Sostegno lavoratori e imprese del turismo danneggiate dal covid-19

Siglato il 14/7/2020, tra la FIPE, la FEDERALEERGHI, la FIAVET, la FAITA con la partecipazione di CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, l’avviso comune per il sostegno dei lavoratori e delle imprese del turismo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da covid-19.

Preso atto:
– del perdurare della gravissima situazione causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, i cui effetti, imprevisti ed imprevedibili, stanno interessando in maniera drammatica tutto il settore;
– delle ripercussioni che questo stato di cose può avere sul tessuto imprenditoriale, mettendo in serio pericolo la tenuta dei livelli occupazionali;
– dell’urgenza di evitare l’innescarsi di un fenomeno depressivo dovuto alla perdita dì centinaia di migliaia di posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze in termini di costi sodali, perdita delle professionalità faticosamente costruite e di ulteriore crollo dei consumi;
– che i benefici introdotti dal Governo con il potenziamento degli strumenti dì integrazione salariale, a causa del protrarsi della situazione, rischiano di rivelarsi insufficienti per fronteggiare il perdurare della chiusura delle attività;
Considerate le misure di sostegno del settore individuate dal Rapporto “Iniziative per il rilancio Italia 2020-2020” per il Presidente del Consiglio dei ministri predisposto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale, le Parti firmatarie chiedono che vengano assicurate ulteriori risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali, ritenendo indispensabile che il Governo preveda una proroga degli stessi fino al 31/12/2020, garantendone la fruibilità tanto ai lavoratori diretti quanto agli indiretti ed in relazione a tutte le casistiche proprie dei diversi comparti che compongono il settore (ristorazione commerciale, collettiva, anche in ambito di appalti privati in cui i committenti sospendono/riducono il servizio per ricorso allo smartworking e/o per applicazione di modalità alternative al servizio classico, realizzate per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sodale, come indicato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dai protocolli sicurezza; strutture alberghiere e ricettive; sedimi aeroportuali, etc.) e risolvendo in modo chiaro e certo le attuali disfunzioni, anche procedurali, nella gestione delle istanze presso l’ente competente.
Inoltre viene richiesto che sia riconosciuto uno sgravio contributivo sulle nuove assunzioni nel settore e che siano realizzati interventi economici e fiscali, anche in riferimento al cuneo fiscale, volti a supportare la continuità dell’attività imprenditoriale, quale strategia fondamentale per consentire la conservazione del tessuto aziendale esistente e fattore determinante per mantenere nel tempo, anche dopo la fase emergenziale, l’occupazione, anche stagionale.

Imponibilità delle cessioni di beni trasportati nei bagagli dei viaggiatori extra UE


Per le cessioni di beni, di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, trova applicazione la disciplina relativa allo sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea, di cui all’art. 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 (Agenzia delle Entrate – Principio di diritto 16 luglio 2020, n. 8).

Nello specifico:
– cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
– non vi sono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione soggettiva dei soggetti passivi cedenti (ad es. commercianti al minuto in locali aperti al pubblico), che tuttavia restano soggetti distinti dalla figura dell’intermediario che può eseguire il rimborso in luogo del cedente;
– i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed «essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale», fermo restando che «l’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, potendo fare presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, non rende possibile l’applicazione del beneficio in questione»;
– per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, IVA inclusa) sia stata superata occorre basarsi «sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente». In merito, l’Agenzia precisa che l’articolo 147 della direttiva del Consiglio 28 novembre2006, n. 2006/112/CE, cui l’articolo 38-quater del decreto IVA dà attuazione nel nostro ordinamento, si riferisce sempre alla “cessione” dei beni aventi le caratteristiche ivi individuate. È dunque elemento presupposto che il valore di 154,94 euro, per quanto anche derivante da molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti, non può riferirsi a più cessioni (i.e. compravendite avvenute in momenti diversi), seppure documentate con un’unica fattura;
– la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata, tramite il sistema OTELLO, con fattura in formato elettronico:
   a) senza pagamento dell’imposta, salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 – laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell’uscita dei beni dall’Unione;
   b) con il medesimo documento e pagamento dell’IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione nei termini indicati – previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972;
– «non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati, volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, IVA inclusa»;
– è incompatibile con le norme vigenti l’esclusione del rimborso dell’IVA versata dal consumatore extra UE quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti (cfr., ad esempio, l’invio di determinati documenti entro un certo lasso temporale) che non trovano diretto riscontro nell’articolo 38-quater del decreto IVA.
Al verificarsi delle suddette condizioni, infatti, il rimborso dell’IVA è sempre dovuto da parte del venditore nei confronti del viaggiatore, dovendosi negare la legittimità di qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, sia volto ad escluderlo e/o a limitarlo, ovvero a garantire allo stesso venditore un vantaggio indebito, anche a fini della detraibilità dell’imposta, per la quale valgono le regole generali fissate dall’ordinamento.

Recupero dell’ISEE difforme o non trovato in caso di fruizione del bonus asili nido


Si forniscono precisazioni sul processo di recupero delle difformità dell’ISEE ai fini della fruizione del bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati per il 2020.


Per le domande di bonus nido è previsto il pagamento di un bonus annuo, parametrato su undici mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente. Gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità sono: ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro; ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro; ISEE minorenni da 40.001 euro ovvero in assenza dell’ISEE o con ISEE difforme: budget annuo 1.500 euro.
Il processo di recupero viene eseguito a partire dal mese successivo al calcolo della rata e prende in considerazione tutte le domande che nel mese precedente sono state calcolate con: ISEE difforme; ISEE non trovato.
Per ogni domanda, il processo richiede l’ISEE alla data relativa all’ultimo giorno del mese precedente e nel caso in cui l’ISEE risulti presente e conforme (il cittadino ha successivamente provveduto alla regolarizzazione dell’ISEE), il processo di recupero ricalcola l’importo massimo pagabile e procede con l’adeguamento di tutte le rate successive.
Relativamente alle domande di bonus asilo nido per bambini al di sotto dei 3 anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, la prestazione viene erogata come contributo annuo in un’unica soluzione, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione. A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione varia in base al valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione secondo le seguenti fasce: ISEE minorenni fino a 25.000 euro: importo erogabile 3.000 euro; ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: importo erogabile 2.500 euro; ISEE minorenni da 40.001 ovvero in assenza dell’ISEE o con ISEE difforme: importo erogabile 1.500 euro.
Il processo di recupero delle domande viene eseguito a partire dal mese successivo al calcolo del rimborso. Il processo di recupero prende in considerazione tutte le domande che nel mese precedente sono state calcolate con: ISEE difforme; ISEE non trovato. Per ogni domanda, il processo di recupero richiede l’ISEE alla data di presentazione della domanda stessa (in fase di calcolo della prima rata era stato chiesto l’ISEE relativo all’ultimo giorno del mese precedente a quello della domanda), nel caso in cui l’ISEE risulti presente e conforme il processo di recupero ricalcola l’importo massimo pagabile e procede con l’adeguamento.
Con l’introduzione dell’indicatore ISEE minorenni, per effetto del processo descritto, l’importo delle rate di rimborso non è più costante, ma viene calcolato in funzione del valore ISEE. A tal fine, per consentire ai beneficiari di visualizzare gli importi spettanti e i pagamenti effettuati, è implementata una nuova funzionalità internet di visualizzazione dei pagamenti. La pagina di visualizzazione dei pagamenti è consultabile per singola domanda con la possibilità di verificare: i pagamenti relativi alle mensilità richieste; i conguagli generati da eventuali regolarizzazioni di ISEE con omissioni/difformità e ISEE non trovati; i conguagli inseriti manualmente a seguito di una verifica manuale.

Le misure a sostegno delle imprese del DL Rilancio convertito


Di seguito le novità introdotte sulle misure a sostegno delle imprese, dopo l’approvazione della legge di conversione del DL Rilancio (Senato – Comunicato 16 luglio 2020).

Contributi per i settori ricreativo e dell’intrattenimento (art. 25-bis):
erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie Imprese (art. 26-ter):
estensione delle misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall’articolo 56 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.


Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito (art. 30-bis):
istituzione di un Fondo volto a compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito.


Confidi (art. 31-bis):
eliminazione, introdotta in sede referente, del limite massimo alla concessione di altre forme di  finanziamento da parte dei confidi iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB.


Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali (art. 33-bis):
proroga di tre mesi della validità di contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l’attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020.

Misure di sostegno all’industria del tessile, della moda e degli accessori (art. 38-bis):
autorizzata la spesa entro il limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2020 destinati all’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili e nei limiti della predetta autorizzazione di spesa, al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle startup che investono nel design e nella creazione, nonché di promuovere giovani talenti nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo.


Promozione del sistema delle società benefit (art. 38-ter):
credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020.

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (art. 38-quater):


consentita, nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Modifica al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (art. 51-bis):
posticipo ai bilanci relativi al 2021 dell’obbligo per le società a responsabilità limitata e per l società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo.

Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati (art. 52-bis):
consentito alle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 di richiedere, a determinate condizioni, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni.


 


Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità (art. 52-ter):
rifinanziamento della legge per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità.

Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori (art. 175-bis):
modifiche alla disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori – FIR, con riguardo alle norme che consentono alla Commissione tecnica per la valutazione delle domande presentante al Fondo di avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalle prestazioni del FIR, oltre ai parenti e affini, anche i coniugi dei soggetti che hanno ricoperto a partire dal 1° gennaio 2007 specifici incarichi di direzione e controllo nelle banche i cui strumenti sono oggetto della procedura.

Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (art. 245-bis):
rimodulata la misura denominata “Resto al Sud” al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove startup nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.