
Siglato il 7/7/2020, tra l’ANICA, l’APA, l’APE, la CNA Cinema e Audiovisivo, la Confartigianato Cineaudiovisivo e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, il protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo.
Le Parti sono addivenute alla formulazione del presente Protocollo, da sottoporre all’esame e alla verifica di congruità rispetto alle norme emergenziali attualmente in atto, al fine di convenire le modalità di funzionamento delle aziende del settore del Cineaudiovisivo.
Tale Protocollo è stato redatto tenendo presente le condizioni generali di funzionamento ragionevolmente riscontrabili in tutti gli ambienti di lavoro.
Sulla base della effettiva condizione di ciascuna delle attività sotto dettagliate, così come in ipotesi di modifiche della condizione emergenziale, potranno essere valutate e/o adottate integrazioni, modifiche o quant’altro si rendesse più adeguato alle nuove evoluzioni del quadro generale e particolare.
Il presente documento è diviso in due parti, con riferimento alle due macro-tipologie di ambiente di lavoro tipiche della produzione e alle attività specifiche caratteristiche di ciascuna di esse:
1. Uffici di produzione / preparazione attività di produzione
2. Set / troupe / attori e generici
Il Protocollo declina le attività di prevenzione e protezione necessarie in ciascuno degli ambienti/fasi di lavoro sopracitate, come previsto dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto da Governo e Organizzazioni sindacali il 24/4/2020.
Il Protocollo assume e considera imprescindibili, per la ripresa dell’attività di produzione, la presenza di:
– Responsabile sicurezza aziendale RSPP, figura prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008, di nomina aziendale, che collabora con il datore di lavoro e con il medico competente alla valutazione del rischio e alla redazione del DVR;
– Medico competente aziendale, figura anch’essa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro e il RSPP alla valutazione del rischio e alla redazione del DVR;
– Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione, che comprenderà RSPP, Medico competente e RLS a livello centrale o territoriale (come da Protocollo del 24/4/2020);
– Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, altra figura prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, la cui attività può essere supportata dal RLST (rappresentante territoriale alla sicurezza nominato dalle OO.SS.), anch’esso di supporto consultivo alle figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
– Professionista sanitario e/o soccorritore di supporto operativo ed emergenziale sul set per le questioni sanitarie;
– Preposto Covid, figura responsabile all’interno del Comitato. Dovrà essere scelto tra le altre figure del Comitato (RSPP, Medico Preposto), in alternativa potrà essere incaricato a tale scopo il Professionista sanitario e/o Soccorritore.
Il presente Protocollo, in tutte le sue parti fa riferimento alla definizione di “contatto stretto” del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC):
– una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
– una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
– una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
– un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
– una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.
Il presente Protocollo assume come attività preliminare e obbligatoria in ciascuna delle fasi/ambienti successivamente distinti, la formazione del personale. Tutto il personale degli uffici di produzione, delle attività di preparazione, del set dovrà ricevere specifica formazione con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alle regole di distanziamento sociale ed all’utilizzo dei DPI.
Questa attività dovrà preferibilmente essere sviluppata a distanza (per esempio mediante webinar o risorse già disponibili on-line) ove possibile e non tramite corsi frontali.
E’ richiesto l’impegno a rispettare responsabilmente ogni disposizione relativa al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e fuori da questi.





