamente ai relativi prospetti di liquidazione degli uffici amministrativi, devono essere trasmesse all’ufficio legale competente per l’esercizio dell’azione di surroga.