
La Sorveglianza sanitaria eccezionale ha ampliato, nei limiti dell’emergenza sanitaria, le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, D.Lgs. 81/2008, estendendola a situazioni di particolare fragilità riscontrate nelle fasce di età più elevate in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative, che, in caso di infezione da Sars-Cov-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia. La L. n. 126/2020, di conversione del DL n. 104/2020 – come noto – ha previsto la proroga dei termini delle disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale fino al 31 dicembre 2020. L’Inail, con circolare n. 44, fornisce ulteriori istruzioni in materia.
L’art. 83, co. 1 del DL n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77 ha disposto che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. A questa disposizione di carattere generale, il comma 2 aggiunge che anche i datori di lavoro che, ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, dovranno garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale.
Il DL n. 83/2020 non ha disposto la proroga di quanto previsto dall’articolo 83 e pertanto, la predetta disposizione ha cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020.
La sopravvenuta L. n. 126/2020 di conversione del DL n. 104/2020, all’articolo 37 ter ha modificato il DL n. 83/2020, ricomprendendo nell’ambito delle disposizioni indicate nell’allegato 1 del medesimo decreto le disposizioni concernenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 83 del DL n. 34. Per effetto della citata disposizione, i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 83 del richiamato DL n. 34 sono prorogati al 31 dicembre 2020.
Con circolare n. 44, acquisito il nulla osta del Ministero del lavoro, l’Inail fornisce istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in oggetto.
Sorveglianza sanitaria lavoratori e lavoratrici fragili
La “sorveglianza sanitaria” è definita come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” e rientra nell’attività “svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale”dal medico competente, così come individuato all’art. 38, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
L’introduzione della previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale ha configurato una rilevante innovazione per la tutela della salute dei lavoratori, ampliando – seppur limitatamente al periodo emergenziale e ai fini della valutazione delle situazioni di particolare fragilità – le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. La predetta disposizione recepisce le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) presso la Protezione civile pubblicate con il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, predisposto a cura dell’Istituto.
In merito alle situazioni di particolare fragilità, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”. In merito al requisito dell’età – come già precisato – tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità, pertanto, la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Rilasci applicativi
L’Inail, al fine di consentire ai datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente di ottemperare a quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ha realizzato e messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati, a decorrere dallo scorso 1° luglio 2020, il nuovo servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale”. Dopo la chiusura dell’applicativo in ragione dei mutamenti del quadro normativo sopra richiamati, per effetto della sopravvenuta L. n. 126/2020, n. 104 si è provveduto a rendere nuovamente disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio telematico per l’inoltro delle richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili.
Istruzioni operative
Le visite mediche richieste saranno svolte sulla base delle indicazioni contenute nella circolare interministeriale del 4 settembre 2020, n. 13. All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
L’importo unitario per la singola prestazione resa dall’Inail, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio di cui al richiamato articolo 83, è pari a euro 50,85.
Eventuali richieste di visita medica pervenute alle Strutture territoriali Inail, anche nei precedenti mesi, con modalità diversa da quella telematica dovranno essere obbligatoriamente inserite nell’apposito applicativo reso di nuovo disponibile per l’inserimento di nuove richieste da parte dei datori di lavoro interessati.
Fatturazione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria
L’emissione delle fatture relative alla prestazione effettuata dal medico della Struttura territoriale, sarà effettuata dalla Direzione regionale competente per territorio e il versamento dovrà essere effettuato dal datore di lavoro richiedente sul corrispondente conto corrente bancario gestito dalla stessa Direzione regionale e indicato nella medesima fattura.





