Art-bonus: rinuncia al voucher per spettacolo teatrale annullato per COVID-19


Art-bonus: rinuncia al voucher per spettacolo teatrale annullato per COVID-19



Per gli spettacoli teatrali annullati per emergenza epidemiologica da COVID-19, la rinuncia al voucher/rimborso da parte dell’avente diritto rappresenta un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art-bonus (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 15 luglio 2020, n. 40/E).

La fondazione lirico-sinfonica di un teatro di rilevanza nazionale, ente di diritto privato controllato da soggetti pubblici, chiede di sapere se le erogazioni liberali disposte dai titolari dei voucher emessi come rimborso a fronte dell’annullamento degli spettacoli teatrali a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito della rinuncia all’utilizzo degli stessi voucher, possano beneficiare dell’agevolazione Art-bonus.
In linea con il parere dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), che ha precisato che la Fondazione istante “rientra tra le fondazioni lirico-sinfoniche cui, insieme ai teatri di tradizione, a partire dal 1° gennaio 2015 possono essere destinate le erogazioni liberali ammesse al riconoscimento del credito di imposta Art bonus”, pertanto “la rinuncia al voucher nei termini enunciati possa qualificarsi quale erogazione liberale in denaro ammissibile all’agevolazione fiscale in oggetto. L’applicabilità dell’Art bonus è, tuttavia, condizionata all’esplicito riconoscimento della causale dell’importo ricevuto (rectius, non rimborsato mediante voucher) a titolo di donazione, circostanza che appare assolta dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale disposta in favore della Fondazione”, l’Agenzia delle Entrate rileva che la rinuncia all’ottenimento del voucher, che per legge sostituisce il rimborso in denaro del biglietto, da parte dell’acquirente rappresenti, nella sostanza, un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art-bonus se posta in essere secondo le modalità e le prescrizioni sopra riportate nel medesimo parere.


Editoria e Grafica – Fondo Salute Sempre – Comunicazione dalle Parti Datoriali

Editoria e Grafica – Fondo Salute Sempre – Comunicazione dalle Parti Datoriali

Le Parti Datoriali firmatarie del CCNL Editoria e grafica, con comunicazione congiunta alle aziende danno informazioni sulla proroga dell’iscrizione al Fondo Salute Sempre

Le Associazioni Datoriali ASSOGRAFICI, AIE, ANES, firmatarie del CCNL per il settore Editoria e Grafica, con lettera congiunta del 10/7/2020, informano le aziende in ordine alla proroga dell’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria “Salute Sempre” e al versamento del relativo contributo.
Il CCNL del 16 ottobre 2014 è scaduto il 31 dicembre 2015 e allo stato, è applicato in regime provvisorio.
A seguito di successive proroghe, l’iscrizione automatica di tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Salute Sempre  – prevista dall’art. 14, parte prima, norme generali del CCNL – è stata prolungata fino al 31 maggio 2020 grazie all’ultimo accordo del 10/3/2020.
In considerazione della scadenza della proroga, le AA.DD. ritengono comunque opportuno e necessario invitare le aziende associate a continuare unilateralmente ad erogare, fino al termine dell’anno, il contributo con le stesse modalità e nella stessa misura previste fino ad oggi.
Pertanto, per il periodo 1° giugno 2020- 31 dicembre 2020, le aziende aderenti, in aggiunta al contributo di propria competenza, continueranno a farsi carico del versamento anche della quota del 30% a carico del lavoratore. Si ricorda che sono escluse dall’obbligo dell’iscrizione e del relativo versamento al fondo, le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal Fondo. Nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dall’obbligo di iscrizione riguarderebbe esclusivamente queste categorie di lavoratori.

Fisco: chiarimenti sulla detrazione per l’acquisto di case antisismiche


Fornite precisazioni sulle detrazioni fiscali per l’acquisto di case antisismiche (Agenzia delle Entrate – Risposta 14 luglio 2020, n. 213).

La società istante intende eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio e chiede se, al fine di garantire ai futuri acquirenti la possibilità di usufruire della detrazione di cui all’articolo 16- comma 1-septies, D.L. n. 63/2013:
1. sia assolutamente necessario che la società istante acquisisca la proprietà dell’immobile su cui effettuare interventi antisismici;
2. nel caso sia necessario acquisire la proprietà dell’immobile su cui effettuare interventi antisismici sia possibile affidare tali lavori ad un’altra impresa di costruzioni;
3. nel caso in cui sia possibile affidare i lavori ad un’altra impresa quali siano i requisiti richiesti alla società di costruzione che commissiona i lavori anche in virtù di una recente risposta dell’Agenzia delle entrate che ha affermato che “l’espressione “impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare” debba essere intesa nell’accezione più ampia, includendo, quindi, non solo le imprese che eseguono i lavori di costruzione/ristrutturazione direttamente ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li effettuano tramite imprese appaltatrici.”
4. sia possibile lasciare la proprietà dell’edificio in capo agli attuali titolari (non esercenti attività d’impresa) effettuare direttamente i lavori (o commissionare ad altra impresa l’effettuazione di tali lavori) e, infine, provvedere alla successiva vendita a lavori ultimati.
5. sia possibile che il beneficiario della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies sia una persona giuridica.
6. precisando che l’intervento sull’edificio in questione avverrà attraverso il contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione, chiede se tale contributo sia cumulabile con la detrazione in questione.
In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue.
Con riferimento ai quesiti 2) e 3), evidenzia che non è necessario che l’impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico di cui all’articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. Tuttavia, è necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’ impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. L’astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale.
Con riferimento ai quesiti 1) e 4) non ritiene di accogliere la tesi dell’istante, poiché in contrasto con il tenore letterale della norma. Infatti, il comma 1-septies dell’articolo 16 si riferisce ad interventi edilizi di riduzione del rischio sismico: ” provvedano alla successiva alienazione dell’immobile”. Tale formulazione presuppone, quindi, il preventivo acquisto dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione, l’effettuazione dei lavori edili (direttamente o tramite appalto) e, infine, la successiva cessione da parte dell’impresa proprietaria dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio.
A differenza di quanto prospettato dall’istante, tale interpretazione non risulta discriminante nei confronti di un soggetto che acquista un immobile ristrutturato con criteri antisismici da un soggetto diverso da un’impresa di costruzioni. Infatti tali soggetti potranno, eventualmente, beneficiare di altre disposizioni normative con effetti simili a quelli prodotti dall’articolo 16, comma 1-septies. Ad esempio, in virtù dell’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013 (che fa salve le disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del TUIR) alla disciplina del cd. “Sisma bonus” è applicabile l’articolo 16-bis, comma 8 del TUIR, il quale prevede, in caso di compravendita di un immobile, il trasferimento della detrazione non utilizzata dal venditore all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti.
Con riferimento al quesito n. 5) l’Agenzia ritiene che la detrazione in questione possa essere fruita anche da soggetti titolari del reddito d’impresa in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell’attività esercitata (i.e. beni merce).
Con riferimento al quesito n. 6) precisa che non osta alla fruizione della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-septies l’eventuale contributo ricevuto dal Commissario per la ricostruzione.


Prorogata la Diaria Covid – 19 del Fondo Fast

 


Prorogate le Prestazioni Straordinarie per Covid-19 per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast per i dipendenti del per i dipendenti da aziende del settore turismo

Il fondo di assistenza sanitaria integrativa (FAST), ha inserito tra le prestazioni garantite ai propri iscritti, una prestazione straordinaria per ricoveri o isolamento domiciliare derivante da contagio Covid-19.
La garanzia, inizialmente valida per i sinistri certificati dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2020, è stata prolungata fino al 31 ottobre 2020 mantenendo invariate le condizioni della prestazione.
Ne hanno diritto tutti i lavoratori iscritti che, a seguito dell’effettuazione del tampone, siano risultati positivi al virus COVID-19, con certificazione rilasciata dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità e per questo necessitino di ricovero in strutture ospedaliere o di isolamento domiciliare:
– in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di €. 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno (si specifica che la giornata di ingresso e dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini della corresponsione della diaria);
– qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l’Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero.