Le misure fiscali del DL Rilancio convertito


A seguito dell’approvazione della legge di conversione del DL Rilancio, si riportano di seguito le novità fiscali (Senato – Comunicato 16 luglio 2020).


 


Bonus locazione(art. 28)


Il credito d’imposta è esteso alle imprese di commercio al dettaglio, a specifiche condizioni, e in alcuni casi è eliminato il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Inoltre, il credito d’imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore;


Somministrazione alimenti e bevande (art. 28-bis)


In presenza di un calo del fatturato superiore al 33%, è prevista la possibilità per il concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici e le amministrazioni pubbliche di attivare la procedura di revisione del piano economico finanziario;


Bonus fiere e manifestazioni (art. 46-bis)


Incremento di 30 milioni nel 2020 delle risorse destinate al credito d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per il medesimo anno sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell’emergenza epidemiologica;


Bonus industria tessile (art. 48-bis)


Per i soggetti esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA), viene previsto un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020, per effetto delle modifiche in commissione;


Superammortamento (art. 50)


Prorogato al 31 dicembre 2020 il termine finale di efficacia del cd. superammortamento;


Riduzione entrate tributarie (art. 118-ter)


Prevista la possibilità per gli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale, come previsto per effetto delle modifiche in Commissione;


Efficienza energetica e misure antisismiche (art. 119)


Per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, l’agevolazione (cd. ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche) è estesa anche per gli interventi realizzati sulle seconde case;


Crediti d’imposta o sconti sul corrispettivo (art. 121)


Il credito di imposta riconosciuto è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;


Cessione crediti di imposta (art. 122)


La cessione di tale credito di imposta può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare;


Esteso il bonus sanificazione e acquisto DPI (art. 125)


Il bonus sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto DPI viene esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale;


Differimento accise (artt. da 129 a 132)


In materia di accise è previsto il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti;


Campione d’Italia (art. 129-bis)


Si ampliano le agevolazioni già concesse dalla legge di Bilancio 2020 e si sottopongono ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l’energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzata a Campione d’Italia;


Cooperative agricole (art. 136-bis)


Le cooperative agricole a mutualità prevalente e per i loro consorzi possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018;


Abolizione Imu strutture turismo e fiere (art. 177)


L’agevolazione è stata estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;


Imposta di soggiorno (art.180)


Previste modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco o soggiorno e l’istituzione di un Fondo, per l’anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno;


Esonero Tosap e Cosap (art.181)


Esonero – dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l’istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate; nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto l’esonero per TOSAP dovuta per occupazioni temporanee, a specifiche condizioni, e del relativo canone ove istituito;


Bonus cinema (art. 183, co. 7)


per mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, è prevista la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore, anche in deroga alle percentuali previste a regime;


Buono viaggio (art. 200-bis)


Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, un’efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.


Sport (art. 216)


Prevista la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, di sospendere fino al 30 giugno 2020 il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere versati in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Inoltre, è consentita la revisione dei rapporti concessori o di gestione degli impianti sportivi pubblici in scadenza entro il 30 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto;


Ricerca e sviluppo (art. 244)


La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno è stata estesa alle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.

Costi dell’attività preparatoria d’impresa: iva detraibile

Ai fini IVA deve ritenersi detraibile l’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive riguardanti attività di carattere preparatorio dell’impresa se presentano effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali (Corte di Cassazione – Ordinanza 09 luglio 2020, n. 14627)

Ai fini IVA, per la determinazione dell’imposta dovuta o dell’eccedenza, é detraibile l’ammontare dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. In altri termini, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertare l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali.
In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che non è richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica.
A tal fine anche una sola ed isolata operazione può dare luogo ad una attività preparatoria d’impresa quando non anche addirittura esecutiva dell’attività d’impresa stessa.
I giudici hanno precisato che ai fini IVA è inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie, purché il contribuente dimostri l’effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, in particolare, della loro natura e del tempo intercorso tra l’acquisto e l’uso, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell’acquirente.

DL Rilancio: anche dal Senato arriva il via libera


Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessun’astensione, il Senato, oggi giovedì 16 luglio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio), in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, politiche sociali connesse all’emergenza da COVID-19, nel testo già licenziato dalla Camera (Senato – comunicato 16 luglio 2020).


 


Anche dal Senato, dopo l’ok dalla Camera, arriva il via libera per il D.L. Rilancio, su cui era posta la questione fiducia.


Il provvedimento definitivo è stato approvato con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione.


Moltissime le misure previste, tra cui:


– l’estensione del congedo parentale fino al 31 agosto;


– l’istituzione di un fondo di ristoro per le spese sostenute per viaggi, vacanze e concerti saltati a causa dell’emergenza da Covid-19;


– il bonus rottamazione auto comprendente anche i veicoli euro 6 benzina e diesel;


– il superbonus edilizio al 110% allargato anche alle seconde case ed esteso di un anno.

CIGD: criteri di calcolo delle settimane


Facendo seguito a quanto illustrato nella circolare, n. 86/2020 in materia di cassa integrazione in deroga, con messaggio n. 2825/2020, l’Inps fornisce indicazioni ulteriori relative ad alcuni profili gestionali inerenti ai trattamenti in deroga.


Criteri di calcolo delle settimane
L’articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020 prevede che, per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, i periodi successivi alle prime 9 settimane sono concessi dall’Inps, su domanda dei datori di lavoro. Successivamente, il decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9, ha stabilito con l’articolo 1, comma 1 che i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati dalla Regioni periodi inferiori a quelli di diretta competenza (22 settimane per le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. zone rosse; 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle c.d. regioni gialle; 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale) devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti alla Regione (o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le aziende c.d. plurilocalizzate), preliminarmente alla richiesta all’Istituto delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane. Conseguentemente, l’Istituto, prima di procedere all’autorizzazione delle istanze pervenute, è tenuto a verificare la presenza di autorizzazioni inviate dalle Regioni per i periodi connessi alle settimane come sopra descritte. Considerato che le Regioni, nella loro attività di decretazione, hanno inviato decreti per 9 settimane in cui il periodo di sospensione/riduzione dell’attività è stato riconosciuto secondo una durata in giornate variabile, al fine di semplificare la gestione delle predette misure, per la quantificazione delle settimane concesse, dovrà ritenersi interamente autorizzato il periodo di competenza regionale laddove le giornate di sospensione/riduzione concesse dalle Regioni si collochino, per le 9 settimane del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all’interno del range da 57 a 63 giornate complessive, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse (range da 148 a 154 giornate) e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle (range da 85 a 91 giornate). Ne deriva che, a titolo di esempio, saranno considerate autorizzate 9 settimane anche nel caso in cui, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.


Accesso alle ulteriori 4 settimane
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020 – in deroga a quanto previsto, tra l’altro, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni – ha stabilito che tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima complessiva di 18 settimane considerati i trattamenti cumulativamente riconosciuti ai sensi rispettivamente dei citati articoli 22 del decreto-legge n. 18/2020 e 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020 (fatto salvo il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle).
Con riferimento all’accesso alle ulteriori quattro settimane – circoscritto ai soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del precedente periodo di quattordici settimane (9+5) – si precisa che, ai fini della quantificazione delle settimane effettivamente utilizzate, su conforme avviso ministeriale, le Strutture territoriali – assunto come definitivo il dato riferito alle settimane di competenza regionale – valuteranno ordinariamente le 5 settimane che sono di esclusiva pertinenza dell’Istituto (articolo 22-quater del decreto-legge n. 34/2020).
Le procedure informatiche sono adeguate alle indicazioni operative di cui al presente messaggio.