Chiarimenti ISMEA sull’attività di rilascio di garanzie


ISMEA con la circolare n. 4/2020 ha fornito ulteriori indicazioni a seguito della Decisione della Commissione europea C (2020) 5100 del 20 luglio scorso (ABI – Circolare 27 luglio 2020, n. 1630).

In particolare, segnala che – a partire dallo scorso 22 luglio – il portale L25 (il portale attivato da ISMEA per le domande di garanzia per i finanziamenti fino a 30 mila euro) è stato adeguato per consentire l’ammissione alla garanzia di cui alla lettera m), comma 1 dell’art. 13 del richiamato DL “Liquidità” anche finanziamenti di durata fino a 10 anni, come previsto dalla relativa Legge di conversione n. 40/2020.
Il nuovo modello di domanda “LTM versione 6” è stato, quindi, aggiornato ed è disponibile presso lo stesso portale L25 e presso il sito dell’ISMEA.
Ai fini delle richieste di adeguamento dei finanziamenti ai nuovi limiti di importo e di durata, il modello “LTM_Add” è stato aggiornato ed è disponibile anch’esso sul sito dell’ISMEA.
Inoltre, la Commissione Europea ha approvato anche l’estensione del perimetro soggettivo della garanzia ISMEA alle imprese forestali e ai comparti dell’acquacoltura e dell’ippicoltura; resta invece ancora in attesa di una specifica autorizzazione la possibilità di rilasciare la garanzia ISMEA in favore dei consorzi di bonifica.
Infine, con la modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, la garanzia ISMEA può essere rilasciata anche alle microimprese o piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria, che risultavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché queste ultime non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

Accisa sui tabacchi: dilazione pagamenti


Prevista la dilazione dei pagamenti in materia di accisa sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (AGENZIA DELLE DOGANE – Circolare 23 luglio 2020, n. 23)

I soggetti obbligati al pagamento dell’accisa per i tabacchi lavorati e dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020 (art 163, decreto legge 19 maggio 2020 n. 34).
Il citato Decreto Legge è stato emanato in data successiva rispetto ai termini previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dai successivi provvedimenti di attuazione per il pagamento delle imposte dovute sui tabacchi, sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo per il pagamento dei periodi contabili del mese di aprile 2020, cui la predetta norma si riferisce.
La predetta norma, ai fini di favorire la liquidità dei soggetti obbligati, autorizza alla dilazione dei termini dei pagamento, attribuendo ai medesimi una specifica facoltà di fruire del beneficio indicato per i periodi ivi indicati, anche nel caso in cui avessero già provveduto al pagamento nei termini ordinariamente previsti, trovando applicazione gli ordinari strumenti previsti dal Testo Unico Accise in caso di agevolazioni nel versamento dell’imposta dovuta.
Al fine di assicurare parità di trattamento tra i soggetti obbligati, quindi, e di evitare che della facoltà prevista possano beneficiare solo i soggetti di fatto inadempienti, si ritiene applicabile l’accredito d’imposta di cui all’art. 14 del Testo Unico Accise per consentire di imputare a periodi contabili successivi i versamenti effettuati per i periodi di aprile e maggio 2020, previa comunicazione da effettuare ad ADM nella quale indicare l’esatto periodo contabile di riferimento.
Della questione sono stati investiti i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non hanno rilevato motivi ostativi a condizione che i pagamenti avvengano entro il termine di scadenza del 31 ottobre 2020.
I soggetti che possono fruire del beneficio sono esclusivamente quelli che hanno inviato correttamente la rendicontazione per i periodi contabili di riferimento.
Si rammenta la necessità, in caso di avvenuta compensazione, di provvedere, entro il 31 ottobre 2020, al versamento integrale degli importi dovuti per i periodi di aprile e maggio 2020 nonché degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
Va da sé che, in caso di mancato tempestivo e corretto versamento entro il predetto termine, troveranno applicazione i rimedi consentiti dalla normativa vigente.

Assegno di natalità 2020: istruzioni sulla domanda


L’Inps comunica il completamento dell’elaborazione centralizzata di tutte le domande regolarmente acquisite e registrate relativamente agli eventi del 2020 e l’implementazione della procedura GBB (gestione bonus bebè) con il rilascio di ulteriori funzioni per la definizione delle relative istruttorie.


Le nuove regole istruttorie sull’ISEE e le nuove fasce ISEE valgono solo per gli eventi avvenuti e che avverranno nel 2020. Per la verifica dei requisiti, la procedura di gestione dell’assegno di natalità, implementata per il 2020, esegue in modo automatico la ricerca su basi dati centralizzate e/o procedure dell’istituto, delle informazioni relative al richiedente e ai minori interessati. Relativamente agli eventi  2020, sono state implementate le verifiche automatizzate in pre-istruttoria, in quanto la procedura ha integrato l’interrogazione delle banche dati con un potenziamento dei controlli su ANPR, ARCOWEB, oltre che sulla base dati ISEE (ove tale indicatore sia stato presentato), e su altri sistemi informativi Inps (ARCA, assegno di natalità, bonus nido, ecc.).
Operativamente, viene effettuato un controllo di quanto auto-dichiarato dall’utente in fase di presentazione della domanda telematica. Nel caso in cui la procedura accerta la correttezza e congruenza delle informazioni sui requisiti previsti dalla normativa sull’assegno di natalità, la domanda viene accolta in automatico. Diversamente, ovvero se il controllo degli archivi evidenzia una situazione difforme da quanto dichiarato, la domanda viene respinta.
Invece, laddove i dati da verificare non siano rinvenibili negli archivi a disposizione dell’Istituto si ha un esito “Non definito”. Se per un determinato requisito tutte le fonti consultabili forniscono un esito “Non definito”, il medesimo requisito viene comunque riconosciuto in base all’autocertificazione.
Anche per gli eventi 2020 è stata prevista una maggiorazione del venti per cento dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo. Come anticipato, per gli eventi del 2020, l’articolo 1, comma 340 della legge n. 160/2019, prevede nuovi e diversi importi annui della prestazione in base alle seguenti fasce di ISEE: Se l’ISEE è non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo); se l’ISEE è compreso tra 7.000 e 40.000 euro annui, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo); se l’ISEE è superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.
La misura della prestazione effettivamente spettante al nucleo familiare viene calcolata in funzione del valore dell’ISEE minorenni in corso di validità al momento della domanda ove tale indicatore sia presente.
Analogamente alle domande riferite ad eventi avvenuti negli anni precedenti, anche per gli eventi del 2020 la verifica degli importi calcolati per ogni mese può essere effettuata nel pannello “Dati Pagamento”. Per garantire la corretta determinazione della rata, la procedura verifica prima di ogni pagamento la presenza di una DSU e dell’ISEE minorenni in corso di validità.
 

Elemento di garanzia retributiva per il CCNL Misericordie

Con la retribuzione del mese di luglio spetta un elemento di garanzia retributiva al unpersonale dipendente delle Misericordie d’Italia e delle strutture loro collegate.

Ai fini di assicurare un’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale, le organizzazioni Misericordie operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno, un Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) di 80,00 euro lordi annui.
La somma si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.
L’ammontare dell’elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali attribuite (a seguito di contrattazione integrativa decentrata aziendale) percepite dal lavoratore


nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione dell’EGR.