DL Rilancio convertito: esonero TOSAP anche per il commercio su aree pubbliche


In sede di conversione del DL Rilancio, la Legge n. 77/2020 ha introdotto i commi da 1-bis a 1-quater all’art. 181, che esonerano dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020. Le norme introdotte prevedono il ristoro ai comuni delle minori entrate, attraverso l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

Con il comunicato del 14 maggio 2020, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha evidenziato che, tra le misure previste dal “DL Rilancio”, si dispone l’esonero della TOSAP fino al 31 ottobre per ristoranti, bar e altre strutture.
Per arginare il contagio, l’Italia ha dovuto mettere in campo misure di contenimento straordinarie, progressivamente adottate anche dagli altri Paesi europei.
Dopo il Cura Italia e il Decreto Liquidità, il Decreto Rilancio (art.181, modificato in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) è, in ordine di tempo, il terzo grande intervento varato dal Governo per affrontare le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19.
Il cuore del decreto sono le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, che non solo rafforzano e prolungano molti interventi del Cura Italia a partire dal forte impegno per il sistema sanitario, ma introducono nuove e importanti misure per rimettere in moto l’Italia, tenendo insieme ripresa economica, coesione sociale e sicurezza.
Tra le diverse misure del “DL Rilancio”, un forte impegno viene dedicato a sostenere due settori colpiti in modo particolare dall’inizio dell’emergenza, il turismo e la cultura, con risorse complessive per circa 3 miliardi e misure come il tax credit fino a 500 euro per le vacanze in Italia; l’esonero della prima rata IMU 2020 per alberghi e stabilimenti balneari; l’esonero della TOSAP (art.181) dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 fino al 31 ottobre per ristoranti, bar e altre strutture; sostegno per le librerie, per la filiera dell’editoria, per i musei, ristori per le perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, mostre ed altri eventi oltre ad altre misure di sostegno.
In base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di conversione n. 77/2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. I Comuni dovranno rimborsare le somme già versate a tale titolo.
A far data dal termine del 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.
Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.
Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.


Sismabonus: il contribuente in regime forfetario può cedere il credito


Forniti chiarimenti sulla cessione da parte di un contribuente in regime forfetario del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici, cd. sisma bonus (Agenzia delle entrate – Risposta 22 luglio 2020, n. 224).

In ordine ai soggetti che possono esercitare l’opzione della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici, il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione ivi prevista, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Ai fini dell’esercizio dell’opzione non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima, ad esempio il “regime forfetario”.
L’istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. In tal senso, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che, come nel caso dell’Istante, aderiscono al predetto regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
In ordine alle spese ammesse al cd. sisma bonus, inoltre, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. La detrazione, dunque, spetta, nei limiti previsti, anche relativamente alle spese sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera. Pertanto, il sisma bonus può essere applicato anche alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell’intonaco di fondo, dell’intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, qualora gli stessi siano di completamento dell’intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell’edificio.
Per quanto riguarda, infine, la corretta modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori alla quale l’Istante intende cedere, a parziale pagamento del corrispettivo, il credito corrispondente alla detrazione spettante, si fa presente che:
– il credito cedibile da parte di ciascun condomino in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda prevista dalla norma, teoricamente spettante al condomino medesimo. Tale importo è determinato sulla base dell’intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, ripartita tra i condòmini secondo i criteri approvati dalla assemblea del condominio oppure sulla base dell’intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo d’imposta e pagata dal condominio ai fornitori per la parte non ceduta sotto forma di credito;
– per effettuare la cessione del credito i condomini, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e la accettazione della cessione. L’amministratore di condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016 (per la comunicazione dei dati ai fini dell’inserimento nella dichiarazione precompilata), l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Successivamente, consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate. Il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito;
– la fattura emessa dai fornitori deve indicare l’intero corrispettivo dovuto, comprensivo dell’importo corrispondente alla detrazione ceduta dai condomini in parziale pagamento del corrispettivo medesimo.
Nel caso di specie, l’Istante avvocato, che ha aderito al “regime forfetario” e che nel 2020 verranno effettuati, nell’edificio in condominio di cui fa parte l’immobile di proprietà, lavori agevolabili con il cd “sismabonus”, versa al condominio l’importo corrispondente alla differenza tra le spese imputate in base alla ripartizione stabilita dall’assemblea del condominio e l’ammontare della detrazione teoricamente spettante. Il pagamento al fornitore sarà effettuato dal condominio, mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura – che dovrà essere emessa per l’intero corrispettivo pattuito, comprensivo dell’importo pagato con la cessione del credito – ovvero essere inferiore nell’ipotesi, prospettata dall’Istante, in cui i condomini intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo stesso.Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.


Il Fisco risponde sul riscatto del periodo di studio universitario


L’Agenzia delle entrate con la risposta 23 luglio 2020, n. 225 chiarisce quale disciplina fiscale applicare al riscatto di periodi di studio universitario

Ai fini fiscali, se i contributi sono versati a favore degli ” inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino “fiscalmente a carico”, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del TUIR. Qualora la domanda per il riscatto venga prodotta, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019, dal genitore dell’Istante che ne sosterrà anche il relativo onere, lo stesso potrà portare in detrazione dall’imposta lorda l’onere del riscatto nella misura del 50 per cento di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi, secondo le modalità sopra precisate.
Qualora venga presentata domanda di riscatto di laurea agevolato ai sensi del d.lgs. n. 184 del 1997, invece, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19 per cento in quanto, come sopra illustrato, non ricorrendo in capo all’Istante, titolare di reddito superiore ad euro 2.840,51, la condizione di soggetto fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del TUIR.

Imposta dichiarata ma non dovuta: dichiarazione emendabile in sede contenziosa

In tema di emendabilità della dichiarazione, deve ritenersi legittima la correzione in sede contenziosa per far valere la deduzione della perdita (definitiva) del credito non ammesso allo stato passivo del debitore e il conseguente azzeramento dell’imposta dichiarata (Sentenza 21 luglio 2020, n. 15527)

FATTO

Attraverso il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha accertato l’omesso versamento dell’IRES autoliquidata in sede di dichiarazione.
In sede contenziosa la società ha eccepito l’erronea registrazione, tra i redditi dichiarati per il periodo d’imposta precedente, di ricavi relativi ad una fattura mai pagata dal debitore assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, non essendo stato il credito ammesso allo stato passivo. Da ciò ha dedotto che la detrazione del ricavo dai redditi del precedente periodo d’imposta e la conseguente realizzazione di una perdita, che riportata correttamente nella dichiarazione controllata azzerava il reddito del periodo d’imposta e, conseguentemente, l’IRES erroneamente autoliquidata.
I giudici tributari hanno accolto la tesi della società, annullando la pretesa tributaria in ragione del principio di emendabilità della dichiarazione dei redditi.

DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L’Agenzia delle Entrate, impugnando la decisione dei giudici tributari, ha dedotto una distorta applicazione del principio di emendabilità della dichiarazione sul rilievo che, trattandosi d’imposta autoliquidata e non versata, al contribuente è concessa la facoltà di correggere la dichiarazione, nella quale erano state erroneamente esposte attività non conseguite, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, o, in alternativa, nel rispetto di stringenti termini di decadenza, quella di chiedere il rimborso dell’indebito, ma senz’altro non gli è consentito di non pagare le imposte sui redditi utilizzando il mezzo della contestazione del ruolo scaturito dalla verifica formale delle inadempienze fiscali.
Respingendo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione ha affermato che “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini per l’accertamento se diretta ad evitare un danno per la P.A., mentre, se intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria”. In particolare, ai fini della emendabilità della dichiarazione, occorre avere riguardo dei seguenti principi:
– la dichiarazione, in linea generale, salvo casi particolari o parti specifiche di essa, è un atto di scienza e quindi sempre emendabile, con la conseguenza che il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa, indipendentemente dal rispetto dei termini per la presentazione dell’emenda;
– in materia di IVA e di imposte dirette sono applicabili i medesimi principi, compreso quello secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è – in linea di principio – emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti; che essa costituisce un momento dell’«Iter» procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria;
– i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l’inesistenza di fatti giustificativi. Ne consegue che l’emendabilità della dichiarazione non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all’art. 37, commi 5 e 6, del Decreto IVA, il quale riguarda la rimozione di omissioni o l’eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l’erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell’erario.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità dell’opposizione alla cartella di pagamento da parte del contribuente che dimostri l’insussistenza del debito IRES sulla scorta della (definitiva) perdita del credito, documentato da una fattura (emessa e registrata in contabilità) mai pagata dall’obbligata, trattandosi di credito non ammesso allo stato passivo della committente/debitrice.