Ferrovie dello Stato: accordo in materia di smart-working

Firmato l’8/7/2020, tra FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza delle Società del Gruppo FS Italiane che applicano il CCNL Mobilità/Area AF del 16/12/2016, e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, SLM FAST CONFSAL e ORSA FERROVIE, l’accordo in materia di smart-working

Le Parti hanno introdotto, con l’accordo del 20/4/2018, nelle Società del Gruppo FS Italiane che applicano il CCNL Mobilità/Area AF del 16/12/2016, lo smart working quale misura strutturale di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, disciplinandone le modalità di utilizzo. La materia è stata poi arricchita dalle norme dell’accordo quadro del 19/3/2020 e del verbale di accordo del 27/4/2020, in cui le Parti hanno confermato l’utilizzo della modalità di lavoro in smart working.
Tutto ciò premesso, con la firma del nuovo accordo dell’8/7/2020, le Parti, ferme restando le previsioni normative e contrattuali inerenti l’orario di lavoro, in deroga a quanto previsto dall’accordo del 20/4/2018, concordano che:
– Temporaneamente ed esclusivamente per la gestione e la durata della fase post-emergenziale e comunque fino al 31 luglio 2021, anche al fine di agevolare il previsto e necessario distanziamento sociale nei luoghi di lavoro, i lavoratori delle suddette Società del Gruppo FS Italiane, indipendentemente dall’anzianità di servizio, potranno rendere la prestazione lavorativa in smart working per un numero massimo di 11 giornate nel mese, anche frazionabili, ove possibile e compatibile con le attività lavorative assegnate.
– Si conferma che, sempre per la durata della suddetta fase, potrà essere effettuato lavoro notturno e nei giorni festivi in modalità smart working, ove previsto dalla ordinaria articolazione del turno di lavoro.
– Per il personale che non svolge attività connesse all’esercizio ferroviario, resta fermo che lo smart working potrà essere effettuato soltanto durante l’orario di lavoro diurno compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e nei giorni feriali ai sensi di quanto previsto al punto 14 del citato accordo del 20/4/2018.
– Si conferma, altresì, che sarà garantita la possibilità di disconnessione dai dispositivi/strumenti informatici al termine della prestazione programmata e sino all’avvio della prestazione successiva, ad integrazione di quanto previsto dall’accordo del 20/4/2018, in linea con le previsioni normative vigenti e che sarà garantito il rispetto del riposo giornaliero e settimanale così come previsto dal CCNL di riferimento.
– Le Parti si danno atto che le Società agevoleranno nell’assegnazione dello smart working, secondo le modalità definite nella presente intesa e per quanto compatibile con l’attività lavorativa, i lavoratori che fruiscono, per patologie che riguardano la propria persona, dei permessi della Legge 5/2/1992, n. 104 e il personale ritenuto più a rischio per particolari situazioni di salute da tutelare e debitamente certificate (rischi derivanti da immunodepressione, esiti patologie oncologiche, terapie salvavita).
– Con riferimento alle Società del Gruppo FS Italiane che non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo, si conferma che potranno essere poste in essere azioni finalizzate a promuovere l’utilizzo di tale modalità di lavoro, per la gestione e per la durata della fase post-emergenziale.
– A livello di singola Società, potranno essere effettuati, anche su richiesta, incontri di verifica sugli effetti del presente accordo.

Accordo Confcommercio per i Centri di Assistenza Fiscale

 


Firmato un accordo sulla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale

L’accordo, sulle modalità assuntive valide per gli operatori stagionali assunti con contratto a termine dai CAF per la campagna fiscale dell’anno in corso, integra l’accordo precedente in tema di assunzione a tempo determinato del personale dipendente da parte delle società di servizi di assistenza fiscale ed amministrativa.
Le Parti, prendendo atto delle modifiche introdotte da inderogabili disposizioni di legge, concordano che le attività svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno 2020 rientrino a pieno titolo della definizione di attività stagionale dei CAF. In tal senso, ribadiscono tutto quanto già concordato nel citato accordo del 20 febbraio 2019 e, con specifico riferimento al ricorso ai contratti a termine ed alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato, riaffermano, che per far fronte alle specifiche necessità dei CAF e della loro attività, è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali in deroga a quanto previsto dal CCNL del terziario, distribuzione e servizi in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto.


Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.


Regime “flat tax” per i pensionati dall’estero che si trasferiscono nel Mezzogiorno

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime fiscale previsto in favore delle persone fisiche titolari di redditi da pensione estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (Circolare 17 luglio 2020, n. 21/E)

Secondo la previsione del TUIR (art. 24-ter, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019), a partire dal periodo di imposta 2019, è riconosciuto un regime fiscale agevolato in favore delle persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Il regime agevolato consente di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7 per cento sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero in luogo della tassazione ordinaria (“Flat Tax Pensionati”).
Il beneficio è riconosciuto a condizione che la residenza sia trasferita in taluni Comuni del Mezzogiorno ed è fruibile per un massimo di 10 periodi d’imposta a partire da quello di prima opzione.
L’obiettivo dell’agevolazione è quello di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, da parte di persone fisiche non residenti titolari di redditi da pensione di fonte estera. Le risorse provenienti dall’imposta sostitutiva sono interamente destinate ai poli universitari tecnico-scientifici del sud per assegni di ricerca e progetti innovativi.
Sotto il profilo soggettivo, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’agevolazione interessa i soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo). Sono esclusi, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.
Ulteriore condizione per l’applicazione del regime agevolato è che la persona trasferisca la propria residenza fiscale da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa in Italia e, in particolare, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nella zone colpite da sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.


Inoltre, per fruire della Flat Tax Pensionati occorre che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, per almeno 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace a partire dal periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione del beneficio, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’imposta sostitutiva può essere applicata ai redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati in base alle norme del TUIR in materia di credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. In altri termini si adotta il criterio basato sulla lettura “a specchio”, per cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei criteri di collegamento enunciati nei confronti dei soggetti non residenti per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato (art. 23 del TUIR), applicati con un metodo rovesciato. Ad esempio, si possono considerare redditi prodotti all’estero, suscettibili di rientrare nella “flat tax”, gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti da soggetti esteri o la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere, negoziate in mercati regolamentati. Restano esclusi, invece, tutti i redditi prodotti in Italia, che saranno assoggettati a tassazione secondo il regime ordinario.
In presenza dei requisiti richiesti l’opzione per la “Flat Tax Pensionati” dev’essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. L’opzione esercitata ha effetti anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti o di revoca dell’opzione. Per l’applicazione del regime agevolato a partire dal 2019, l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020.
Con riferimento all’esercizio dell’opzione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si ritiene valida sia se esercitata con la dichiarazione annuale presentata nei termini ordinari, sia se esercitata con la dichiarazione tardiva e o integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (fatta salva in tale evenienza l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”). Peraltro, qualora sia stata versata l’imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo IRPEF, ma non sia stata perfezionata l’opzione in sede dichiarativa, è possibile avvalersi dell’istituto della “remissione in bonis” e sanare l’omissione esercitando l’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo (si ricorda che ai fini della remissione in bonis deve essere versato altresì un importo pari a 250,00 euro. Qualora non ci si avvalga della remissione in bonis, nonostante il versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva, l’opzione per il regime agevolato non si considera perfezionata.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la remissione in bonis non può essere esercitata nell’ipotesi di omesso versamento totale o parziale dell’imposta sostitutiva relativa al primo periodo d’imposta entro il termine ordinario di esercizio dell’opzione.


Il versamento dell’imposta deve essere effettuato, tramite modello F24, in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, utilizzando il codice tributo “1899” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Pensionati Esteri Nuovi Residenti. Ai redditi prodotti all’estero assoggettati all’imposta sostitutiva non si applica alcun’altra imposta sostitutiva o ritenuta (compresa la “ritenuta d’ingresso”). Al fine di evitare eventuali ipotesi di doppia imposizione nell’annualità di trasferimento della residenza, l’eventuale imposta già trattenuta può essere utilizzata in compensazione ovvero recuperata presentando istanza di rimborso. L’imposta sostitutiva versata per accedere al regime non può essere compensata in alcun modo con altre imposte, neppure se riguardanti i medesimi flussi reddituali. Una volta esercitata l’opzione è possibile rilasciare un’apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta.


La Circolare n. 21/E del 2020 approfondisce, altresì, gli aspetti riguardanti l’esonero dall’obbligo di monitoraggio, dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE, la durata e la revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti del regime, nonché gli effetti derivanti dalla fuoriuscita dal regime e l’ipotesi di decesso del neo residente.

Cig in deroga per aziende plurilocalizzate, nuova procedura Inps disponibile dal 24 luglio


Le aziende “plurilocalizzate” che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto ministeriale per l’intero periodo richiesto (22, 13 o 9 settimane), devono inviare la domanda di proroga dell’integrazione salariale direttamente all’Inps, per un ulteriore periodo di 5 settimane e, una volta integralmente fruite le citate 5 settimane, per le eventuali ulteriori 4, per periodi fino al 31 ottobre 2020. La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal 24 luglio 2020 (Inps, messaggio 17 luglio 2020, n. 2856).


Come noto, i trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG) in deroga, riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. per i periodi successivi alle prime 9 settimane, sono autorizzati dall’Inps, su domanda dei datori di lavoro. Peraltro, anche per i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più Regioni o Province autonome, per i quali era stato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad autorizzare, con specifici decreti, le prime settimane di CIG in deroga, la presentazione delle istanze per la richiesta di trattamenti riferiti a periodi successivi avviene direttamente all’Inps (D.M. 20 giugno 2020, n. 9).
I datori di lavoro che invece hanno ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane, devono rivolgersi alla Regione o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel caso di aziende cd. “plurilocalizzate”, per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime 9.
In ogni caso, dunque, la presentazione della domanda all’Inps può aversi solo nel caso di prolungamento oltre le 9 settimane e comunque oltre gli ulteriori periodi concessi ai datori di lavoro operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse (art. 22, co. 8 bis, D.L. n. 182020), oltre cioè al completamento di 3 ulteriori mesi, per 22 settimane complessive, nonché nelle Regioni delle c.d. zone gialle (art. 22, co. 8 quater, D.L. n. 18/2020), oltre cioè al completamento di 4 ulteriori settimane, per 13 settimane complessive, prima riconosciute dalle Regioni o, nel caso di aziende plurilocalizzate, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 1, D.M. n. 9 del 20 giugno 2020).
Orbene, per quanto attiene alle modalità di presentazione delle domande, le aziende “plurilocalizzate” che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’intero periodo richiesto (22, 13 o 9 settimane), devono inviare la domanda di proroga dell’integrazione salariale direttamente all’Inps, per un ulteriore periodo di 5 settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020; una volta integralmente fruite le citate 5 settimane, possono richiedere le eventuali ulteriori 4 settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà resa disponibile dal 24 luglio 2020.
In ogni caso, in considerazione dei nuovi e più stringenti termini previsti per la presentazione delle domande, in fase di prima applicazione, le aziende, con riferimento ai periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 15 giorni dalla data di rilascio della procedura.
Per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende “plurilocalizzate” è anche prevista la possibilità di anticipare la prestazione e recuperarne l’ammontare con il sistema del conguaglio contributivo. La modalità si aggiunge a quella di pagamento diretto con anticipo, per cui l’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.