Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e prestazione di accompagnamento alla pensione


Si forniscono indicazioni sulle modalità di versamento della provvista anticipata mensile relatovamente all’assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà e alla prestazione di accompagnamento alla pensione.


L’assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà e la prestazione di accompagnamento alla pensione sono gestite dall’Inps con finanziamento a carico dei datori di lavoro. I pagamenti mensili a favore dei lavoratori beneficiari sono pertanto subordinati al versamento della provvista anticipata da parte dei predetti datori di lavoro.
Dal giorno 10 di ciascun mese la procedura di disposizione dei pagamenti individua le prestazioni di accompagnamento alla pensione e gli assegni straordinari per i quali deve essere predisposto il pagamento relativo al mese successivo e determina contestualmente la somma complessiva lorda che gli enti esodanti devono versare a titolo di provvista anticipata. I dati sono messi a disposizione degli enti esodanti nella sezione “Pagamenti” del servizio “Prestazioni esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”.
L’ente esodante verifica l’importo mensile lordo da versare, tramite l’accesso al servizio “Prestazioni esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione” disponibile sul sito www.inps.it dal percorso “Prestazioni e Servizi” > “Pagamenti ai lavoratori esodati per datori di lavoro esodanti e loro consulenti”.
Selezionando la funzione “Pagamenti” > “Importi dovuti”, vengono visualizzati: “Prospetto rata mese”, contenente il dettaglio analitico dell’importo da versare per la copertura della provvista anticipata mensile della prestazione; il totale indicato riporta l’importo lordo della rata corrente e delle eventuali variazioni intervenute nei mesi precedenti; “Rate maturate non riscosse (RMNR)”, contenente il consolidato maturato e il dettaglio analitico dell’importo da versare per il soggetto esodato a fronte di eventuali rate maturate e non riscosse; “Costi di gestione”, contenente il dettaglio analitico dell’importo da versare per le spese annuali di gestione delle prestazioni.
I bonifici in parola devono infatti essere distinti per tipo pagamento e devono contenere, nei primi tredici caratteri del campo “Causale versamento”, la stringa “ESXNNNNAAAAMM”, dove: ES è un valore fisso e individua i versamenti per i titolari di prestazioni di esodo; X è un valore variabile che deve contenere il codice del tipo di pagamento.
Le informazioni relative alle provviste incassate sulle contabilità speciali di Sede e che contengono nella causale di versamento del bonifico una stringa compilata secondo le indicazioni sopra illustrate saranno rese automaticamente disponibili tramite flusso telematico al Portale Prestazioni Atipiche (di seguito PRAT). In particolare, su PRAT è stata implementata la nuova funzionalità di abbinamento automatico delle provviste ricevute con causale corretta alle relative pretese di pagamento (Rate correnti, RMNR e Costi di gestione).

Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici: nuove regole del DL Rilancio convertito


Introdotta una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (art. 119 del DL Rilancio, sostituito in sede di conversione dalla legge n. 77/2020).

Nello specifico, il termine per fruire dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
La detrazione è prevista inoltre per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.
Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.


Resto al Sud: finanziamenti fino a 60.000 euro


Il DL n. 34/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020 ha previsto nuove misure per il rilancio produttivo del Mezzogiorno (art. 245-bis)

Con la conversione in Legge n. 77/2020 del DL Rilancio n. 34/2020, al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata “Resto al Sud”, sono apportate le seguenti modificazioni (art. 1, decreto-legge n. 91/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123/2017, modificato dall’art. 245-bis del DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020):
– ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimodi 60.000 euro (e non più di 50.000 euro);
– i finanziamenti sono così articolati:
a) 50 per cento (e non più 35 per cento) come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 50 per cento (e non più 65 per cento) sotto forma di prestito a tasso zero.

Tra le numerose misure previste dal Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 245), trova spazio anche quella di sostegno al fabbisogno di liquidità da parte dei fruitori dell’incentivo “Resto al Sud” (articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), derivante dagli effetti socio-economici dell’emergenza sanitaria collegata al COVID-19. Nello specifico, i soggetti finanziati dal suddetto incentivo, possono accedere, nei limiti delle risorse già disponibili e quindi senza ulteriori nuovi oneri per la finanza pubblica, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato in misura pari a:
– 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
– 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.
Per accedere al contributo, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:
1) aver completato il programma di spesa finanziato dalla misura agevolativa “Resto al Sud”;
2) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario, pari al 65% del finanziamento complessivo ottenuto.
3) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi, quindi, in una delle condizioni che possono determinare la revoca totale o parziale dell’agevolazione (art. 13, co. 1, D.M. 9 novembre 2017, n. 174), quali:
– assenza di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, non sanabile;
– documentazione prodotta incompleta o irregolare per fatti imputabili al beneficiario, non sanabile;
– titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– trasferimento della residenza al di fuori delle regioni ammesse all’incentivo, prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– programma di spesa ammesso non portato a conclusione entro il termine di 24 mesi, salvo il ritardo derivante da fatti o atti non imputabili al soggetto beneficiario;
– trasferimento, vendita o destinazione ad usi diversi da quelli previsti, delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione, prima che siano decorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– cessazione volontaria, vendita o locazione o dell’attività, prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento del programma di spesa e comunque prima della completa restituzione del finanziamento bancario;
– fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario, prima del decorso del predetto termine quinquennale;
– non aver consentito i controlli del soggetto gestore INVITALIA sulla realizzazione del programma di spesa;
– variazioni relative alla localizzazione dell’unità produttiva ed all’attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale approvato;
– ulteriori casi di revoca, in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico del soggetto beneficiario, derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.
Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione dal soggetto gestore INVITALIA, a seguito dello svolgimento delle verifiche, contestualmente all’erogazione della quota a saldo del finanziamento a fondo perduto (art. 11, co. 5, DM 9 novembre 2017, n. 174), ovvero, qualora sia già stata completata l’erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

Conciliazione telematica per Federalberghi e Faita

Siglatail 9/7/2020, tra la FEDERALBERGHI, la FAITA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, l’intesa per la conciliazione telematica delle controversie dei dipendenti degli alberghi e dei campeggi e villaggi turistici.

Premesso che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sta determinando una modifica nelle prassi comportamentali e organizzative, in conformità alle previsioni vigenti, le Parti concordano che quanto previsto dall’art. 33 del CCNL Turismo 20/2/2010 ai fini della conciliazione delle controversie, possa essere svolto anche in modalità da remoto/telematiche, rimanendo confermata la validità ed efficacia al sensi dell’art. 2113 del Codice civile e degli artt. 409 e seguenti del Codice di procedura civile.