Il contribuente che non vigila sul commercialista paga le sanzioni

La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del contribuente per le sanzioni relative alla irregolare tenuta della contabilità, anche se affidata al commercialista, poiché grava sul contribuente l’obbligo di vigilare sull’operato del professionista delegato (Ordinanza 11 dicembre 2020, n. 28291).

La controversia trae origine da un avviso di rettifica IVA con il quale sono state irrogate al contribuente le sanzioni per violazione dell’obbligo di corretta tenuta della contabilità.
I giudici tributari hanno confermato la responsabilità del contribuente, rilevando una mancata vigilanza sull’operato del commercialista a cui era stata affidata la tenuta della contabilità.
Il contribuente ha impugnato la decisione sostenendo un’errata attribuzione della responsabilità per le sanzioni che, invece, doveva essere imputata al commercialista in ragione dell’incarico alla tenuta della contabilità.

La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa (art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997), occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Ne consegue, perciò, che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.
È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo ò della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza.
Nel caso in esame i giudici tributari hanno accertato in fatto come le violazioni che hanno condotto all’accertamento e alla irrogazione delle sanzioni constavano nella irregolare tenuta della contabilità. Non ricorre, pertanto, la diversa ipotesi in cui il commercialista abbia tratto in inganno il contribuente, ad esempio consegnando a questi documentazione falsa dalla quale si evinca il regolare adempimento.
La Corte Suprema ha evidenziato che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
Quanto all’obbligo di tenere correttamente la contabilità, la Suprema Corte ha precisato che si tratta di obbligazioni di carattere pubblico/sanzionatorio, che non sono delegabili. Pertanto, dette obbligazioni anche quando delegate a terzi non esonerano il contribuente, che ne è soggetto e destinatario, dall’obbligo di controllarne l’adempimento da parte del delegato.

E-fattura, un anno di proroga per le deleghe in scadenza


La validità delle deleghe conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi a riguardo sono state estese di un anno dall’Agenzia delle entrate. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 11 dicembre 2020. AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 11 dicembre 2020, n. 376631, CNDCEC – Comunicato 11 dicembre 2020).


 


Con il provvedimento in oggetto vengono prorogate le deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Vengono così accolte le richieste delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, motivate dalla difficoltà nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite e in scadenza, a causa del perdurare della situazione emergenziale da Covid-19 e delle restrizioni agli spostamenti introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L’Agenzia dispone la proroga di un anno del periodo di validità delle deleghe in scadenza, conferite a suo tempo dagli operatori economici agli intermediari per l’utilizzo dei servizi online dedicati alla gestione dei processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. La problematica risolta con il provvedimento, relativa soprattutto all’acquisizione del modulo di delega recante la firma in originale del cliente, investe una platea significativa di operatori in quanto la gran parte delle deleghe, la cui validità massima è di due anni, sono state attivate a ridosso dell’avvio generalizzato dell’obbligo di fatturazione elettronica, avvenuto il 1 gennaio 2019, e sono pertanto in scadenza tra dicembre 2020 e gennaio 2021.
La proroga disposta dal provvedimento del direttore interessa le deleghe attive e in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021, proprio per tenere conto della situazione di oggettiva difficoltà degli operatori economici e al fine di garantire la continuità dei servizi offerti dagli intermediari per il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi fiscali in materia di fatturazione elettronica e di Iva. In ogni caso, non cambia nulla per quanto riguarda le revoche: i contribuenti possono annullare le deleghe in qualunque momento, sia attraverso la funzionalità presente nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia, sia trasmettendo una richiesta agli uffici delle Entrate.

CCNL EMITTENTI RADIO-TV (Conflavoro-Confsal): accordo modificativo ed integrativo



Siglato il 6/11/2020, tra CONFLAVORO PMI e LIBERSIND con l’assistenza della CONFSAL, l’accordo interconfederale integrativo e modificativo del CCNL aziende broadcasting radio, tv service di produzione radio, tv, audiovisivo del 16/12/2019 (validità 1/1/2020 – 31/1/2022).


Le Parti Sindacali, sottoscrittrici il presente Accordo Interconfederale, dopo ampia discussione ed all’esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni alle Tabelle retributive di paga base e di contingenza – “A” e “B” del CCNL 16/12/2019 e, conseguentemente, alla sostituzione e ridefinizione dei relativi livelli di inquadramento corrispondenti, in armonizzazione a quanto previsto dall’art. 99 del CCNL sulla classificazione del personale, come da nuove Tabelle di inquadramento del personale qui di seguito rivisitate.
Le variazioni avranno effetto con decorrenza retroattiva a decorrere dall’1/1/2020 e saranno applicate sino alla scadenza del CCNL stesso. Esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando il relativo testo originario.


Pertanto, i minimi contrattuali tabellari mensili sono:


Tabella A

































Livello

1/1/2020

1/1/2021

1/1/2022

Quadri 1.530,00 1.574,00 1.620,00
Primo livello 1.377,00 1.417,00 1.458,00
Secondo livello 1.275,00 1.312,00 1.350,00
Terzo livello 1.173,00 1.207,00 1.242,00
Quarto livello 1.071,00 1.102,00 1.134,00
Quinto livello 1.020,00 1.050,00 1.080,00


Tabella B (Indennità di Contingenza)





















Livello

Ind. Contingenza

Quadri 536,58
Primo livello 533,22
Secondo livello 528,62
Terzo livello 525,80
Quarto livello 520,57
Quinto livello 516,08

Pubblicate le norme di comportamento dell’organo di controllo degli ETS


Pubblicate le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”. Le norme ambiscono a rappresentare un importante strumento tecnico-applicativo per i commercialisti che operano come componenti dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore e, allo stesso tempo, si pongono come punto di riferimento per l’analisi di molte tematiche operative e procedurali inerenti all’adozione delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017, recante il “Codice del Terzo settore” (CNDCEC – Comunicato 11 dicembre 2020).

Tutte le associazioni che superano i limiti dimensionali previsti nonché tutte le fondazioni che si iscriveranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore sono tenute a nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, con la presenza di almeno un componente scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 del codice civile, quali gli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
L’emanazione del documento costituisce anche per i commercialisti nominati con l’approvazione dei bilanci 2019, termine differito per l’emergenza pandemica al 31 ottobre 2020, di pianificare e organizzare il proprio intervento di vigilanza e, contestualmente, mira a rendere concreta a tutti gli enti interessati quale sia la funzione dell’organo di controllo e l’importante ruolo che lo stesso ricopre nell’ambito dell’organizzazione.
Le norme di comportamento riprendono, laddove ritenute compatibili ed applicabili con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le indicazioni contenute nelle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate. Tuttavia, le norme in oggetto si discostano in molti aspetti dalle richiamate norme delle società, sia in quanto in molti ambiti esistono disposizioni specifiche per gli ETS che richiedono apposite previsioni, sia in quanto la natura e gli aspetti dimensionali e organizzativi degli enti considerati richiedono un diverso approccio comportamentale.