CINEMATOGRAFIA: protocollo tutela dei lavoratori

Siglato il 7/7/2020, tra l’ANICA, l’APA, l’APE, la CNA Cinema e Audiovisivo, la Confartigianato Cineaudiovisivo e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, il protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo.

Le Parti sono addivenute alla formulazione del presente Protocollo, da sottoporre all’esame e alla verifica di congruità rispetto alle norme emergenziali attualmente in atto, al fine di convenire le modalità di funzionamento delle aziende del settore del Cineaudiovisivo.
Tale Protocollo è stato redatto tenendo presente le condizioni generali di funzionamento ragionevolmente riscontrabili in tutti gli ambienti di lavoro.
Sulla base della effettiva condizione di ciascuna delle attività sotto dettagliate, così come in ipotesi di modifiche della condizione emergenziale, potranno essere valutate e/o adottate integrazioni, modifiche o quant’altro si rendesse più adeguato alle nuove evoluzioni del quadro generale e particolare.
Il presente documento è diviso in due parti, con riferimento alle due macro-tipologie di ambiente di lavoro tipiche della produzione e alle attività specifiche caratteristiche di ciascuna di esse:
1. Uffici di produzione / preparazione attività di produzione
2. Set / troupe / attori e generici
Il Protocollo declina le attività di prevenzione e protezione necessarie in ciascuno degli ambienti/fasi di lavoro sopracitate, come previsto dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto da Governo e Organizzazioni sindacali il 24/4/2020.
Il Protocollo assume e considera imprescindibili, per la ripresa dell’attività di produzione, la presenza di:
– Responsabile sicurezza aziendale RSPP, figura prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008, di nomina aziendale, che collabora con il datore di lavoro e con il medico competente alla valutazione del rischio e alla redazione del DVR;
– Medico competente aziendale, figura anch’essa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro e il RSPP alla valutazione del rischio e alla redazione del DVR;
– Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione, che comprenderà RSPP, Medico competente e RLS a livello centrale o territoriale (come da Protocollo del 24/4/2020);
– Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, altra figura prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, la cui attività può essere supportata dal RLST (rappresentante territoriale alla sicurezza nominato dalle OO.SS.), anch’esso di supporto consultivo alle figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
– Professionista sanitario e/o soccorritore di supporto operativo ed emergenziale sul set per le questioni sanitarie;
– Preposto Covid, figura responsabile all’interno del Comitato. Dovrà essere scelto tra le altre figure del Comitato (RSPP, Medico Preposto), in alternativa potrà essere incaricato a tale scopo il Professionista sanitario e/o Soccorritore.
Il presente Protocollo, in tutte le sue parti fa riferimento alla definizione di “contatto stretto” del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC):
– una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
– una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
– una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
– un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
– una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.
Il presente Protocollo assume come attività preliminare e obbligatoria in ciascuna delle fasi/ambienti successivamente distinti, la formazione del personale. Tutto il personale degli uffici di produzione, delle attività di preparazione, del set dovrà ricevere specifica formazione con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alle regole di distanziamento sociale ed all’utilizzo dei DPI.
Questa attività dovrà preferibilmente essere sviluppata a distanza (per esempio mediante webinar o risorse già disponibili on-line) ove possibile e non tramite corsi frontali.
E’ richiesto l’impegno a rispettare responsabilmente ogni disposizione relativa al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e fuori da questi.

Inps: istruzioni sulle novità in materia di Cigd e sul trattamento previsto per i lavoratori sportivi


Con circolare n. 86/2020, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro, l’Inps illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD), e alle successive modifiche recate dal decreto-legge n. 52/2020, e si forniscono indicazioni in merito al particolare trattamento previsto dall’articolo 98, comma 7, del citato decreto-legge n. 34/2020 in favore degli sportivi professionisti.


L’articolo 70 del decreto-legge n. 34/2020 ha modificato l’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, estendendo il periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga cui possono accedere i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il novellato articolo 22 prevede che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane.


Ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga
Il medesimo articolo 22, così come modificato, prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamenti di cassa integrazione in deroga da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020.
Nella previsione originaria del decreto-legge n. 34/2020, soltanto i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, potevano accedere al trattamento di CIGD, per le predette 4 settimane, anche per periodi con decorrenza antecedente al 1° settembre 2020, a condizione che gli stessi avessero interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente autorizzate.
Successivamente, sulla materia è intervenuto il decreto-legge n. 52/2020. In particolare, l’articolo 1, comma 1, del citato decreto ha stabilito che – in deroga a quanto previsto, tra l’altro, dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni – tutti i datori di lavoro (e non soltanto, quindi, quelli dei settori sopra indicati) che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Riguardo agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, nel testo novellato dal decreto-legge n. 34/2020, si precisa che sono esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti, avendo il nuovo testo soppresso la dispensa dall’accordo per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza a provvedimenti d’urgenza.
Ai beneficiari dei trattamenti in deroga sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.


Si ribadisce che, per il trattamento in deroga, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto dall’art. 1, co. 2, primo periodo, del D.lgs n. 148/2015, né è dovuto il contributo addizionale, di cui all’art. 5 del medesimo decreto legislativo. Non si applica altresì la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’art. 2, co. 66, L. n. 92/2012, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.


Destinatari
La cassa integrazione in deroga si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.
In linea con gli orientamenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circolare n. 8/2020), l’integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.


Lavoratori beneficiari
Possono accedere al trattamento in deroga i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020. Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, si richiama quanto già precisato con la circolare n. 47/2020, pertanto, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Riguardo ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, si precisa che sono ammesse al trattamento in deroga tutte e tre le tipologie previste dall’articolo 41, comma 2, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81.
Possono essere parimenti destinatari della misura i lavoratori a domicilio anche se occupati presso imprese artigiane rientranti nella disciplina del Fondo bilaterale alternativo (FSBA), in quanto esclusi dalle tutele del medesimo Fondo.
Sono ammessi al trattamento anche i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, iscritti all’INPGI. Al riguardo si osserva che l’articolo 193 del decreto-legge n. 34/2020 ha regolamentato le modalità di trasferimento della contribuzione figurativa all’INPGI, prevedendo che, con cadenza mensile, l’Istituto trasmetta l’elenco dei beneficiari dei trattamenti in deroga all’INPGI che, entro il mese successivo, invia all’Istituto la rendicontazione necessaria al fine di ottenere gli importi relativi alla contribuzione figurativa da accreditare ai lavoratori cui è stato riconosciuto il trattamento di integrazione salariale in deroga.
Si conferma, infine, che possono accedere alla prestazione in deroga anche i lavoratori intermittenti occupati alla data del 25 marzo 2020, e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.


Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” autorizzato dall’Istituto
L’articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha inserito al decreto-legge n. 18/2020 gli articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies. In particolare, il primo comma dell’articolo 22-quater prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, sono autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive 9 settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori 5 settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all’Istituto che, a seguito delle verifiche necessarie, provvederà all’autorizzazione ed all’erogazione della prestazione.
Si precisa che le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. zone rosse, nonché i datori collocati al di fuori dei predetti comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei comuni medesimi, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto, devono completare il periodo di competenza regionale che, nella fattispecie, ha una durata di ulteriori tre mesi rispetto alle nove settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (22 settimane complessive).
I datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle regioni c.d. gialle, nonché quelli collocati al di fuori delle predette regioni ma con lavoratori residenti o domiciliati nelle medesime regioni, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto, devono completare il periodo di competenza regionale che, nel caso specifico, ha una durata di ulteriori quattro settimane rispetto alle nove previste per la generalità dei datori di lavoro (13 settimane complessive).
Ne deriva che l’Istituto, prima di procedere all’autorizzazione dell’istanza pervenuta, verificherà la presenza di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33191 o 33192 di ventidue settimane complessive per le zone rosse, di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33192 di tredici settimane per le regioni gialle e di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33193 di nove settimane per il resto d’Italia.
Ai fini dell’ammissione al trattamento, si precisa che non potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione regionale.
Per le aziende con unità produttive site in più Regioni o Province autonome, il trattamento, per periodi fino alle prime 9 settimane, è riconosciuto dal Ministero del lavoro; ne consegue che al medesimo i datori di lavoro dovranno rivolgersi per il completamento delle 9 settimane, laddove siano stati autorizzati per periodi inferiori.
La norma vincola la concessione delle ulteriori 5 settimane alla circostanza che ai datori di lavoro siano già state autorizzate dalla Regione le 9 settimane di cassa in deroga, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle.
Conseguentemente, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranche fino a 5 settimane prevista dal decreto-legge n. 34/2020 ed erogata dall’Istituto, dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti.
Al fine di consentire all’Istituto sia di erogare celermente le prestazioni inerenti alle prime 9 settimane, sia di gestire in modo fluido le richieste di Cassa integrazione in deroga di propria competenza, le Regioni devono inviare in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), entro 48 ore dall’adozione, i decreti di concessione ancora adottati, unitamente alla lista dei beneficiari.


Ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga
I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, ai fini dell’accesso all’ulteriore tranche di 4 settimane – che, come anticipato, possono essere richieste, per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 – dovranno inoltrare all’Inps apposita specifica domanda.
Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelli con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti settimane come complessivamente indicate al precedente paragrafo 6, ovvero ventisette complessive (22 + 5) per le c.d. zone rosse e diciotto complessive (13 + 5) per le c.d. regioni gialle.


Istruzioni operative e modalità di pagamento
In merito alla attività a carico delle Regioni, si rinvia a quanto illustrato al paragrafo G) della circolare n. 47/20.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2020, le domande relative ai trattamenti di CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.In sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020), se tale ultima data è successiva a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Il medesimo comma prevede, inoltre, che le istanze riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, il trattamento di cassa integrazione in deroga, ad eccezione delle imprese plurilocalizzate, può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Al riguardo si ricorda che l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 52/2020 ha rivisitato la disciplina che ne regolamenta l’iter, per l’illustrazione della quale si rinvia alla circolare n. 78/2020.
Riguardo al recupero dei trattamenti in deroga riferiti alle ulteriori cinque settimane autorizzate dall’Istituto che, per le aziende plurilocalizzate, in relazione a quanto disposto dall’articolo 22, comma-6-bis del decreto-legge n. 18/2020, può avvenire con il sistema del conguaglio contributivo, si fa riserva di ulteriori istruzioni.


Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
La domanda dovrà essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.
Ai sensi dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, la domanda può essere trasmessa non prima che siano decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020 (ossia dal 18 giugno 2020). Successivamente, l’istanza deve essere inviata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non potranno essere riconosciuti periodi antecedenti a tale data.


Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi
Nell’ambito delle disposizioni in materia di lavoratori sportivi, l’articolo 98, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 prevede che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro nell’anno 2019, possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. In considerazione della specificità della nuova disposizione normativa e della particolarità delle condizioni di accesso alla nuova misura, la prestazione sarà autorizzata e gestita dall’Istituto a cui i datori di lavoro dovranno inoltrare domanda secondo lo schema che verrà a breve reso disponibile.
Si precisa che la retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, che condiziona l’accesso alla prestazione, è da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali (e, come tale, al lordo delle ritenute previdenziali) ed è relativa all’ultimo anno solare trascorso, ossia all’anno 2019 (1/1/2019-31/12/2019). Nella determinazione dei 50.000 euro annui concorrono le retribuzioni complessivamente percepite nell’anno 2019 da tutti i datori di lavoro con i quali lo sportivo professionista ha intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con obbligo di versamento di contribuzione al Fondo pensioni sportivi professionisti.
Ai fini dell’identificazione dei soggetti cui si rivolge la disposizione transitoria introdotta dalla norma in commento, si richiama la previsione di cui all’articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo la quale la qualifica di sportivo professionista può essere prevista, nell’ordinamento delle singole federazioni sportive nazionali del CONI, con riferimento agli atleti, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi e ai preparatori atletici, che esercitino l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità. Tali soggetti sono iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti. Attualmente, la qualifica di professionista è contemplata nell’ordinamento delle federazioni relative ai seguenti sport: calcio, ciclismo, golf e pallacanestro.
Con riferimento al periodo oggetto di CIGD, in relazione al richiamo operato dalla norma all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, come novellato dall’articolo 70 del decreto-legge n. 34/2020, si precisa che il trattamento in deroga può riguardare un periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020. I provvedimenti di concessione, per un massimo di 9 settimane per ogni singola unità produttiva, potranno essere inviati esclusivamente per il tramite del “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), attraverso l’utilizzo del c.d. “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33194”.

Esclusa l’assicurazione Inail per i giornalisti parasubordinati


Si forniscono precisazioni sulla tutela assicurativa dei lavoratori parasubordinati, titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti nell’elenco dei pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti.


La previdenza e l’assistenza attuate dall’Inpgi sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, compresa pertanto l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR n.1124/1965 gestita dall’Inail. Pertanto, la tutela assicurativa dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica in caso di infortunio è gestita esclusivamente dall’Inpgi.
Relativamente ai giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, dal 1° novembre 2019, l’Inpgi applica il Regolamento attuativo dell’assicurazione infortuni per i giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze. Secondo tale regolamento, i giornalisti, che in ragione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa-risultano iscritti ai fini previdenziali, presso la gestione separata INPGI, con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro, sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni presso l’apposita forma assicurativa costituita nell’ambito della Gestione separata INPGI. Quindi, anche per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di collaborazione coordinata e continuativa, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è garantita dall’Inpgi.
In conclusione, gli eventi infortunistici occorsi a lavoratori parasubordinati iscritti nell’elenco dei pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti non possono essere ammessi alla tutela dell’Inail e pertanto devono essere rimborsati, su domanda, al datore di lavoro interessato eventuali premi assicurativi e somme indebitamente versati nel termine della prescrizione decennale.


Avviso comune per la ripresa delle attività del settore termale

Sottoscritto un avviso comune a sostegno dei lavoratori dipendenti delle aziende termali

Preso atto che il settore terme assume rilevanza cruciale per le realtà locali in cui le imprese termali operano, rappresentando quasi sempre l’unica risorsa economica ed occupazionale in un grande numero di territori omogeneamente distribuiti lungo tutta la penisola, il settore è stato messo a durissima prova dall’emergenza pandemia da COVID – 19, con effetti devastanti tanto per il sistema delle imprese termali quanto per I lavoratori del settore.
Vi è dunque l’esigenza primaria di salvaguardare la continuità aziendale, da un lato, e l’occupazione, dall’altro, per cui le Parti convengono di chiedere al Governo e al Parlamento un Impegno preciso affinché:
a) le risorse per gli ammortizzatori sociali per l’intero comparto turistico e termale siano ulteriormente integrate, almeno a copertura dell’intero arco di tempo intercorrente tra la scadenza dei trattamenti attualmente previsti ed il 31 dicembre 2020, per il sostegno delle numerose aziende termali e/o turistico-termali che non riusciranno ad aprire in questa stagione ed a salvaguardia delle professionalità e competenze esistenti;
b) siano adottate misure strutturali a sostegno delle imprese, per la realizzazione di plani di promozione, di formazione e di investimento, finalizzati a favorire il recupero di competitività e di quote di mercato;
c) sia valorizzata appieno l’originaria vocazione sanitaria del sistema termale con particolare riferimento alla riabilitazione dei soggetti già affetti da COVID-19, per consentire alla Sanità pubblica di riequilibrare il carico che l’assistenza territoriale si è trovata ad affrontare, nella condivisa consapevolezza che l’omogenea diffusione delle terme lungo tutta la penisola, rende queste ultime luogo di elezione per II recupero psico-fisico di tali pazienti;
d) sia insediato un tavolo Governo/Federterme/Organizzazioni Sindacali, per condividere l problemi del settore e individuare misure specifiche ed urgenti a sostegno delle imprese e dei lavoratori, atte a fronteggiare la situazione di emergenza in atto e a riandarlo.