In G.U. il decreto sulla proroga dello stato d’emergenza da Covid-19


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190/2020 il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, in vigore dal 30 luglio 2020. Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.

Il decreto, inoltre, interviene sulla proroga dei termini di talune specifiche misure introdotte dai D.L. nn. 18/2020, 22/2020, 23/2020 e 34/2020, tra le quali quelle:
– per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
– per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
– per la disciplina delle aree sanitarie temporanee;
– per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale;
– disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
– in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;
– per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà;
– semplificazioni in materia di organi collegiali;
– misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
– per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
– in tema di lavoro agile;
– per l’edilizia scolastica.
È disposta la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.
Infine, restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.


Tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione del 19 %


In merito all’obbligo introdotto dalla legge di bilancio 2020 di tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda irpef, nella misura pari al 19 %, indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, i mezzi di pagamento alternativi, quali ad esempio “XYZ”, possono rientrare fra gli altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 che danno diritto alla detrazione delle spese citata. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 luglio 2020, n. 230)

A decorrere dal 1° gennaio 2020 «Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ». (art. 1, co. 679, legge n. 160/2019 – legge di bilancio 2020).
Questa disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, l’effettuazione del pagamento mediante « versamento bancario o postale» ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
Resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Tanto premesso, si osserva che XYZ è un istituto di moneta elettronica autorizzato (sito www.xyz.com).
In particolare, dal sito sopra citato si legge che “XYZ” è una applicazione (“app”) di pagamento via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Attraverso i servizi offerti dal predetto Istituto di moneta elettronica si può pagare nei negozi convenzionati, inviare denaro agli amici, fare shopping online ed effettuare donazioni, pagare i bollettini della Pubblica Amministrazione (pagoPA) come tasse e multe, ed effettuare le ricariche telefoniche.
Per l’uso del servizio occorre aprire un account e collegarlo al proprio conto corrente bancario. Ogni account è legato ad uno specifico utente e ad uno specifico dispositivo mobile. Tale rapporto è univoco, così da garantire che il pagamento sia effettuato esattamente dal titolare del conto corrente.
Come emerge dal richiamato sito, l’Istituto di moneta elettronica in esame traccia i pagamenti, così come qualsiasi sistema di e-payment e le ricevute dei pagamenti sono disponibili nella sezione del profilo della applicazione (“Profilo in app”.). Ciò posto, trattandosi di un mezzo di pagamento emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato, si ritiene che tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di tracciabilità stabiliti dall’articolo 1, comma 679, della legge di stabilità del 2020, solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Ciò posto, se tale mezzo di pagamento rispetta i requisiti appena descritti, l’utilizzo dello stesso darà diritto all’Istante di fruire della detrazione dall’imposta lorda, nella misura pari al 19 per cento, degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, sostenuti mediante tale modalità.
Si precisa, infine, che in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall’imposta ai sensi del citato articolo 1, comma 679 della legge di bilancio 2020, sostenuti mediante il descritto istituto di pagamento, il contribuente dovrà esibire all’Amministrazione finanziaria in caso di controllo, o ai Caf e ai professionisti abilitati in sede di apposizione del visto di conformità, il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto, l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.


Reinserimento persone con disabilità da lavoro, come ottenere il rimborso del 60% della retribuzione


Con nota n. 1009 del 22 luglio 2020, l’Inail fornisce ulteriori istruzioni operative in merito alla richiesta di rimborso delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro impegnati in progetti reinserimento ed integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.


In materia di reinserimento e d’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, il Legislatore ha, di recente, introdotto una nuova misura di sostegno, prevedendo il rimborso Inail, nella misura del 60%, della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto (art. 1, co. 533, L. 30 dicembre 2018, n. 145). Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
Beneficiari della misura in parola sono i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito della propria organizzazione (art. 2, co. 1, lett. a), primo periodo, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81). Ne consegue che i lavoratori autonomi, ancorché ricompresi tra i destinatari degli interventi di reinserimento lavorativo in quanto soggetti assicurati all’Inail, non rientrano tra i beneficiari del rimborso del 60% della retribuzione.
Ai fini del rimborso del 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro al destinatario del progetto di reinserimento, la Direzione regionale o provinciale o Sede regionale Inail, nel provvedimento con cui autorizza il datore di lavoro alla realizzazione degli interventi, comunica al datore di lavoro l’obbligo di trasmettere le buste paga relative alle retribuzioni corrisposte, a partire dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto, fino all’effettiva realizzazione degli interventi e, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno dalla predetta data.
Sul punto, nel caso di progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall’équipe multidisciplinare Inail, la data di manifestazione della volontà coincide con quella della formale acquisizione, per il tramite della Sede competente per domicilio del lavoratore, della disponibilità del datore di lavoro e del lavoratore, tramite sottoscrizione dell’apposito modulo, a collaborare con l’Istituto nell’individuazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo.
Nel caso di progetto elaborato dal datore di lavoro, invece, la manifestazione di volontà di attivare il progetto coincide con la data di presentazione all’Inail del progetto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, se il datore di lavoro si rivolge all’Istituto solo dopo aver predisposto il progetto stesso.
Diversamente, se il datore di lavoro, antecedentemente alla presentazione del progetto, abbia già comunicato all’Inail, d’intesa con il lavoratore, l’intenzione di procedere alla realizzazione degli interventi di reinserimento, la manifestazione di volontà di attivare il progetto coincide con la data di avvenuta sottoscrizione del modulo specifico.
Dunque, in tali ipotesi, il datore di lavoro beneficia del rimborso del 60% delle retribuzioni corrisposte, anche per il lasso di tempo occorrente per l’elaborazione del progetto.
A ciascuna delle predette buste deve essere allegato il relativo estratto sottoscritto dal datore di lavoro o da un suo consulente, nel quale sono analiticamente riportati gli importi lordi delle seguenti voci: retribuzione base mensile, elementi fissi integrativi della paga base (ad esempio, EDR, superminimi, etc.), retribuzione per lavoro straordinario se riferita a mesi ricadenti nel periodo oggetto del rimborso, importo festività cadenti di domenica, importo prestazioni in natura, vitto e alloggio, importo diaria-trasferta, importo indennità/maggiorazioni per mensa, trasporto, lavoro notturno, festività, rateo tredicesima e altre mensilità aggiuntive, percentuale del premio di produzione riferita a mesi ricadenti nel periodo oggetto del rimborso.

Corrispettivi telematici: adempimenti in caso di fusione per incorporazione

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di fusione per incorporazione di società organizzate in punti vendita a gestione diretta, ai fini dell’adeguamento dei dispositivi per la trasmissione telematica dei corrispettivi, è possibile procedere all’aggiornamento progressivo degli stessi dispositivi, senza interrompere l’attività dei diversi punti vendita, purché lo stesso sia effettuato entro il termine per l’effettuazione della prima liquidazione IVA successiva alla fusione (Risposta a interpello 28 luglio 2020, n. 227).

Attraverso l’operazione di fusione societaria si realizza l’unificazione in un unico soggetto giuridico delle diverse entità giuridiche che vi partecipano. Per effetto dell’operazione di fusione per incorporazione, la società incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto l’operazione straordinaria, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società incorporate succedendo a titolo universale.
La fusione deve risultare da atto pubblico, che deve essere depositato per l’iscrizione, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle predette iscrizioni, tuttavia, nella fusione per incorporazione l’efficacia può essere stabilita ad una data successiva.
Per effetto della fusione, l’incorporante mantiene la propria partita IVA, mentre le società incorporate si estinguono e la loro partita IVA viene cancellata.
A decorrere dal termine di efficacia della fusione, come sopra individuato, la società incorporante, entro 30 giorni, deve inviare all’Agenzia delle Entrate in via telematica il modello anagrafico AA7/10 per comunicare la variazione dati.
Se le società coinvolte nel progetto di fusione svolgono attività di commercio al dettaglio, e sono organizzate in punti vendita a gestione diretta, si pone il problema di adeguare i dispositivi utilizzati per la trasmissione telematica dei corrispettivi affinché i dati dei diversi punti vendita siano trasmessi con indicazione della ragione sociale e della partita IVA della stessa società (incorporante).
Ciò significa che, con riferimento a ciascun punto vendita appartenente alle società incorporate, a decorrere dalla data di efficacia della fusione, sarà necessario:
– disattivare i Server RT, ossia dissociare la matricola di ciascun server RT dalla partita IVA delle società incorporate;
– chiedere l’associazione delle matricole dei Server RT alla partita IVA della società incorporante;
– riattivare i Server RT mediante associazione delle matricole alla partita IVA;
– ristampare i QR Code e affiggerli alle casse collegate ai Server RT modificati.
A tal fine, secondo l’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi corretta la procedura secondo cui, l’associazione di tutti i Server RT dei diversi punti vendita delle società incorporate alla partita IVA della società incorporante sia effettuata in modo progressivo, senza interrompere l’attività dei diversi punti vendita, purché l’aggiornamento sia eseguito il prima possibile e, comunque, entro il termine per l’effettuazione della prima liquidazione IVA, successiva all’operazione straordinaria.
Ovviamente, durante la fase di aggiornamento tecnico dei dispositivi, i corrispettivi giornalieri di tutti i punti vendita devono comunque essere contabilizzati dalla società incorporante, anche se risultano trasmessi con la denominazione e la partita IVA delle società incorporate.