Proroga dello stato di emergenza Covid-19 al 15 ottobre 2020


Approvata da parte del Senato la proposta di risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in merito alle ulteriori iniziative legate all’emergenza da Covid-19, che al primo punto impegna il Governo a definire come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre (Senato – Comunicato 28 luglio 2020).

Tra l’altro, il Governo si impegna:
– a definire, altresì, con norma primaria le eventuali misure di limitazione di libertà fondamentali;
– ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi attuative dello stato di emergenza;
– a promuovere un preciso piano con tutte le azioni necessarie al fine di favorire la sempre più ordinata ripresa delle attività economiche e sociali, e di assicurare il più tempestivo ritorno alla normalità, nel pieno rispetto delle condizioni sanitarie di sicurezza;
– ad assicurare a settembre l’ordinario avvio dell’anno scolastico 2020-2021, con la ripresa in presenza delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche nel rispetto delle necessarie misure sanitarie dovute all’emergenza epidemiologica, nonché la ripresa, nel più breve tempo possibile, delle attività universitarie in presenza.


Indennità per i dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali


Stanziati 326,4 milioni di euro, per il 2020, quale quota a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza da destinare agli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti atempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che, in conseguenza dell’emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all’indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza.


Risorse
Le risorse a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponibili per gli interventi di cui in oggetto conseguentemente alle previsioni contenute nei decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 marzo 2020, 30 aprile 2020 e 29 maggio 2020, sono pari a 326,4 milioni di euro per il 2020. Entro tale limite di spesa sarà riconosciuta l’indennità di cui di seguito.


Indennità per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali
Tra i lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono alle indennità a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza, oltre a coloro già individuati ai sensi del DM 30 aprile 2020, sono altresì individuati i lavoratori in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto in commento, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Ai lavoratori così individuati è riconosciuta una indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Incumulabilità
L’indennità non è cumulabile con:
– i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;
– le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020;
– l’indennità di cui ai decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 marzo 2020 e 29 maggio 2020;
– le indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 aprile 2020;
– le indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto-legge n. 34 del 2020;
– il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020;
– il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.


Modalità di erogazione e monitoraggio
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti, nel limite di spesa sopra indicato. L’INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, ulteriori provvedimenti concessori potranno essere adottati solo previa attuazione di quanto previsto all’articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.Iavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Accordo sul salario consolidato per le aziende metalmeccaniche dell’Emilia Romagna

Firmato un accordo sul salario consolidato previsto dal CCRL Meccanica Artigiana e CCRL Odontotecnici dell’Emilia Romagna

Premesso che le Associazioni Artigiane hanno rappresentato che la maggioranza delle imprese nell’anno in corso stanno subendo, in conseguenza della congiuntura economica negativa legata alla pandemia, una forte crisi di liquidità, in parte legata al mancato pagamento di ordinativi da parte dei clienti, ad un calo degli ordinativi ed una ripresa dopo il lock down più lenta rispetto alle attese.
Le OO.SS. pur comprendendo le istanze rappresentate dalle Associazioni Artigiane, ritengono che vadano fatti tutti gli sforzi utili affinché le aziende verifichino la compatibilità economico – finanziaria utile l’erogazione del salario consolidato nei tempi previsti dai dettati contrattuali.


Pertanto, Le Parti concordano che l’erogazione del salario consolidato, in conseguenza della situazione in atto, potrà essere erogato a partire dalla mensilità di giugno e dovrà comunque essere saldato con la mensilità di settembre 2020.


L’auspicio è che laddove vi siano le condizioni il salario consolidato venga erogato a scadenza naturale, tuttavia le imprese potranno erogarlo in forma rateizzata a partire da giugno 2020 e con il saldo da erogare inderogabilmente con la mensilità di settembre 2020.


Il Mef risponde sul Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa


Con particolare riferimento al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini) di cui all’art. 2, comma 475 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, si riportano di seguito le FAQ che sono state oggetto di intervento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. (ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Circolare 27 luglio 2020, n. 1633).

Come posso ottenere la sospensione del mutuo sulla prima casa?


Chi è in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda di sospensione alla banca. Grazie alle innovazioni introdotte dalla legge di conversione del Decreto Liquidità, la Banca, verificata la completezza e la regolarità formale dei documenti presentati, sospende immediatamente l’addebito delle rate del mutuo ed inoltra la richiesta a Consap (società pubblica che gestisce il Fondo per conto del MEF). Consap esamina la domanda e comunica la propria risposta entro 20 giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata (silenzio-assenso). Se la richiesta viene rigettata prima dei 20 giorni la Banca ricomincia ad addebitare le rate del mutuo a partire da quella successiva alla domanda di sospensione.


Il meccanismo del silenzio-assenso per l’approvazione delle richieste di accesso al Fondo Gasparrinii introdotto in sede di conversione del decreto legge 23/2020 si applica anche alle domande già presentate?


Sì, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23/2020 (6 giugno 2020), purché siano state presentate alla propria banca a partire dal 28 marzo 2020.


Ho presentato domanda di accesso al Fondo Gasparrinii per la sospensione del mutuo prima casa prima della conversione del decreto-legge 23/2020. La mia domanda è ancora in corso di esame e la Banca continua ad addebitarmi le rate di mutuo. Posso pretendere dalla Banca la sospensione delle rate nelle more dell’esame da parte del Fondo?


Le modifiche previste dal decreto Liquidità (23/2020), entrate in vigore il 6 giugno 2020, si applicano alle domande pervenute alle banche a partire dal 28 marzo 2020. Pertanto tutte le domande presentate dopo quella data beneficiano della sospensione automatica.


Ho presentato domanda di accesso al Fondo Gasparrini per la sospensione del mutuo prima casa. La Banca è tenuta a sospendere subito l’addebito delle rate?


Sì, con la conversione in legge del decreto-legge 23/2020, entrata in vigore il 6 giugno 2020, è stata prevista la sospensione immediata delle rate di mutuo a fronte della sola presentazione della domanda.


Quali agevolazioni pubbliche inibiscono l’ammissione al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa?


Sono esclusi dalla sospensione solo i mutui con agevolazioni pubbliche (es. contributo agli interessi, garanzie o contributi a fondo perduto) che risultino attivi alla data della presentazione della domanda. Sono invece ammissibili alle prestazioni del Fondo i mutui che hanno fruito in passato di contributi o altre agevolazioni pubbliche che, tuttavia, non sono più attivi all’atto della presentazione della domanda, nonché i mutui che hanno fruito e fruiscono ancora della garanzia del Fondo Prima Casa.