Provvidenze ELBA 2020 per le imprese artigiane lombarde

Siglato il 6/7/2020, tra la CONFARTIGIANATO LOMBARDIA, la CNA Lombardia, la Casartigiani Lombardia, la CLAAI Lombardia e la CGIL Lombardia, la CISL Lombardia, UIL Lombardia, l’accordo sulle Provvidenze ELBA 2020.

Considerato:
– il quadro complessivo più restrittivo delle risorse e dei criteri in materia di ammortizzatori sociali, dettato anche da questa emergenza epidemiologica unica;
– l’esigenza di mantenere un equilibrio tra la capacità di spesa e la stabilità e la tenuta del bilancio;
Dopo ampia discussione si conviene che il budget complessivo che per l’anno 2020 viene fissato in euro 3.500.000,00.
L’attivazione dei vasi comunicanti tra le provvidenze a favore delle imprese e dei dipendenti richiederà una comunicazione alle Parti Sociali e sarà condizionata ad una preventiva autorizzazione delle stesse.
E’ invece ammessa l’attivazione dei vasi comunicanti all’interno delle provvidenze delle imprese e all’interno delle provvidenze a favore dei dipendenti, nell’ambito dei reciproci fondi.
Le provvidenze di seguito elencate sono confermate nell’attuale regolamentazione e potranno essere erogate a favore dello stesso beneficiario, non più di una volta nell’anno solare, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.
Le singole provvidenze saranno erogate fino a concorrenza delle risorse stanziate.
 Le domande delle provvidenze di seguito elencate relative al primo semestre 2020 potranno essere presentate entro la fine del mese di ottobre mentre le domande relative al secondo semestre potranno essere presentate, a decorrere dall’1/1/2021, entro la fine del mese di aprile 2021.


Anzianità Professionale Aziendale (APA)


Si conferma l’attuale provvidenza con uno stanziamento semestrale pari a euro 1.025.000,00.


Contributo Spese Acquisti Libro Scolastici (ALS)


Si conferma l’attuale provvidenza con uno stanziamento semestrale pari a euro 225.000,00.
In via sperimentale per l’anno 2020 le pratiche dovranno essere presentate dai lavoratori presso gli sportelli di CGlL, CISL e UIL.


Contributo Carenza Malattia (CCM)


Si conferma l’attuale provvidenza con uno stanziamento semestrale pari a euro 425.000,00.
In via sperimentale per l’anno 2020 le pratiche dovranno essere presentate dalle imprese presso gli sportelli di CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI.


Formazione Esterna Apprendisti (FAA)


Si conferma l’attuale provvidenza con uno stanziamento semestrale pari a euro 25.000,00.


Formazione e Aggiornamento Professionale (FAI)


Si conferma l’attuale provvidenza, con uno stanziamento semestrale pari a euro 50.000,00.
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione presenti nel catalogo regionale delle offerte di formazione continua previste nell’ambito del POS FSE 2014-2020- Formazione continua – fase VI.

Somministrazione irregolare e conversione ex lege in rapporto a tempo indeterminato


Nel caso di accertata illegittimità del ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il contratto che si viene ad instaurare con l’utilizzatore della prestazione non può che essere a tempo indeterminato, con effetto dall’inizio della somministrazione. Diversamente opinando, infatti, si potrebbe facilmente aggirare la disciplina limitativa del contratto a termine, visto che la violazione perpetrata consentirebbe all’impresa utilizzatrice di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa (Corte di Cassazione, ordinanza 20 luglio 2020, n. 15405).


Una Corte d’appello territoriale, confermando la decisione del Giudice di prime cure, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra un lavoratore ed una società utilizzatrice, dalla data di conclusione della prima somministrazione, condannando quest’ultima al ripristino del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data di scadenza dell’ultimo rapporto di lavoro sino alla riammissione in servizio.
Ad avviso della Corte di merito, se pure al Giudice non competeva il sindacato sulle scelte organizzative in ragione delle quali un’impresa ricorre alla somministrazione, il controllo giudiziale doveva concentrarsi sulla verifica di effettività della scelta che, nella specie, era stato tale da denotare come indimostrata l’esigenza dedotta nel contratto di somministrazione. Altresì, era ritenuta corretta la disposta instaurazione, in sede di conversione, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore; tuttavia, trovando applicazione l’articolo 32 della L. n. 183/2010, quanto alle conseguenze risarcitorie, le stesse venivano quantificate in sei mensilità della retribuzione globale di fatto.
Ricorre così in Cassazione la Società, lamentando che il rapporto a termine non potesse convertirsi in rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore e che la sentenza impugnata avesse comunque erroneamente sindacato nel merito le valutazioni e le scelte che hanno indotto l’imprenditore a ricorrere a tale tipologia contrattuale, sindacato questo precluso dal dettato costituzionale (art. 41) e dalla specifica disciplina normativa sulla somministrazione.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
A fronte, infatti, di una asserita inammissibile valutazione della scelta imprenditoriale di ricorrere al lavoro somministrato, la sentenza impugnata ha correttamente precisato che l’oggetto del sindacato riguardasse l’esigenza dedotta nel contratto di somministrazione, ma ha ritenuto che le circostanze allegate non consentissero tale verifica in sede istruttoria. Le ragioni addotte non potevano essere considerate idonee, in relazione alla genericità delle circostanze, con riferimento alle componenti identificative essenziali della causale, sia quanto al contenuto che alla sua portata spazio temporale, così da rendere non possibile il controllo della loro effettività.
In ordine invece all’ulteriore motivo, in conformità a consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 6933/2012), il contratto che si viene ad instaurare con l’utilizzatore della prestazione non può che essere a tempo indeterminato, in quanto la normativa di riferimento stabilisce espressamente che, in ipotesi di somministrazione avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale (art. 414 c.p.c.) notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione. Pertanto, la stessa efficacia “ex tunc”, che la normativa ricollega alla sentenza costitutiva provocata da un tale tipo di ricorso, rappresenta un valido elemento letterale e logico che autorizza a ritenere che, se il Legislatore avesse voluto riferirsi alla costituzione di un rapporto diverso da quello a tempo indeterminato, non avrebbe certamente avuto ragione di dover far riferimento ad una costituzione del rapporto con effetto dall’inizio della somministrazione stessa.
Altresì, diversamente opinando, verrebbe ad essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine. Invero, qualora si volesse sostenere che anche il rapporto che si instaura “ex lege” con l’impresa utilizzatrice debba essere a termine, ad onta della accertata illegittimità del ricorso alla tipologia del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si perverrebbe alla inaccettabile ed assurda situazione per la quale la violazione così perpetrata consentirebbe all’impresa utilizzatrice di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa (Corte di Cassazione, sentenza n. 15610/2011).

Istituito il codice tributo per la zona franca della Sardegna


Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca istituita nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 27 luglio 2020, n. 43/E).

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, del contributo è istituito il seguente codice tributo:
– “Z163” denominato “ZONA FRANCA SARDEGNA – Agevolazioni alle micro e piccole imprese da utilizzare in compensazione – art. 13-bis decreto-legge n. 78/2015”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione dell’agevolazione, nel formato “AAAA”.


Firmato il Protocollo di sicurezza nella Ristorazione collettiva

Firmato il Protocollo di intesa “Misure preventive anti-contagio COVID-19 a tutela della salute dei lavoratori negli ambienti dei lavoratori applicabile in tutti i settori della Ristorazione Collettiva

Le Parti stipulanti il CCNL per la ristorazione commerciale e collettiva, si sono incontrate per esaminare la difficile situazione che ha coinvolto il Paese a seguito dell’evoluzione dello scenario epidemiologico causato dal COVID-19, con particolare riferimento alle misure da adottare nel settore della ristorazione collettiva, al fine di tutelare i lavoratori impiegati nei luoghi e nelle attività autorizzati alla apertura/riapertura secondo le normative in vigore nei servizi e contribuire al superamento dell’emergenza sanitaria.
a. di tutelare la salute,;
b. di tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei loro familiari nella salvaguardia del servizio di ristorazione nelle sue diverse componenti;
c. di considerare prioritariamente, anche alla luce del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro promosso dal Governo e sottoscritto dalle rispettive Confederazioni, le attività da svolgere in situ rispetto a quelle che possono essere svolte da remoto ovvero differite, proprio al fine di coniugare le menzionate esigenze di tutela della continuità dei servizi e della salute dei lavoratori, in tale ambito vanno consentiti anche gli spostamenti normalmente effettuati dai lavoratori per l’esecuzione del servizio assegnato;
d. di ridurre il più possibile l’esposizione dei lavoratori al contagio anche per contribuire alla difficile sfida del contenimento del propagarsi del virus che il Paese responsabilmente sta compiendo;
e. di contribuire, attraverso un sistema di relazioni industriali attento alla cultura della salute e sicurezza degli operatori e dei cittadini ed alla partecipazione e trasparenza nei processi decisionali, alla realizzazione nelle aziende delle migliori prassi organizzative per garantire i livelli qualitativi di erogazione del servizio con la garanzia dei livelli di sicurezza dei lavoratori impiegati, in particolare favorendo l’uniformità delle misure adottate nei diversi ambiti locali.
La presente intesa rappresenta la posizione unitaria e l’impegno comune nei confronti della lotta alla diffusione dell’infezione da COVID-19 e costituisce il documento al quale i soggetti interessati fanno riferimento nell’applicazione dei metodi di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori.
Le indicazioni fornite sono quindi di carattere generale e rappresentano un elenco di criteri guida da applicare con eventuali integrazioni nelle singole situazioni. Esse tengono conto anche delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell’infezione da SARSCoV-2 e sull’impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all’emergere di nuove evidenze.
Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.