Proroga CIGD per aziende plurilocalizzate, le istruzioni tecniche per la presentazione della domanda


L’Inps, con messaggio n. 2946/2020, comunica che è stata implementata e resa disponibile dalla giornata odierna, 24 luglio 2020, la procedura informatica per la presentazione delle domande di proroga relative alla CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate


La domanda è disponibile nel portale istituzionale www.inps.it,nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. All’interno dell’opzione specificata “CIG in Deroga Inps”, scegliendo “invio domande” viene proposto un menu a tendina con le due scelte “deroga INPS” e “deroga plurilocalizzata”. Per la presentazione delle domande in questione è necessario scegliere “deroga plurilocalizzata”. È possibile, inoltre, effettuare la scelta del tipo di pagamento, a conguaglio oppure tramite Inps. Solamente per le domande di proroga presentate all’Inps, con la scelta della modalità di pagamento diretto, è possibile chiedere l’anticipo del 40% della prestazione, inserendo l’opzione “Anticipo” uguale a “SI”. Si completa l’acquisizione dei dati della domanda, scegliendo l’unità produttiva dall’elenco proposto dalla procedura ed allegando la lista dei beneficiari in formato “csv”; è obbligatorio anche l’inserimento dell’accordo sindacale in formato “pdf” e relativa data. Per le domande compilate con la scelta dell’Anticipo, è indispensabile che esse siano completate con i dati relativi al pagamento dei beneficiari accedendo alla procedura dell’Anticipo. L’accesso è possibile in due modi, ovvero cliccando sul link presente nel menu principale della procedura di invio domanda segnalato con la frase “ANTICIPO 40%”, oppure raggiungendo il medesimo link all’interno della sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, alla opzione “Richiesta anticipo CIG”. La domanda con la scelta dell’Anticipo viene protocollata solo dopo il corretto inserimento dei dati relativi al pagamento dell’anticipazione, e risulta perciò inviata correttamente dopo l’assegnazione del numero di protocollo. Per le domande con la scelta di Anticipo uguale a NO, non è necessario raggiungere il link della richiesta di anticipazione; esse vengono protocollate entro le 24 ore dall’invio.
E possibile stampare la ricevuta di invio domanda di CIG in Deroga plurilocalizzata e il relativo modello di domanda contenente i dati trasmessi.
Infine, come già chiarito, gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento in questione (proroghe delle concessioni di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate), si considerano operanti decorsi 30 giorni dalla data odierna.

Proroga PdR 2020 e nuova classificazione uffici delle Poste Italiane



Le Poste Italiane S.p.A., con gli accordi siglati il 22 e 23 luglio, ha considerato una nuova classificazione degli Uffici Postali ed ha prorogato l’erogazione del premio di risultato, anno 2020.


Classificazione degli Uffici Postali


L’Azienda ha presentato alle Organizzazioni Sindacali una nuova classificazione degli Uffici Postali, coerente con le modifiche intervenute nelle caratteristiche della rete nonché con le nuove esigenze di business. Tale classificazione integra e riattualizza i parametri definiti con l’Intesa del 12/12/2012 ridefinendo l’incidenza percentuale dei medesimi parametri; ai fini della definizione del Cluster dell’UP assumono rilevanza gli indicatori riconducibili ai seguenti driver: operatività, rilevanza commerciale e complessità organizzativa.
Rispetto ai Cluster, il modello di classificazione conferma le 4 tipologie di “ruolo master” precedentemente individuate: Centrale, Relazione, Standard e Base (differenziato in B e C, in considerazione della vocazione commerciale e dei volumi delle operatività correlate). L’individuazione dei singoli Cluster è definita tenendo altresì conto della nuova organizzazione della rete di seguito rappresentata.
Con riferimento al progetto sperimentale relativo al nuovo modello organizzativo della rete degli UU.PP. “Hub & Spoke” citato in premessa, le Parti ne hanno analizzato gli obiettivi ed i principali elementi di innovazione.
In particolare, si prevede l’individuazione di uffici “Hub”-riconducibili ai Cluster Centrale, Relazione o Standard in base ai criteri della nuova classificazione UP, che coordineranno un bacino di uffici (cd “UU.PP. Spoke”) rientranti prevalentemente nel Cluster Base.
Ogni Hub avrà a riferimento un bacino definito in base a criteri di prossimità logistica volti ad assicurare la massima omogeneità possibile in relazione alle caratteristiche orografiche del territorio. Anche al fine di avere un miglior presidio delle specifiche esigenze territoriali, gli uffici Hub assicureranno il coordinamento commerciale degli UU.PP. Spoke per i prodotti da sportello e garantiranno la gestione efficiente delle risorse nell’ambito del bacino di riferimento.
Con riferimento ai suddetti progetti, le Parti convengono di avviare, in via sperimentale, il nuovo modello organizzativo “Hub & Spoke” coinvolgendo un campione di 6 filiali, nell’ambito delle quali, anche in considerazione degli impatti che l’introduzione di tale modello produce sui Cluster.
La sperimentazione partirà a decorrere dall’1/9/2020 ed avrà durata fino al 15/10/2020. Preliminarmente, a livello territoriale, verranno effettuati approfondimenti sulla sperimentazione medesima e sugli specifici impatti per ciascun territorio coinvolto.


Proroga del premio di risultato


Il presente accordo osserva il seguente periodo di vigenza economica e normativa: 1/1/2020 – 31/12/2020.
Poste Italiane S.p.A. procederà alla corresponsione del premio di risultato di cui al presente Accordo al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati, incrementali rispetto al consuntivo 2019:
– Total Financial Assets (TFA) per addetto – k€/FTE: +1% rispetto al consuntivo 2019;
– Pacchi per addetto – vol/FTE: + 15% rispetto al consuntivo 2019.
Le altre Società del Gruppo Poste, in rappresentanza delle quali la presente intesa è sottoscritta, procederanno alla corresponsione del premio di risultato in questione al raggiungimento dei relativi obiettivi.
Gli importi unitari lordi di premio per l’anno 2020, distinti per livelli retributivi ed ambiti organizzativi, vengono individuati rispettivamente negli allegati 1, 3 e 3 bis al presente accordo. Tali importi costituiscono, ad ogni effetto di legge e di contratto, retribuzione variabile correlata ad incrementi di produttività, qualità e redditività aziendale.
In particolare, il riconoscimento del 100% degli importi di cui all’alinea che precede è correlato ai risultati economici complessivi misurati per mezzo di un indicatore costituito dal parametro sotto indicato, individuato in base ad elementi tecnici rilevabili dal bilancio del Gruppo Poste Italiane:
EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) del Gruppo Poste Italiane (al netto del costo relativo al PDR di Poste Italiane valorizzato al 100%).
Resta inteso che il 40% degli importi unitari lordi del Premio, è riferibile alla “quota regionale” e alla relativa regolamentazione, e correlato anch’esso agli obiettivi di cui sopra.
La determinazione ed erogazione del premio per l’anno 2020, vengono definite secondo i criteri di cui alle disposizioni comuni che seguono e secondo il livello di raggiungimento del parametro EBIT di Gruppo.
Il Premio di Risultato prevede un pagamento all’80%, con successiva interpolazione lineare fino al 100%, al raggiungimento del valore soglia e fino al valore target dell’EBIT del Gruppo Poste Italiane, secondo quanto comunicato alle OO.SS. nella riunione odierna; al raggiungimento del valore di EBIT overperfomance, anch’esso comunicato alle OO.SS. nella riunione odierna, è previsto il pagamento del Premio di Risultato in misura pari al 105% degli importi unitari.
Il premio non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.
Il premio, per il corrente anno, verrà determinato ed erogato nei confronti del personale dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle società rappresentate per la presente intesa, con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, che risulti in forza alla data del 31/12/2020, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo.


Il premio sarà altresì erogato nei confronti del personale a tempo determinato dipendente da Poste Italiane S.p.A. e dalle società rappresentate per la presente intesa, che abbia prestato almeno sei mesi – anche non continuativi – di servizio nell’anno di competenza del premio, nella misura spettante secondo le modalità di calcolo di cui al presente Accordo. Particolare attenzione sarà dedicata al personale che, a far data dalla presente intesa, risolverà consensualmente il rapporto di lavoro prima di giugno 2021 e quindi prima dell’erogazione del premio dell’anno 2020. Pertanto, nel confermare la valenza dell’esodo incentivato quale strumento principale per la gestione delle dinamiche di turn over aziendali, le Parti si danno atto che nella definizione dell’incentivo sarà valorizzato il contributo del singolo lavoratore al raggiungimento dei risultati aziendali nell’anno di riferimento del premio di risultato.
Nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro cesserà per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici coerentemente con la normativa vigente – che pertanto non sia dimissionario o licenziato ad altro titolo, né interessato da esodo incentivato – dopo il 31/12/2020 e prima di giugno 2021, al verificarsi delle condizioni abilitanti di cui al presente accordo, verrà erogato il premio di norma entro il mese di giugno 2021.
La corresponsione dell’importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2021 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio. In tale sede verrà effettuato il riproporzionamento pro-quota.
Relativamente al personale a tempo determinato, la corresponsione del premio spettante avverrà nel mese di giugno 2021, anche per i dipendenti CTD non più in servizio.
L’erogazione del premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso dell’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane.
Per quanto concerne i criteri di attribuzione individuale del premio al personale con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato, si conviene:
– che ogni giornata di assenza dal servizio – fatta eccezione di quelle per ferie, congedo matrimoniale, permessi ex festività soppresse, permessi retribuiti concessi a vario titolo, assenze ai sensi dell’art. 35, lett. F) del vigente CCNL (vittime di violenza di genere), permessi sindacali, infortuni sul lavoro, malattie dovute a patologie di particolare gravità di cui all’art. 41 del CCNL e ricoveri ospedalieri, ivi ricomprendendo i periodi di prognosi che vi si riconnettono, nonché congedo di maternità per un periodo di cinque mesi, ed eventuali periodi di interdizione anticipata, assenze per malattia da contagio COVID-19, per quarantena COVID-19, nonché periodi di assenza equiparati per legge a ricovero ospedaliero per i lavoratori in condizioni di fragilità, fattispecie di assenza direttamente riconducibili all’emergenza COVID 19 per le quali sia stato previsto, nell’ambito dell’Accordo del 30/4/2020, il ricorso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, permessi a recupero retribuiti di cui all’Accordo del 30/4/2020 – riduce il premio in ragione di 1/312 nei confronti del personale che effettua un orario distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, ovvero di 1/260 nei confronti di quello che effettua un orario distribuito su 5 giorni lavorativi settimanali, dell’importo unitario annuo lordo stabilito nelle tabelle allegate in base ai livelli retributivi ed alle strutture di riferimento ivi indicate;
– che le predette decurtazioni del premio in ragione delle assenze saranno operate con lo stipendio del mese di giugno.
– nel caso di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato in corso d’anno, il premio compete in ragione dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno medesimo;
– nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato il premio compete in ragione dei giorni di servizio effettivamente prestati nel corso dell’anno medesimo;
– nel caso di passaggio al livello retributivo superiore nel corso dell’anno, il premio compete pro-quota in relazione agli specifici periodi di permanenza in ciascun livello. Analogo criterio si applica in caso di passaggio a diversi settori di attività.


DIREZIONE STAFF






































LIVELLO

PREMIO 2020

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

F 798,90 479,34 319,56
E 1.077,36 646,42 430,95
D 1.217,05 730,23 486,82
C 1.217,05 730,23 486,82
B 1.246,95 748,17 498,78
A2 1.913,26 1.147,96 765,30
A1 2.519,50 1.511,70 1.007,80


PRODUZIONE SPORTELLERIA






































LIVELLO

PREMIO 2020

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

E 1.911,53 1.146,92 764,61
D 2.150,68 1.290,41 860,27
C 2.247,55 1.348,53 899,02
B 2.304.17 1.382,50 921,67
A2 COLL – A2 DUP – REFERENTE COORDINAMENTO UP 2.392,42 1.435,45 956,97
A1 DUP 2.400,00 1.440,00 960,00
A1 DUP CENTRALI 2.650,17 1.590,10 1.060,07


PRODUZIONE RECAPITO


















LIVELLO

PREMIO 2020

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

E 1.762,42 1.057,45 704,97
D 1.902,46 1.141,48 760,98
C 1.990,86 1.194,52 796,35


PRODUZIONE CRP






































LIVELLO

PREMIO 2020

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

F 937,71 562,63 375,08
E 1.442,84 865,70 577,13
D 1.551,99 931,19 620,79
C 1.629,86 977,92 651,95
B 1.669,94 1.001,97 667,98
A2 – A2 VENDITORI IMPRESE/P.A.L. 2.000,37 1.200,22 800,15
A1 2.606,61 1.563,97 1042,65


Società del Gruppo Poste diverse da Poste Italiane S.p.A. – Obiettivi da conseguire per l’erogazione del Premio di Risultato 2020
 


















Società

Obiettivo

Poste Vita S.p.A. Riserve matematiche Vita: +1% rispetto al consuntivo 2019
Poste Assicura S.p.A. Premi di competenza gestionali lordo riass.: +1% rispetto al consuntivo 2019
Egi S.p.A. EBIT: +1% rispetto al consuntivo 2019
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR Incremento masse gestite totali rispetto al consuntivo 2019 (al netto effetto performance)
Postepay S.p.A. Ricavi pro – capite (€/FTE): > € 3.230.000 (€/FTE)

DL Rilancio convertito: estensione esonero IMU per gli allestimenti per fiere e manifestazioni


L’articolo 177, del DL Rilancio è stato modificato in sede di conversione dalla Legge n. 77/2020 ed estende l’abolizione della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l’anno 2020 anche agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, l’art. 177 del D.L. n. 34/2020, modificato in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU per il settore turistico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dal 19 maggio 2020.
Si ricorda che i commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 hanno riformato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.


DL Rilancio convertito: modifiche al bonus fiscale per la sanificazione e l’acquisto di DPI


Con la conversione in Legge del DL Rilancio, il credito d’imposta in oggetto viene esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (art. 125, D.L. n. 34/2020 conv. con modif. in legge 17 luglio 2020, n. 77)


 


Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (art. 13-quater, co. 4, decreto-legge n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019), spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.


Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
– la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– l’acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
– l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.


Il credito d’imposta:
– spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020;
– è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997;
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);


– non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;


– non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.