Terziario – EbiTer Milano – Contributo Centri Estivi

EBiTer Milano eroga per l’anno 2020 un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza di centri estivi pubblici e privati

E’ quanto pubblicato dall’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Milano con Regolamento, a favore dei dipendenti delle aziende del Terziario


Soggetti beneficiari – Misura
Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EBiTer Milano da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la c.d. parte economico-normativa sia per la c.d. parte obbligatoria.
Il contributo spetterà ad un solo genitore del nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido, di età compresa tra i quattro anni compiuti e i quattordici anni.
Il contributo verrà riconosciuto per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2020 fino ad un importo massimo di € 200.
Domanda
La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online disponibile sul sito internet www.ebitermilano.it., e deve essere corredata dalla documentazione ivi indicata.
La domanda potrà essere trasmessa ad EBiTer Milano dal 15/09/2020 al 19/11/2020, l’esito della stessa verrà comunicato entro 90 giorni
La domanda potrà essere presentata, nei tempi sopra indicati, con una delle seguenti modalità:
– raccomandata A/R indirizzata a EBiTer Milano, Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano, specificando sulla busta “Centri Estivi”
– portale web
Si precisa che, nell’ipotesi in cui si inoltri richiesta per più figli, è necessario inviare una domanda per ogni figlio.

Elemento di garanzia retributiva a luglio per le Istituzioni Socio Assistenziali – Anpas

 

Con la retribuzione del mese di luglio spetta un elemento di garanzia retribuita al personale dipendente dell’ANPAS e delle Organizzazioni operanti nell’ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo.

Ai fini di assicurare un’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31/12/2018, le organizzazioni ANPAS operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno (a partire dal luglio 2019), un Elemento di garanzia retributiva (EGR) di 120 euro lordi annui.


La suddetta somma si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.


L’applicazione dell’EGR compete ai lavoratori in forza. L’organizzazione calcolerà l’importo spettante al singolo lavoratore in proporzione ai mesi di effettiva prestazione resi alle proprie dipendenze nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno di competenza.
L’ammontare dell’elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali percepite dal lavoratore nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione dell’EGR.
Le organizzazioni aderenti ad ANPAS che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, un confronto per definire la sospensione, l’esonero, il riconoscimento parziale o il dilazionamento del pagamento dell’EGR.

Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19


Il servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 è stato migliorato con alcune modifiche relative alle sospensioni previste dall’articolo 18 del DL 23/, convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2020.


In caso di selezione di una delle quattro sospensioni stabilite dal citato articolo 18, il servizio consentiva all’utente di selezionare i mesi di aprile e/o maggio nella sola sezione relativa alla sospensione dei versamenti.
La nuova versione del servizio consente di selezionare il periodo di sospensione anche in caso di: sospensione delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni (di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389) con scadenza ricadente nel periodo di sospensione; sospensione alle rate mensili derivanti dal recupero delle somme sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
Restano comunque valide le comunicazioni già inviate dai soggetti assicuranti e loro intermediari.
L’Inail inoltre precisa che al momento non è prevista una data di chiusura del servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 che in ogni caso rimarrà aperto fino alla definizione delle partite debitorie sospese. Qualora nell’ambito delle istruttorie per la verifica della regolarità contributiva risultino debiti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata e non risulti ancora trasmessa dal soggetto assicurante o da un suo intermediario la comunicazione di sospensione, nel campo a testo libero dell’invito a regolarizzare dovrà essere riportato: “Se è stata applicata la sospensione dei versamenti per l’emergenza da Covid-19, trasmettere entro lo stesso termine con l’apposito servizio online la comunicazione di sospensione, inviando la ricevuta via PEC o mail a questa sede”.
Il servizio in parola è accessibile dalla voce di menu Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati agli utenti abilitati ai servizi online dell’Inail (soggetti assicuranti e intermediari in possesso di delega) ed è a compilazione guidata.

Aggiornato protocollo sicurezza covid-19 nel settore bancario

Siglato il 6/7/2020, tra l’ABI e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UILCA, la UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB, l’aggiornamento e integrazione al Protocollo condiviso del 28/4/2020 contenente le misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario.

Le più recenti disposizioni normative hanno, tra l’altro, disposto il superamento delle limitazioni alla circolazione delle persone e, al contempo, individuato le misure per la ripresa progressiva delle diverse attività produttive del Paese, con conseguente maggiore domanda di tutti i servizi bancari alle famiglie e alle imprese.
Le Parti si sono incontrate per aggiornare il Protocollo 28/4/2020 e garantire le misure di prevenzione e sicurezza per l’imprescindibile tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e della clientela anche nella progressiva ripresa delle attività economiche, stabilendo quanto segue:
– la ripresa progressiva delle missioni del personale si effettuerà nel rispetto delle specifiche misure di prevenzione, contrasto e contenimento del virus Covid-19 definite dalle Autorità competenti e nel Protocollo di settore del 28/4/2020. Resta fin d’ora confermato che nel caso in cui l’aggravamento del rischio sanitario determini l’introduzione di misure di contenimento alla mobilità delle persone ai sensi delle previsioni tempo per tempo vigenti, si limiteranno/sospenderanno le missioni nei territori interessati.