Erogazione di buoni pasto, legittima la revoca anche per unilaterale deliberazione datoriale


L’erogazione dei buoni pasto ai lavoratori in funzione di un rapporto contrattuale, ancorchè reiterata nel tempo tale da integrare una prassi aziendale, non inficia il presupposto della natura non retributiva dell’erogazione, per cui essa può venir meno anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale (Corte di Cassazione, ordinanza 28 luglio 2020, n. 16135)


Una Corte d’appello territoriale aveva confermato la sentenza del Giudice di prime cure, rigettando la domanda proposta da un lavoratore tesa all’accertamento dell’illegittimità della deliberazione unilaterale di revoca dei buoni pasti, da parte del datore di lavoro datrice, e di condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
Avverso la sentenza il lavoratore ricorre in Cassazione, lamentando l’erronea revocabilità unilaterale dei buoni pasto, in considerazione della loro funzionalità ad un rapporto contrattuale integrativo e della “legittima aspettativa” dei lavoratori, a seguito di una reiterata e generalizzata prassi aziendale; ragion per cui tali elementi andavano considerati componente della retribuzione e, conseguentemente, soggetti al principio di irriducibilità della stessa.
Per la Suprema Corte il ricorso è infondato.


La Corte di merito, infatti, ha correttamente interpretato la natura dei buoni pasto alla stregua, non già di elemento della retribuzione “normale”, ma di agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 14 luglio 2016, n. 14388). Pertanto, non rientrando nel trattamento retributivo in senso stretto, il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale.
E l’interpretazione contrapposta dal lavoratore, di erogazione dei buoni pasto “in funzione di un rapporto contrattuale”, anche sulla base di una reiterazione nel tempo tale da integrare una prassi aziendale, non inficia il presupposto della natura non retributiva dell’erogazione.

Contributo di vigilanza per l’anno 2020: versamento posticipato al 15 settembre


E’ divenuta esecutiva la Deliberazione COVIP dell’11 marzo 2020 – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – recante “Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell’anno 2020, ai sensi dell’art. 1, co. 65, della L. 23 dicembre 2005, n. 266”. Si ricorda che in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso da COVID-19 e avuto conto delle richieste avanzate dai soggetti vigilati, per il tramite di proprie associazioni rappresentative, l’ordinario termine di versamento del contributo di vigilanza viene posticipato al 15 settembre 2020.


Contributo di vigilanza
Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l’anno 2020, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2019.
Dalla base di calcolo vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.


Destinatari
Il versamento del contributo è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2019 risulti iscritta all’albo di cui all’art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005. Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo è effettuato dalla società o dall’ente stesso.
Sono esclusi dal versamento del contributo i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a € 10,00.


Versamento
A causa dell’emergenza sanitaria in corso e avuto conto delle richieste avanzate dai soggetti vigilati, per il tramite di proprie associazioni rappresentative, l’ordinario termine di versamento del contributo di vigilanza è posticipato al 15 settembre 2020.
Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: “Fondo pensione n. (numero di iscrizione all’albo dei fondi pensione) – Versamento contributo di vigilanza anno 2020”.
A pagamento avvenuto, tutti soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).
I soggetti esclusi dal versamento sono comunque tenuti a inviare alla COVIP un’apposita relazione circa la sussistenza delle ragioni dell’esclusione.
Il mancato pagamento della contribuzione comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

Linee guida per una ripartenza in sicurezza nelle Cooperative Sociali

30 lug 2020 Siglati nei giorni 17 e 23 luglio2020, tra l’AGCI SOLIDARIETA’, la CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETA’, la LEGACOOPSOCIALI e la FP-CGIL, la CISL FP, la FISASCAT CISL, la UIL FPL, UILTuCS, il verbale di incontro e l’avviso comune cone allegate le Linee Guida sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per una transizione ed una ripartenza dei servizi sociosanitari, educativi e di inserimento lavorativo erogati da cooperative sociali ed imprese sociali.

Le Parti, nell’ambito del percorso avviato già nella prima fase emergenziale di confronto e coordinamento per sostenere e valorizzare il contributo di tutte le lavoratrici e lavoratori e di tutte le cooperative sociali che sono state impegnate e continuano ad essere impegnate a garantire servizi per le fasce deboli della cittadinanza, hanno ritenuto necessario potenziare il sistema di relazioni sindacali al fine di sostenere l’occupazione in sicurezza nella piena applicazione del CCNL in questa delicata fase di ripartenza ed al fine di promuovere e sostenere la tenuta dei servizi erogati che sono rilevanti per il welfare italiano, anche attraverso la rimodulazione e coprogettazione degli stessi.
Pertanto sono stati ratificati un Avviso Comune e le Linee Guida per la gestione della transizione e della ripartenza dei servizi. L’Avviso Comune e le Linee Guida hanno lo scopo di gestire criticità, promuovere una rinnovata cultura sulla sicurezza, valorizzare e sostenere la rimodulazione e la riprogettazione dei servizi, promuovere e sviluppare percorsi formativi nel solco di rinnovate politiche attive del lavoro.
Le parti ritengono fondamentale che tutta la rete di infrastrutturazione dei servizi sociosanitari, educativi e di inserimento lavorativo richiamati nell’art. 1 della legge 381/1991 e come definiti nel CCNL da noi sottoscritto siano valorizzati e sostenuti come un valore economico e sociale importante per il Paese, per le famiglie e le persone, per i lavoratori, per le cooperative sociali ed imprese sociali.
Anche in considerazione del particolare momento che vivono le lavoratrici, i lavoratori e le cooperative sociali e della parallela difficoltà del Paese e dei cittadini anche rispetto alla riduzione dei servizi erogati, le parti concordano di promuovere iniziative e percorsi comuni per favorire la riconversione ed il potenziamento dei servizi e per il riconoscimento da parte delle Istituzioni degli adeguamenti tariffari derivanti dal rinnovo del CCNL cooperazione sociale, garantendo altresì continuità e valorizzazione dei servizi, delle retribuzioni e delle professionalità degli operatori del settore.
Le parti convengono che l’art. 109 del Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, noto come Decreto Rilancio, sia una leva importante affinché quanto auspicato possa tradursi in realtà, e possa guidare, unitamente alle Linee Guida sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, ivi allegate, sia la transizione che il rilancio del settore.
Tali Linee Guida dovranno essere declinate, armonizzandole con le indicazioni delle singole Regioni, all’interno dei comitati aziendali o territoriali, che saranno costituiti in base a quanto previsto nel presente Protocollo.


E’ indispensabile che tutto il sistema cooperativo metta in atto il rafforzamento delle misure anti-contagio indicate dai Protocolli confederali nazionali al fine di ridurre al minimo il rischio biologico in attività dove il distanziamento fisico è spesso difficile da attuare.

Misure attuative del Superbonus e Sismabonus al 110%: requisiti tecnici e asseverazioni


Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, è intervenuto in audizione, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, sulle disposizioni attuative delle misure per l’efficientamento energetico degli edifici, previste nel decreto Rilancio (articoli 119 e 121). (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 29 luglio 2020)

Nel decreto Rilancio è stato inserito il Superbonus, cioè l’aumento per alcune categorie di interventi edilizi delle aliquote di detrazione al 110%.
Partire da una aliquota del 110% farà si che anche il meccanismo di sconto garantirà comunque al cliente, al fruitore iniziale del credito di vedere realizzati i lavori nella propria residenza o nel proprio edificio, sostanzialmente in modo gratuito, o con una detrazione in 5 anni o con uno sconto diretto in fattura.
Abbiamo inserito, inoltre, anche il sismabonus: detrazioni al 110% per i lavori di riqualificazione sismica del comparto edilizio. Ritengo che questi siano tre grandi pilastri che questa norma porta dentro in un contesto che è quello della circolarità dei crediti d’imposta, che riteniamo in questo momento storico essere un valore aggiunto alla misura che stiamo facendo.
Il decreto Rilancio vede l’emanazione di due decreti attuativi che sono di stretta competenza del Ministro dello Sviluppo economico.
Il primo, il decreto Requisiti tecnici, secondo quanto previsto dal comma 3-ter dell’articolo 14 del DL. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Questa è una previsione introdotta dal legislatore nel 2013 che aveva già iniziato a modificare il sistema delle detrazioni fiscali per le agevolazioni e gli interventi edilizi e che delegava il MiSE, di concerto con Mattm, Mit e Mef, alla redazione del cosiddetto decreto requisiti minimi. Decreto che esiste già ma che va ovviamente modificato rispetto alle nuove disposizioni normative contemplate nell’articolo 119.
C’è un secondo decreto che è nuovo, in quanto non previsto in nessuna altra normativa, il Decreto Asseverazioni (comma 13 dell’art.119), ossia la definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazione che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea.
Il decreto più importante è ovviamente il decreto requisiti tecnici, la cui bozza di Decreto ha subito una significativa accelerazione dell’iter che si è appena conclusa, fermo restando che dopo la firma – che avverrà a breve – occorrerà acquisire il concerto formale degli altri Ministeri coinvolti e poi procedere con la necessaria registrazione presso gli organi di controllo.
Questo decreto è mosso dalla volontà, da un lato, di mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi previsti, e dall’altro di evitare un indebito aumento dei costi a carico dello Stato per l’erogazione delle agevolazioni.
E’ chiaro che nel momento in cui la detrazione è al 100%, uno degli elementi critici può essere quello dell’aumento dei costi di realizzazione delle opere. Io credo che intanto dovremmo avere un po’ di fiducia anche nei tecnici: i progettisti, i direttori dei lavori penso che sapranno fare comunque il loro lavoro come previsto dall’ordinamento, dall’altro anche i cittadini hanno certamente la necessità di verificare e valutare che ciò che viene fatto a casa loro abbia un giusto rapporto tra qualità e prezzo. Dobbiamo però anche trovare degli strumenti di verifica e l’asseverazione che il tecnico dovrà fare di corrispondenza dei prezzi applicati rispetto ad alcuni parametri è ovviamente un elemento di protezione del sistema che vogliamo inserire.
Il provvedimento definisce in particolare:
– i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;
– i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
– le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.
Quanto in particolare ai massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
– i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
– in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
A tal riguardo, esiste una varietà di prezziari a livello regionale che in qualche modo non consentivano di mettere il prezziario regionale come unico riferimento di prezzo. Lo dico perché ci sono dei prezziari fatti veramente bene in alcune regioni mentre ci sono dei prezziari molto lacunosi e molto datati in altre regioni e quindi abbiamo deciso di dare diverse opzioni.
La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.
Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.
Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.
Va sottolineato che nell’ultima versione del Decreto si è valutato di inserire espressamente l’applicazione dell’incentivazione anche ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte interne, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio.
Per quanto riguarda il decreto Asseverazioni, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), comma 13, dell’articolo 119, del D.L. Rilancio, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del D.L. Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter, dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:
– secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
– secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.
Su questo il Parlamento ha fatto un ottimo lavoro perché – posto che lo sconto in fattura è elemento di scelta del cliente – il non prevedere la possibilità di asseverazioni e quindi di maturazione del credito d’imposta a stato di avanzamento lavori poteva essere un problema per le aziende. Aziende che chiaramente devono pagare le forniture ma se non maturano il credito fino alla fine dei lavori possono andare in difficoltà. In questo modo, avendo la possibilità di maturare il credito d’imposta durante l’esecuzione dei lavori possono ovviamente cedere il credito d’imposta maturato al sistema finanziario e quindi avere la liquidità necessaria per fare l’intervento.”
L’asseverazione di cui alla lettera b), può essere presentata non più di due volte per ogni intervento, ed è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Concludendo, in riferimento al DM Requisiti tecnici si rappresenta che il testo definitivo, modificato e integrato secondo le indicazioni da ultimo pervenute dall’Agenzia delle Entrate, sarà trasmesso nella giornata odierna all’Ufficio di Gabinetto e quindi inviato per il concerto ai Ministeri competenti. Quanto al DM Asseverazioni verrà sottoscritto oggi e non necessita di concerto.