Il “Decreto Requisiti” attuativo del Superbonus e Sismabonus 110%


Definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e degli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale del 110% di cui ai commi 1 e 2 all’articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (“Decreto Requisiti”).

Ai fini delle detrazioni fiscali in oggetto, è identificata la seguente tipologia di interventi:
a) interventi di riqualificazione energetica globale, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
b) interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti;
c) interventi di installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
d) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
e) installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automati on.

Per gli interventi di cui sopra, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta:
a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre ì986, n. 917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b) ai soggetti titolari di reddito d’ impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;
c) agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.
Le detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio possono essere fruite dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, e non si applicano agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

La detrazione per la realizzazione degli interventi in questione spetta per le spese relative a:
a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio;
b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi;
c)  interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation;
e) interventi di riduzione del rischio sismico;
f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all’articolo 119, comma 15 del Decreto Rilancio.

I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi in oggetto, sono tenuti:
a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica;
b) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
c) acquisire l’attestato di prestazione energetica;
d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
e) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione in sostituzione del bonifico bancario. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì conservata ed esibitala dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
g) trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva;
h) trasmettere all’ENEA, l’asseverazione del rispetto dei requisiti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
i) conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui sopra.


Nuove misure anti contagio nel Trasporto Pubblico

 



 


Pubblicate con il DPCM 14/7/2020, le nuove Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 nei settori del Trasporto Pubblico

Le Linee guida per il Trasporto Pubblico, introdotte con il DPCM del 14/7/2020, che reca “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sostituiscono le precedenti ed entrano in vigore dalla stessa data.
Nelle nuove disposizioni, si richiamano, le principali misure da applicare, fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi.
Emerge, nello specifico, la sezione dedicata al “Settore del Trasporto Pubblico Funiviario (funivie, funicolari e seggiovie)”, con disposizioni ad hoc, e quella dedicata ad “Altri servizi”, dove espressamente si stabilisce:
“Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.
Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, nonché per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, ferme restando le regole già prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell’aria etc, è possibile la deroga al distanziamento interpersonale di un metro purché:
– sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo;
– non sia consentito viaggiare in piedi;
– per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l’utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
– ciascun passeggero rilasci, al momento dell’acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:
(i) di non essere a affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
(ii) di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
(iii) l’impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione de servizio utilizzato;
– Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il più possibile i movimenti all’interno del mezzo stesso.”


 

Inps: precisazioni sulla legislazione applicabile per brevi periodi di lavoro in Germania


Si forniscono chiarimenti relativamente ai lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASPI, che svolgono, di solito per brevissimi periodi, attività lavorativa dipendente in Germania.


Per i lavoratori dipendenti privati che, oltre all’attività lavorativa in Italia, esercitano contemporaneamente e per un breve periodo di tempo un’attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, la legislazione applicabile è quella dello Stato di residenza del lavoratore, a condizione che in detto Stato venga svolta attività sostanziale (almeno il 25% dell’attività complessivamente svolta). Ai fini della determinazione della legislazione applicabile, non devono essere considerate le attività marginali ossia quelle attività poco significative in termini di tempo e remunerazione (attività che coprono meno del 5% del normale orario di lavoro e/o meno del 5% della retribuzione globale). In queste situazioni, quindi, la legislazione da applicare è quella dello Stato in cui è svolta abitualmente l’attività principale.
Inoltre, qualora il lavoratore svolga un’attività subordinata in Italia e un’attività in Germania di portata marginale o comunque non sostanziale, la legislazione applicabile, alla luce della normativa sopra richiamata, è unicamente quella italiana. Anche nel caso in cui l’attività svolta abbia carattere marginale resta, tuttavia, applicabile la procedura dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, poiché la norma in esame si applica in tutti i casi nei quali una persona esercita un’attività in due o più Stati, quali che siano le modalità di lavoro.
Dunque, il lavoratore, anche se svolge in Germania un’attività lavorativa per un breve periodo, deve comunque informare l’INPS della propria situazione lavorativa. L’Inps, poi, deve procedere alla determinazione della legislazione applicabile e rilasciare la certificazione “A1”, che attesta l’applicazione della legislazione italiana.
Laddove, per effetto dell’omessa comunicazione, lo svolgimento dell’attività in Germania abbia dato luogo ad un accredito di contribuzione obbligatoria nell’assicurazione tedesca, l’Inps, non appena viene a conoscenza della situazione dell’interessato, dovrà valutare se l’attività svolta possa essere considerata “attività marginale” o comunque non sostanziale. In caso affermativo, la legislazione applicabile è quella italiana e ciò farebbe venir meno il riconoscimento del periodo assicurativo tedesco. La legislazione in tal modo determinata dovrà essere notificata all’istituzione previdenziale tedesca.
Quanto ai percettori di indennità di disoccupazione, devono essere considerati come se esercitassero un’attività subordinata. Pertanto, nel caso di percettore di Naspi che svolga un’attività marginale in un altro Stato membro, ai fini della determinazione della legislazione applicabile trovano applicazione i suddetti criteri.

Assegno ordinario con causale “COVID-19: autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”


Con messaggio n. 2806/2020, l’Inps – integrando le indicazioni già emanate in materia di CIGO – fornisce istruzioni per consentire alle aziende, che richiedono l’assegno ordinario, l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.


Con circolare n. 84/2020 sono state illustrate le innovazioni apportate alla disciplina degli interventi di integrazione salariale ad opera dei decreti legge n. 34 e n. 52/2020, sono state altresì fornite istruzioni in merito alla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 21 del decreto legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni, con particolare riguardo alla durata delle prestazioni e ai termini di presentazione delle istanze.
Con il messaggio n. 2489/2020 sono state fornite indicazioni, che integralmente si richiamano, riguardo alle modalità operative che le aziende devono seguire per la richiesta dei trattamenti sia residuali che complessivi di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e assegno ordinario. Con il messaggio in commento, che integra le indicazioni già emanate, si forniscono istruzioni per consentire alle aziende, che richiedono l’assegno ordinario, l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.


Dichiarazione fruito assegno ordinario con causale “COVID-19”
Come illustrato nella circolare n. 84/2020, in tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede l’assegno ordinario debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel. Il predetto file dovrà essere inserito, per ogni unità produttiva, nel quadro G – Ulteriori allegati – Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “COVID-19”.
Per le istanze di assegno ordinario già inviate, il file può essere fornito dall’azienda tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende.
In caso di mancata trasmissione del file excel, l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. Pertanto, la trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà essere effettuata con la massima tempestività.
L’Inps ricorda che il predetto file costituisce parte integrante della domanda di concessione della prestazione ed è quindi reso ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, costituendo di per sé idonea autocertificazione, fermi restando i controlli che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.
Si ribadisce che, per essere correttamente allegato alla domanda, il file dovrà essere convertito in formato.pdf.
Nella circolare n. 84, il criterio di flessibilità che fa salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento richiesti ma non utilizzati, previsto dalla circolare n. 58/2009 per la cassa integrazione ordinaria, è stato esteso anche all’assegno ordinario sul presupposto che a quest’ultimo si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ove compatibile. In concreto, a consuntivo dell’assegno ordinario richiesto, l’azienda può calcolare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruite. Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si potranno richiedere.
Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno ordinario, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.
Per ottenere le settimane non fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente utilizzato nell’unità produttiva interessata.
In presenza di aziende che svolgono l’attività lavorativa su 7 giorni, dovranno comunque essere considerate al massimo 6 giornate e dovrà essere considerata come non lavorata la domenica. La giornata lavorativa effettuata di domenica dovrà essere attribuita fittiziamente al giorno di riposo effettivo.