Agenzia delle Entrate e GdF insieme per il monitoraggio fiscale

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza danno attuazione alla loro collaborazione nella lotta ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, disponendo le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 21 luglio 2020).

Al fine di contrastare i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, l’articolo 2 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, modificato dall’art. 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, riconosce al Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate e ai Reparti Speciali della Guardia di Finanza la possibilità di richiedere agli intermediari e agli altri operatori finanziari le informazioni relative alle operazioni finanziarie da e verso l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche per masse di contribuenti e agli operatori tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, l’identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti a esse collegati.
Il provvedimento congiunto del 21 luglio 2020, che sostituisce il precedente del 2014, disciplina, tra l’altro, le modalità tecniche di trasmissione e ricezione delle richieste e delle relative risposte.
Sono destinatari delle richieste di informazioni:
1. gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d) e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le operazioni intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
2. i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identità dei titolari effettivi.
I soggetti destinatari delle richieste di informazioni di cui sopra sono tenuti alla comunicazione all’Anagrafe Tributaria dell’indirizzo di posta elettronica certificata su  cui intendono ricevere la notifica delle richieste medesime. L’indirizzo PEC comunicato è iscritto nella sezione “REI monitoraggio” del Registro Elettronico degli Indirizzi (“REI”).
Con riferimento all’ambito soggettivo, le richieste di cui al punto 1 hanno ad oggetto le operazioni intercorse con l’estero eseguite per conto e a favore dei soggetti diversi da persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate, per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990.
Con riferimento all’ambito oggettivo, è stabilito che:
a) le richieste di informazioni, nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 3, comma 2, degli altri operatori finanziari indicati all’articolo 3, comma 3, lettera a) e d) e degli operatori non finanziari indicati all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, possono essere effettuate utilizzando la procedura già in uso per le indagini finanziarie (articolo 32, terzo comma, DPR n. 600/1973). Il ricorso all’utilizzo della predetta procedura telematica viene previsto anche nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11 bis del decreto n. 201 del 2011, norma in cui appare evidente l’intenzione del legislatore di convogliare verso la stessa procedura telematica delle indagini finanziarie anche l’acquisizione di dati finanziari da parte di organismi istituzionali diversi da quelli presso cui la procedura è già in uso, anche in applicazione dei principi di semplificazione e di contenimento dei costi;
b) le richieste delle le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati alla precedente lett. a) sono effettuate tramite il sistema di PEC.
I termini per adempiere alle richieste, vengono diversificati a seconda della tipologia dei dati da trasmettere, tenuto conto anche delle diverse tempistiche di elaborazione dei dati.
Su istanza degli intermediari, i termini per le risposte possono essere prorogati, per giustificati motivi, per un periodo di venti giorni dal Capo Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, dal Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza.
Relativamente al trattamento dei dati, valgono le stesse misure già stabilite per la procedura delle indagini finanziarie.
In particolare, le modalità di scambio informativo tra l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e gli operatori finanziari sono state già esaminate dal Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso parere favorevole.
Il provvedimento reca una specifica disposizione finale volta ad assicurare che la Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate ed il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza pongano in essere ogni iniziativa utile a assicurare il necessario coordinamento relativamente alle attività oggetto del provvedimento in questione anche al fine di evitare duplicazioni.


Bonus affitti commerciali: le modifiche nel DL Rilancio convertito

La Legge di Conversione del DL Rilancio apporta modifiche, tra l’altro, alle disposizioni relative al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili commerciali (art. 28, del dl 34/2020), estendendo la platea dei beneficiari e introducendo la possibilità di cessione del bonus

Com’è noto tra le varie misure adottate con il DL Rilancio per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto un credito d’imposta commisurato all’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo per il periodo di lock down (cd. “bonus affitti commerciali”).
Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata ampliata la platea dei beneficiari, includendo anche le imprese di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020, sebbene con una modulazione della misura del beneficio.
Pertanto, a decorrere dal 19 luglio 2020 il cd. “bonus affitti commerciali” è riconosciuto:

– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, pagato con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020. Se il canone pagato si riferisce ad un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle predette attività, il bonus spetta nella misura del 30% dei relativi canoni;

– alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, pagato con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il bonus spetta, invece, con riferimento a ciascuno dei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2020. Anche in queste ipotesi, se il canone pagato si riferisce ad un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’attività, il bonus spetta nella misura del 30% dei relativi canoni;

– alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020, nella misura del 20 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per tali soggetti, se il canone pagato si riferisce ad un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’attività, il bonus spetta nella misura del 10% dei relativi canoni;

– agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale, pagato con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il soggetto locatario esercente attività economica abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. In sede di conversione del DL Rilancio è stata introdotta la previsione che esclude tale condizione per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per quelli che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Ulteriore novità introdotta dalla Legge di conversione, riguarda la possibilità per il conduttore, in caso di locazione, di cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta:
– può essere utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero tramite modello F24 successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni;
– non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (salvo l’ipotesi di cessione al locatore);
– non è soggetto ai limiti di compensazione;
– non è cumulabile con il “tax credit botteghe” previsto dal cd. “decreto Cura Italia”, in relazione alle medesime spese sostenute.


Emergenza COVID-19: ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali


Con messaggio n. 2871/2020, si illustrano le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020 per la sospensione di cui all’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del DL n. 18/2020, fornendo altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione. Si evidenzia che per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.


Aziende con dipendenti
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).
Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe dal modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura> – <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.


Artigiani e commercianti
Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alla scadenza del 18 maggio 2020.
I soggetti in esame dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi”> “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”, come indicato al paragrafo 2.4 del presente messaggio. Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi). La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.


Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
La contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:
– 24: Sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 9/2020, art. 5;
– 25: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 9/2020, art. 8, e decreto-legge n. 18/2020, art. 61;
– 26: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 18/2020, art. 61, comma 5;
– 27: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 18/2020, art. 62, comma 2;
– 28: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 23/2020, art. 18, commi 1 e 2;
– 29: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 23/2020, art. 18, commi 3 e 4;
– 30: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 23/2020, art. 18, comma 5;
– 31: Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decretolegge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge n. 27/2020.
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con il codice 31 “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2- quinquiesdecies”, entro il 31 luglio 2020.
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata con riferimento ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione e denunciati nel flusso Uniemens con i codici 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, devono versare la contribuzione dovuta entro il 16 settembre 2020.


Aziende agricole assuntrici di manodopera
Alle aziende interessate sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole. In particolare, alle aziende della cosiddetta “zona rossa”, di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020, e alle aziende la cui attività rientra tra quelle individuate dall’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, sono stati attributi centralmente dall’Istituto i seguenti codici di autorizzazione, utilizzando le informazioni risultanti negli archivi:
“7H”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4);
“7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”.
Alle aziende che hanno presentato l’istanza di sospensione disponibile nella sezione “Domande telematiche” del Cassetto previdenziale Aziende agricole sono stati attribuiti i seguenti codici di autorizzazione:
“7Q”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”;
“7S”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2- quinquiesdecies”.
In prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti, le aziende, alle quali è stato attribuito uno dei codici di autorizzazione e per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione, riceveranno una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline) per il versamento.
Le aziende, che nell’istanza hanno espresso la volontà di effettuare il versamento in modalità rateale utilizzano la medesima codeline per il versamento delle rate. La prima rata deve essere versata entro la data di scadenza della ripresa dei versamenti e le successive rate in corrispondenza delle relative scadenze.
Si evidenzia che i versamenti relativi alle sospensioni di cui ai sopraindicati codici di autorizzazione “7H” – “7L” – “7Q” dovranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
I versamenti relativi alla sospensione caratterizzata dal codice di autorizzazione “7S” devono essere effettuati entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7H” e “7L”, la sospensione riguarda anche la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera occupata nel primo trimestre 2020, la cui scadenza legale del termine di invio è il 30 aprile 2020.
Le denunce di manodopera del primo trimestre delle aziende con i codici di autorizzazione “7H” e “7L” devono essere trasmesse entro il 16 settembre 2020 e saranno tariffate con il terzo esercizio 2020, senza applicazione di somme aggiuntive.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7Q” la sospensione riguarda esclusivamente i versamenti.
Per le aziende con il codice autorizzazione “7S” la sospensione riguarda anche i flussi della denuncia di manodopera occupata nel primo trimestre 2020 e quelli delle denunce mensili relative ai periodi retributivi di aprile 2020 e maggio 2020, il cui termine legale di presentazione, con l’avvio del flusso Uniemens, sezione PosAgri, dalle retribuzioni di aprile 2020, è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni, quindi, rispettivamente il 31 maggio 2020 e il 30 giugno 2020. Le denunce di manodopera del primo trimestre e dei mesi di maggio 2020 e giugno 2020 delle aziende con i codici di autorizzazione “7S” devono essere trasmesse entro il 31 luglio 2020 e saranno tariffate con il secondo trimestre 2020 senza applicazioni di somme aggiuntive.
Le aziende in possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020, che intendono avvalersi della sospensione delle rate di aprile 2020 e maggio 2020 dei piani di ammortamento già concessi, dovranno presentare un’apposita istanza nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, caratterizzata dal codice “7G”, avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione delle rate dei piani di ammortamento concessi di cui all’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”.

 


Assegno nucleo familiare ai percettori di ASO, le modalità di erogazione e conguaglio


21lug 2020 L’ANF può essere erogato sia a conguaglio, valorizzato sul flusso UniEmens, che a pagamento diretto, attraverso il modulo “SR41”. Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta, i datori di lavoro che operano a conguaglio provvedono a corrispondere l’ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando quanto corrisposto come arretrato. Diversamente, i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presentano ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente (Inps, circolare 20 luglio 2020, n. 88)


Come noto, ai beneficiari dell’assegno ordinario (ASO), concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente a tale specifica causale, è riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale (art. 68, D.L. 19 maggio 2020, n. 34).
Nello specifico, l’assegno al nucleo familiare spetta con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà contrattuali, dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020.
L’assegno al nucleo familiare può essere erogato sia a conguaglio che a pagamento diretto. Se il pagamento dell’assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvedono a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata. Nel caso, invece, di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’Inps, i datori di lavoro presentano domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.
Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta, i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvedono a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando successivamente quanto corrisposto come arretrato. Diversamente, i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presentano ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente. Infine, i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione, provvedono ad effettuare le relative rettifiche al flusso UniEmens, al fine di consentirne la corretta imputazione contabile.
Le modalità operative trovano applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro che erogano l’assegno ordinario, compresi i datori di lavoro esentati dal pagamento della contribuzione CUAF durante la normale attività lavorativa e che corrispondono direttamente gli assegni al nucleo familiare.
Specificamente, per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, a partire dalla denuncia di competenza luglio 2020, ai fini del conguaglio degli ANF maturati per il periodo ASO già riconosciuto, i datori di lavoro compilano l’elemento <InfoAggcausaliContrib>, indicando:
– nell’elemento <CodiceCausale> il codice causale “L019”, avente il significato di “Conguaglio ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015”. Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, il valore “N” per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, mentre, a partire dalle denunce di competenza settembre 2020, va inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al fondo;
– nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’AnnoMese di riferimento;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
Contestualmente, nella medesima denuncia Uniemens, con riferimento ai mesi per i quali i datori di lavoro abbiano già operato il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai dipendenti, essi devono procedere alla restituzione di quanto conguagliato utilizzando il codice causale “F110”, da esporre nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib>; nell’elemento <IdentMotivoUtilizzo> va indicato il valore “N” e nell’elemento <AnnoMeseRif> il mese di riferimento della prestazione.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, non potendo predisporre le denunce di competenza luglio 2020, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), esponendo il codice “L019”, secondo le modalità descritte, mentre per l’eventuale codice di restituzione indicano il codice “F110” all’interno dell’elemento <CausaleRestituzANF> di <ANFADebito> di <GestioneANF>.
Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzano all’interno di <DenunciaIndividuale>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib>, indicando nell’elemento <CodiceCausale> il codice causale “F119”, avente il significato di “Restituzione ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015”; nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, va inserito il valore “N”; nell’elemento <AnnoMeseRif> va indicato l’AnnoMese di riferimento; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, l’importo da restituire, relativo al mese di riferimento della prestazione.
Per quanto riguarda la compilazione dei flussi “SR41”, a partire dalla competenza luglio 2020, ai fini del pagamento diretto degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 dai beneficiari di assegno ordinario, i datori di lavoro possono indicare l’importo complessivo relativo agli ANF maturati nell’apposito campo del modulo “SR41” con cui viene richiesto il pagamento dell’assegno ordinario. Nel caso sia conclusa la fruizione dell’assegno ordinario, è comunque possibile richiedere col modulo “SR41” i soli importi ANF, indicando come mensilità l’ultimo mese di prestazione usufruito e nel “campo tipo integrazione” della mensilità, il codice “4”.