Scambio di informazioni nel settore fiscale: approvato il decreto legislativo


Approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 23 luglio 2020).

Il testo modifica le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte degli intermediari e dei contribuenti, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.
La normativa si inserisce tra quelle volte a rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e, in particolare, quelli mirati a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi, finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli.


Gli effetti del regime decadenziale per la presentazione delle domande di CIGO, ASO, CISOA e CIGD


Il termine decadenziale per la presentazione delle domande di CIGO, assegno ordinario, CISOA e CIGD, non deve intendersi in termini assoluti, ma operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una nuova domanda riferita a un periodo differente o chiedere la revisione del provvedimento di reiezione e l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime decadenziale (Inps, messaggio 21 luglio 2020, n. 2901).


Oltre a stabilire termini di trasmissione più stringenti per l’invio delle istanze, i recenti interventi normativi (art. 1, co. 2, D.L. n. 52/2020) hanno altresì introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). Secondo il disposto normativo, infatti, le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, in sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020, se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato fissato, a pena di decadenza, entro il trascorso 15 luglio 2020. In ogni caso, i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Tanto premesso, si evidenzia che il suddetto termine decadenziale non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarda esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.
A titolo di esempio, per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto, ovvero oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, la decadenza riguarda il solo periodo riferito al mese di luglio. Per il periodo dal 1° all’8 agosto, invece, il datore di lavoro può comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti.
Le indicazioni trovano applicazione con riferimento ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD.
Nelle more dell’implementazione delle nuove funzionalità informatiche, le Strutture territoriali, rilevata la decadenza dell’istanza riferita ai trattamenti, provvedono tempestivamente a respingere la domanda. Le aziende, dal canto loro, possono presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero, in alternativa, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, manifestare la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime decadenziale. In tal caso, le Strutture territoriali possono, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, riassumere il provvedimento di reiezione, annullarlo e adottare un provvedimento di accoglimento parziale.
Infine, in relazione ai trattamenti di CIG in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane, da richiedere all’Inps su domanda dei datori di lavoro, essendo in corso di registrazione il decreto interministeriale di riparto della terza quota di risorse destinate ad alcune Regioni, che hanno dovuto interrompere la decretazione concessoria a causa del raggiungimento dello specifico limite di spesa loro assegnato, il termine di decadenza in scadenza al 17 luglio 2020, deve intendersi riferito ai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto.
Analogamente, riguardo al trattamento previsto in favore degli sportivi professionisti (art. 98, co. 7, D.L. n. 34/2020), nonché ai trattamenti di CIGD per periodi successivi alle 9 settimane che i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più regioni (c.d. aziende plurilocalizzate) devono richiedere all’Inps, essendo le procedure informatiche per l’acquisizione delle domande in corso di rilascio, gli effetti del regime decadenziale si considerano operanti decorsi 30 giorni dalle date di rilascio dei nuovi applicativi. In tal senso, deve intendersi modificato il termine di 15 giorni in precedenza comunicato (Inps, messaggio n. 2856/2020).

Regione Lazio-Cgil Cisl Uil: intesa per i dipendenti degli appalti sanità


 

 



 


Firmata il 16/7/2020, tra la Regione Lazio e Cgil Roma e Lazio, Cisl Lazio, Uil Roma e Lazio, Filcams-Cgil Roma Lazio, Fisascat-Cisl Lazio, Uiltucs di Roma e Lazio, Uiltrasporti Lazio, si è sottoscritto il presente accordo per i dipendenti degli appalti di pulizie, sanificazione e ristorazione della Sanità del Lazio

La Regione Lazio e le OO.SS. firmatarie del presente verbale di accordo convengono sul fatto che la qualità delle condizioni di lavoro sia presupposto imprescindibile per garantire e migliorare la qualità dell’offerta dei servizi di sanificazione/pulizia e ristorazione in ambito sanitario. A tale riguardo, sono in corso di espletamento: Il Bando di Gara per il servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio, e il Bando di Gara per l’affidamento del servizio di ristorazione presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Lazio.
La Regione Lazio e le OO.SS., nel confermare che le condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti sindacali e dei livelli di sicurezza personale ed organizzativa rappresentano un obiettivo istituzionale, riconoscono inoltre che, anche durante l’emergenza COVID-19, il personale impiegato nei servizi in appalto oggetto del presente accordo ha dimostrato professionalità, dedizione e responsabilità non facendo mancare il proprio apporto nel contrasto all’epidemia.
Pertanto, convengono quanto segue:
1. in previsione dei prossimi cambi appalto che vi saranno nel settore della sanificazione e della ristorazione, è volontà comune e specifico impegno della Regione Lazio, nella sua qualità di stazione appaltante, salvaguardare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e retributivi.
2. La Regione Lazio garantirà la continuità del servizio, e interverrà direttamente o attraverso le direzioni delle ASL/AO, ponendo in essere tutte le iniziative finalizzate ad assicurare e rendere pienamente esigibile, da parte delle società aggiudicatane dei bandi, la continuità dei rapporti di lavoro attualmente in essere, il mantenimento degli attuali livelli retributivi, la piena e corretta applicazione della clausola sociale e dei CCNL di categoria sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, rispettivamente per il Bando di Gara per il servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle aziende sanitarie il CCNL leader nel settore delle pulizie e per il Bando di Gara per l’affidamento del servizio di ristorazione presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Lazio il CCNL leader nel settore della ristorazione collettiva.
3. Le parti convengono di istituire presso la Regione Lazio una cabina di regia al fine di monitorare e garantire che i processi di cambio appalto nelle singole aziende sanitarie vengano gestiti in modo uniforme e concertato, dando piena applicazione a tutti I contenuti del presente accordo e delle norme in materia di cessazione di appalto.
4. la cabina di regia, per ciascun bando, sarà composta da un rappresentante per ogni struttura ed OO.SS. firmataria e sarà costituita entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente.

Il credito d’imposta “prima casa” può essere utilizzato per comprare la casa-vacanza

Con la Risposta a interpello n. 223 del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile portare in diminuzione delle imposte dovute per l’acquisto della casa-vacanza il residuo credito d’imposta “prima casa” che non sia possibile utilizzare per il riacquisto dell’abitazione (Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 223 del 2020).

Con riferimento alle agevolazioni fiscali “prima casa”, ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle prescritte condizioni, è attribuito un “credito d’imposta” fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
Il credito di imposta spetta anche nell’ipotesi in cui si proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile posseduto.
È può utilizzare il credito d’imposta portandolo in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina, oppure nei seguenti modi:
a) per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
È esclusa in ogni caso la possibilità di chiedere il rimborso.
La volontà di fruire del credito d’imposta “prima casa” deve essere manifestato nell’atto di acquisto del nuovo immobile, con l’espressa richiesta del beneficio e l’indicazione degli elementi necessari per la determinazione dello stesso, specificando se si intende o meno utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.


In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le modalità di utilizzo suindicate devono ritenersi alternative tra loro.
Inoltre, nell’ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l’importo residuo può essere utilizzato secondo le altre modalità.
In particolare, nell’ipotesi in cui il credito d’imposta non sia utilizzabile per l’atto di acquisto che lo determina (in quanto soggetto ad IVA) e sia utilizzato solo parzialmente in dichiarazione in diminuzione dell’Irpef (per incapienza), deve ritenersi che l’ammontare residuo sia legittimamente utilizzabile in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l’atto di compravendita della casa di villeggiatura.