
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del contribuente per le sanzioni relative alla irregolare tenuta della contabilità, anche se affidata al commercialista, poiché grava sul contribuente l’obbligo di vigilare sull’operato del professionista delegato (Ordinanza 11 dicembre 2020, n. 28291).
La controversia trae origine da un avviso di rettifica IVA con il quale sono state irrogate al contribuente le sanzioni per violazione dell’obbligo di corretta tenuta della contabilità.
I giudici tributari hanno confermato la responsabilità del contribuente, rilevando una mancata vigilanza sull’operato del commercialista a cui era stata affidata la tenuta della contabilità.
Il contribuente ha impugnato la decisione sostenendo un’errata attribuzione della responsabilità per le sanzioni che, invece, doveva essere imputata al commercialista in ragione dell’incarico alla tenuta della contabilità.
La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente la prova dell’assenza assoluta di colpa (art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997), occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Ne consegue, perciò, che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.
È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo ò della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza.
Nel caso in esame i giudici tributari hanno accertato in fatto come le violazioni che hanno condotto all’accertamento e alla irrogazione delle sanzioni constavano nella irregolare tenuta della contabilità. Non ricorre, pertanto, la diversa ipotesi in cui il commercialista abbia tratto in inganno il contribuente, ad esempio consegnando a questi documentazione falsa dalla quale si evinca il regolare adempimento.
La Corte Suprema ha evidenziato che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
Quanto all’obbligo di tenere correttamente la contabilità, la Suprema Corte ha precisato che si tratta di obbligazioni di carattere pubblico/sanzionatorio, che non sono delegabili. Pertanto, dette obbligazioni anche quando delegate a terzi non esonerano il contribuente, che ne è soggetto e destinatario, dall’obbligo di controllarne l’adempimento da parte del delegato.





