I termini di invio del modello SR41 previsti a pena di decadenza dalla prestazione


Le richieste di trattamenti di CIGD, CIGO e ASO, con pagamento diretto a carico Inps, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” è avvenuta oltre i termini stabiliti, non possono essere accolte ed il trattamento non è più erogabile dall’Inps. I datori di lavoro dovranno, quindi, sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi (Inps, messaggio 31 luglio 2020, n. 3007).


Come noto, nel caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga, con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione. Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio delle istanze è stato fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Il datore di lavoro, poi, deve comunicare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, con modello “SR 41” semplificato, con le seguenti tempistiche, a pena di decadenza:
– entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale. Pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessi più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;
– entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;
– entro il 17 luglio, qualora la data individuata sia antecedente a quella del 17 luglio.
Tale disciplina del pagamento diretto e i connessi termini decadenziali si applicano anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO), limitatamente alle domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.
Tanto premesso, tutte le istanze di trattamenti di CIGO, CIGD e ASO, con pagamento diretto a carico dell’Inps, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti, non possono essere accolte ed il trattamento non è più erogabile dall’Istituto. I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.

INL: precisazioni sul deposito telematico dei contratti collettivi


SI forniscono precisazioni sull’applicativo informatico predisposto dal Ministero del lavoro per l’assolvimento dell’obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello.


Come noto, i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la DTL competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.
Il Legislatore ha previsto tale obbligo quale condizione necessaria per la fruizione dei “benefici contributivi o fiscali” e delle “altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali” al fine di consentire un’immediata applicazione delle normative in materia di agevolazioni, rendere più facilmente accessibili tali contratti alle diverse amministrazioni, nonché di effettuarne il monitoraggio.
Orbene, il deposito dei contratti di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.
Dunque, attesa la rilevanza della questione connessa alla efficacia delle disposizioni derogatorie inserite in contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati, d’intesa con il Ministero del lavoro, l’Ispettorato ritiene che tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dal 30 luglio 2020.


Rettifica dell’originaria richiesta di rimborso del credito IVA


È possibile modificare la scelta dell’utilizzo del credito IVA (da rimborso a detrazione/compensazione), originariamente manifestata nella dichiarazione IVA, sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti, indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 luglio 2020, n. 231)

In tema di variazione della scelta originariamente effettuata dal contribuente circa la modalità di utilizzo del credito IVA, è stato chiarito che, in caso di mancata prestazione della garanzia, lo stesso può rettificare la richiesta di rimborso “presentando – entro il termine di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo – una dichiarazione integrativa. È stato chiarito che “laddove il contribuente voglia modificare l’originaria domanda di restituzione, deve presentare una dichiarazione integrativa, ai sensi del citato articolo 2, comma 8-bis, del dPR n. 322 del 1998, sia che voglia ridurre l’ammontare del credito chiesto a rimborso, sia che voglia chiedere un rimborso maggiore di quello indicato in dichiarazione”.
Successivamente, il legislatore ha dettato, con l’articolo 5 del decreto-legge n. 193 del 2016, una disciplina della dichiarazione integrativa ai fini IVA distinta ed autonoma da quella propria delle imposte sui redditi e dell’IRAP. In particolare, per effetto di detto intervento normativo, sono stati equiparati i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell’Amministrazione finanziaria o del contribuente. In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento di cui all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016. Tale allineamento temporale ha comportato, da un lato, la modifica dei termini entro cui l’Amministrazione finanziaria può procedere alla liquidazione e all’accertamento della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli, nuovi elementi nella stessa indicati e, dall’altro, la previsione di differenti modalità di utilizzo dell’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione integrativa, a seconda dei termini di presentazione della stessa. In particolare, nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. E ciò al fine di evitarne un uso indebito. In tale ipotesi, peraltro, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.
Peraltro, sebbene l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 nulla disponga in merito alla possibilità di variare la scelta originariamente effettuata dal contribuente circa la modalità di utilizzo del credito IVA, si è dell’avviso che la stessa sia da considerare ammessa. Quanto alle modalità e ai termini per effettuare la variazione, si ritiene che i rinvii operati dai documenti di prassi alla disciplina della dichiarazione integrativa “a favore” ante riforma siano da intendersi riferiti alle disposizioni attualmente vigenti, contenute nell’articolo 8, commi 6-bis e ss., del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
Pertanto, si può modificare la scelta dell’utilizzo del credito IVA (da rimborso a detrazione/compensazione), originariamente manifestata nella dichiarazione IVA 2017, relativa al periodo d’imposta 2016:
– sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito;
– presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
– indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa (cfr., a tal riguardo, le istruzioni alla compilazione dei quadri VN e VL del modello IVA).

Politiche Attive del lavoro Poste Italiane

Siglata il 29/7/2020, tra Poste Italiane S.p.A. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FAILP-CISAL, la CONFSAL Com.ni, la FNC UGL Com.ni, l’intesa che ha definito da settembre 2020 le azioni di Politiche Attive del Lavoro

A partire dal mese di settembre 2020, l’Azienda avvierà le azioni di Politiche Attive previste per il corrente anno.
In considerazione dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus, che ha determinato l’esigenza di intervenire prioritariamente sugli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro e conseguentemente di differire la definizione degli interventi di PAL per il 2020, le Parti condividono che per l’anno in corso le azioni non potranno essere ripartite in due tranches semestrali, ma saranno realizzate nell’ambito di un’unica manovra, secondo l’ordine definito dall’accordo del 13/6/2018 e dalle successive intese in materia.
Fermo restando quanto sopra, con riferimento alle disponibilità in ambito MP e PCL e alla relativa ripartizione al 50% sulla mobilità nazionale e al 50% sulle conversioni da Part Time in Full Time (provinciali, regionali e nazionali), di cui verrà fornita preventiva informativa alle OO.SS., le Parti convengono che per le province in cui una delle due leve non risulti attivabile, le relative numeriche saranno rese sin da subito disponibili per l’altra leva, al fine di massimizzare i risultati e di ridurre le tempistiche di realizzazione.
Con riferimento ai lavoratori che, nell’ambito delle stabilizzazioni per attività di recapito, siano stati assunti a tempo parziale con articolazione della prestazione lavorativa dal 15 giugno al 15 settembre e dal 15 novembre al 15 febbraio, l’Azienda conferma che entro il 15/12/2020 sarà offerta a tutti i dipendenti che non convertano il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno la possibilità di modificare la propria articolazione part time, con collocazione della prestazione nel periodo aprile-settembre o ottobre- marzo, presso uno dei Centri presenti nella provincia o, laddove necessario e in via residuale, nella regione di assegnazione.
A tal fine, i lavoratori interessati saranno inseriti in graduatorie provinciali, ordinate secondo il criterio della maggiore anzianità aziendale e, in subordine, della maggiore anzianità anagrafica e, attraverso un apposito applicativo aziendale, potranno indicare i centri di proprio interesse, riportandoli in ordine di priorità. L’applicativo procederà quindi all’abbinamento tra il singolo lavoratore ed il CD, in funzione del posizionamento in graduatoria e delle preferenze espresse.
Relativamente alle 200 stabilizzazioni su attività di smistamento (pari a 100 FTE), Azienda e OO.SS. condividono che per le stesse saranno utilizzati i criteri definiti dagli accordi del 13/6/2018 e seguenti, fatta salva la priorità che, a parità di punteggio, verrà attribuita al personale che abbia maturato una maggiore anzianità nell’attività di smistamento, fermi restando gli ulteriori successivi criteri di ordinamento delle graduatorie provinciali.
Le Parti convengono inoltre sull’opportunità di consentire la partecipazione al processo di assunzione a tempo indeterminato per attività di produzione anche alle risorse, già convocate nell’ambito del percorso di stabilizzazione su attività di recapito, che non abbiano superato la prova motomezzo, purché risultino in possesso degli ulteriori requisiti previsti in fase assunzionale (anche relativi alla produzione della documentazione richiesta per l’iter selettivo), ivi inclusa la piena idoneità alla mansione specifica accertata dal Medico Competente nell’ambito della visita preassuntiva, ferma restando la preventiva/contestuale sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale.
Resta ferma l’esclusione di tutti i lavoratori che, avendo manifestato la disponibilità per una provincia nell’ambito delle precedenti tranches di stabilizzazioni PAL per attività di recapito, abbiano esplicitamente o per fatti concludenti (ad esempio non presentandosi alla convocazione senza giustificato motivo) rifiutato la proposta di assunzione a tempo indeterminato effettuata dall’Azienda nell’ambito della medesima provincia, come tali considerati rinunciatari.
In merito ai processi di sportellizzazione che saranno realizzati nel presente anno, fermo restando quanto previsto dall’accordo del 14/1/2020, le Parti confermano che per i candidati per i quali l’Azienda abbia riscontrato problemi tecnici nello svolgimento da remoto dei test attitudinali, è stato previsto il reinvio del test medesimo.
Anche in relazione ai previsti interventi di progressivo efficientamento delle attività del settore Trasporti, le Parti condividono di attivare sin da subito il processo di mobilità volontaria territoriale e nazionale del personale addetto a tale mansione, in coerenza con le procedure in atto e con le esigenze organizzative.
Analogamente, si procederà tempestivamente all’attivazione della mobilità volontaria relativa al personale con ruolo di Specialista Consulente, per almeno 70 risorse.
Con riguardo alle altre figure professionali inserite nelle graduatorie di mobilità nazionale, sarà effettuato uno specifico incontro entro il mese di ottobre 2020.
Con riferimento alla funzione DTO ed in particolare in ambito Servizi al cliente, si conviene sulla opportunità di procedere, compatibilmente con le esigenze organizzative, alla trasformazione in full time del personale attualmente in regime di part time.
Le Parti, inoltre, convengono che nell’incontro di cui al capoverso che segue, verrà analizzata la situazione della struttura di Servizi Back Office, al fine di verificare la possibilità di operare conversioni a full time anche in tale ambito.


POSTE ITALIANE: Politiche Attive del Lavoro

Siglata il 29/7/2020, tra Poste Italiane S.p.A. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FAILP-CISAL, la CONFSAL Com.ni, la FNC UGL Com.ni, l’intesa che ha definito da settembre 2020 le azioni di Politiche Attive del Lavoro

A partire dal mese di settembre 2020, l’Azienda avvierà le azioni di Politiche Attive previste per il corrente anno.
In considerazione dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus, che ha determinato l’esigenza di intervenire prioritariamente sugli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro e conseguentemente di differire la definizione degli interventi di PAL per il 2020, le Parti condividono che per l’anno in corso le azioni non potranno essere ripartite in due tranches semestrali, ma saranno realizzate nell’ambito di un’unica manovra, secondo l’ordine definito dall’accordo del 13/6/2018 e dalle successive intese in materia.
Fermo restando quanto sopra, con riferimento alle disponibilità in ambito MP e PCL e alla relativa ripartizione al 50% sulla mobilità nazionale e al 50% sulle conversioni da Part Time in Full Time (provinciali, regionali e nazionali), di cui verrà fornita preventiva informativa alle OO.SS., le Parti convengono che per le province in cui una delle due leve non risulti attivabile, le relative numeriche saranno rese sin da subito disponibili per l’altra leva, al fine di massimizzare i risultati e di ridurre le tempistiche di realizzazione.
Con riferimento ai lavoratori che, nell’ambito delle stabilizzazioni per attività di recapito, siano stati assunti a tempo parziale con articolazione della prestazione lavorativa dal 15 giugno al 15 settembre e dal 15 novembre al 15 febbraio, l’Azienda conferma che entro il 15/12/2020 sarà offerta a tutti i dipendenti che non convertano il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno la possibilità di modificare la propria articolazione part time, con collocazione della prestazione nel periodo aprile-settembre o ottobre- marzo, presso uno dei Centri presenti nella provincia o, laddove necessario e in via residuale, nella regione di assegnazione.
A tal fine, i lavoratori interessati saranno inseriti in graduatorie provinciali, ordinate secondo il criterio della maggiore anzianità aziendale e, in subordine, della maggiore anzianità anagrafica e, attraverso un apposito applicativo aziendale, potranno indicare i centri di proprio interesse, riportandoli in ordine di priorità. L’applicativo procederà quindi all’abbinamento tra il singolo lavoratore ed il CD, in funzione del posizionamento in graduatoria e delle preferenze espresse.
Relativamente alle 200 stabilizzazioni su attività di smistamento (pari a 100 FTE), Azienda e OO.SS. condividono che per le stesse saranno utilizzati i criteri definiti dagli accordi del 13/6/2018 e seguenti, fatta salva la priorità che, a parità di punteggio, verrà attribuita al personale che abbia maturato una maggiore anzianità nell’attività di smistamento, fermi restando gli ulteriori successivi criteri di ordinamento delle graduatorie provinciali.
Le Parti convengono inoltre sull’opportunità di consentire la partecipazione al processo di assunzione a tempo indeterminato per attività di produzione anche alle risorse, già convocate nell’ambito del percorso di stabilizzazione su attività di recapito, che non abbiano superato la prova motomezzo, purché risultino in possesso degli ulteriori requisiti previsti in fase assunzionale (anche relativi alla produzione della documentazione richiesta per l’iter selettivo), ivi inclusa la piena idoneità alla mansione specifica accertata dal Medico Competente nell’ambito della visita preassuntiva, ferma restando la preventiva/contestuale sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale.
Resta ferma l’esclusione di tutti i lavoratori che, avendo manifestato la disponibilità per una provincia nell’ambito delle precedenti tranches di stabilizzazioni PAL per attività di recapito, abbiano esplicitamente o per fatti concludenti (ad esempio non presentandosi alla convocazione senza giustificato motivo) rifiutato la proposta di assunzione a tempo indeterminato effettuata dall’Azienda nell’ambito della medesima provincia, come tali considerati rinunciatari.
In merito ai processi di sportellizzazione che saranno realizzati nel presente anno, fermo restando quanto previsto dall’accordo del 14/1/2020, le Parti confermano che per i candidati per i quali l’Azienda abbia riscontrato problemi tecnici nello svolgimento da remoto dei test attitudinali, è stato previsto il reinvio del test medesimo.
Anche in relazione ai previsti interventi di progressivo efficientamento delle attività del settore Trasporti, le Parti condividono di attivare sin da subito il processo di mobilità volontaria territoriale e nazionale del personale addetto a tale mansione, in coerenza con le procedure in atto e con le esigenze organizzative.
Analogamente, si procederà tempestivamente all’attivazione della mobilità volontaria relativa al personale con ruolo di Specialista Consulente, per almeno 70 risorse.
Con riguardo alle altre figure professionali inserite nelle graduatorie di mobilità nazionale, sarà effettuato uno specifico incontro entro il mese di ottobre 2020.
Con riferimento alla funzione DTO ed in particolare in ambito Servizi al cliente, si conviene sulla opportunità di procedere, compatibilmente con le esigenze organizzative, alla trasformazione in full time del personale attualmente in regime di part time.
Le Parti, inoltre, convengono che nell’incontro di cui al capoverso che segue, verrà analizzata la situazione della struttura di Servizi Back Office, al fine di verificare la possibilità di operare conversioni a full time anche in tale ambito.