Firmato il CCNL Terziario Confimprese Italia – Confsal



Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti del Terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa.


Il CCNL decorre dall’1/7/2020 e scadrà il 30/6/2023. La  determinazione della paga base nazionale conglobata, per ciascun livello, è contenuta nella seguente tabella



























Livelli

Retribuzione

Quadri A 2.030,00
Quadri B 1.690,00
Livello I 1.589,00
Livello II 1.472,00
Livello III 1.325,00
Livello IV 1.290,00
Livello V 1.264,00
Livello VI 1.239,00


Indennità funzione Quadro A
In relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all’importanza degli obiettivi strategici assegnati, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad € 250,00 


 


Indennità d’incarico Quadro B
In relazione alle funzioni esercitate, ed in collegamento al grado ed all’importanza degli obiettivi strategici assegnati, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari ad € 180,00


Reperibilità
Le Parti concordano circa la necessità di uno specifico accordo aziendale per definire le specifiche modalità operative e le relative compensazioni, per l’obbligo di reperibilità, la chiamata e la prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico, come pure, ove possibile, in termini di rotazione; tale accordo dovrà comunque prevedere una indennità forfetaria non inferiore a € 12,00, in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell’intervento.


 


Scatti di anzianità
Ai lavoratori sono riconosciuti 5 (cinque) scatti biennali pari al 3% della paga nazionale per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa Impresa o gruppo (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa Impresa e/o organizzazione);


Finanziamento Ente Bilaterale – EBIL
Il contributo mensile è stabilito nella misura di € 8,50 suddivisi in € 7,00 mensili a carico dell’azienda e € 1,50 a carico del dipendente per 12 mensilità. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad € 30,00 lordi.L’E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.


Assistenza Sanitaria Integrativa–  Mutua MBA (Fondo Prestazioni Sanitarie – Pre.San. EBIL)
Per il finanziamento è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza di € 11,50  a carico dell’azienda ed € 1,00  a carico del lavoratore. I contributi sono per 12 mensilità. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad € 40,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. Resta fermo il diritto del lavoratore al risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie previste se vi fosse stato il puntuale versamento da parte dell’impresa dei contributi dovuti, nonché dell’eventuale maggior danno subito e la responsabilità verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni.

Il Fisco risponde ai quesiti degli operatori sul “contributo a fondo perduto”


L’Agenzia fornisce le risposte ai nuovi quesiti degli operatori in una seconda circolare esplicativa. I contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio e fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto. (Agenzia delle entrate – circolare n. 22/E del 21 luglio 2020)

L’Agenzia delle entratecon la circolare in oggetto aggiunge nuovi chiarimenti in merito a casi specifici dopo quelli già forniti con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020.


Calcolo del calo del fatturato


Sono state chiarite le modalità di corretta determinazione del calcolo del calo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e degli agenti e rappresentanti di commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività.


Inclusi i soggetti situati a Livigno e Campione d’Italia


Anche i soggetti residenti in questi comuni possono fruire comunque del contributo, se spettante.


Contributo anche per le società in liquidazione


Anche le imprese che hanno avviato la fase di liquidazione successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020) possono avere accesso al beneficio, purché soddisfino i requisiti previsti dalla norma.


No al calo del fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid


Possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Stesso trattamento anche per i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria.


Quadro temporaneo UE


Viene aggiornata la nozione di “imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.


Una carrellata dei casi particolari più diffusi


Ai fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per i consorzi tra imprese, per gli operatori nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole vengono chiarite le modalità di restituzione del contributo, senza sanzioni, a seguito di errori nella presentazione dell’istanza.


I termini per richiedere il contributo


I contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio (fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto). È possibile presentare la richiesta esclusivamente via internet, oppure ricorrere ad un intermediario. L’Agenzia ricorda che il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.


Precisazioni sul Fondo di garanzia PMI


Chiarimenti sull’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia alle imprese agricole e sull’avvio dell’operatività di “Garanzia Italia” per le operazioni di leasing (MISE – Comunicato 17 luglio 2020 e ABI – Circolare 21 luglio 2020, n. 1583)

In merito all’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia alle imprese agricole, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il comunicato del 17 luglio 2020, rende noto che l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI è esteso alle imprese che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”, eliminando le limitazioni fino ad oggi previste per questo settore dalla normativa ordinaria.
A partire dal 20 luglio 2020, è dunque possibile trasmettere al Gestore le richieste di ammissione sia alla garanzia diretta sia alla in riassicurazione/controgaranzia.
In questa prima fase si possono presentare soltanto domande ai sensi delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Il Gestore darà tempestiva informazione della prossima apertura dell’operatività anche sul regime de minimis.

Per quanto riguarda l’avvio dell’operatività di “Garanzia Italia” per le operazioni di leasing, l’ABI, con la circolare del 21 luglio 2020, n. 1583, comunica che a partire dal 20 luglio è possibile ottenere “Garanzia Italia” sulle operazioni di leasing, perfezionate fino al 31 dicembre 2020 in favore di imprese con sede in Italia danneggiate dall’epidemia Covid-19.


PMI Veneto: incentivi all’occupazione

La Regione Veneto, per sostenere le imprese colpite dalla pandemia di COVID-19, prevede nuovi incentivi per favorire l’occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti delle PMI Venete.

La Regione Veneto, per sostenere le imprese colpite dalla pandemia di COVID-19, prevede nuovi incentivi per favorire l’occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti destinando all’iniziativa una somma pari a € 10.000.000 a valere sul POR-FSE.
L’ammontare del Bonus è definito in base alla tipologia di contratto e di destinatario finale:

Giovani lavoratrici donne:
– € 6.000,00 nel caso di assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
– € 4.000,00 nel caso di assunzioni a tempo pieno e determinato di durata di almeno di 12 mesi.

Giovani lavoratori uomini:
– € 5.000,00 nel caso di assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
– € 3.000,00 nel caso di assunzioni a tempo pieno e determinato di durata di almeno di 12 mesi.

Il Bonus può essere combinato con altre misure di sostegno all’occupazione, purché il sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali del personale interessato. Il Bonus può essere combinato con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali previsti dalla normativa.
In ogni caso, gli aiuti richiesti non possono superare i massimali previsti dal regime Quadro Aiuti COVID-19 comprese le misure di cui al D.L. 34/2020.

Beneficiari, requisiti e modalità presentazione domanda


Possono presentare la domanda di contributo:
– Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) di qualsiasi settore di attività (comprese le imprese artigiane) con sede legale e con almeno un’unità produttiva in Veneto
– Lavoratori autonomi
che, nel periodo tra il 1/2/2020 ed il 31/10/2020, hanno instaurato con giovani tra i 18 e i 35 anni i seguenti rapporti di lavoro:
– Contratto di lavoro a tempo indeterminato
– Trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato
– Contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi
– Contratto di apprendistato professionalizzante

Sono escluse dall’assegnazione dell’incentivo, le seguenti tipologie di contratto:
– di inserimento;
– di lavoro intermittente;
– di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
– di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
– di lavoro domestico;
– in somministrazione, limitatamente ai contratti di lavoro subordinati a tempo determinato.

I soggetti richiedenti possono presentare una sola domanda per la concessione del Bonus.
Le tempistiche per le richieste di contributo sono le seguenti:
– Sportello 1: presentazione dal 24 luglio 2020 al 10 agosto 2020
– Sportello 2: presentazione dal 1 settembre 2020 al 30 settembre 2020
– Sportello 3: presentazione dal 1 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020
L’erogazione dei Bonus, successiva alla fase di istruttoria della domanda, avverrà in un’unica soluzione.