Modalità di inserimento personale stagionale del traporto aereo

Siglato il 17/6/2020, tra Assohandlers e la FILT CGIL, la FIT CISL, la UIL Trasporti, la UGL Trasporto Aereo, l’accordo per affrontare nel dettaglio le modalità di inserimento del personale relativo ai c.d. bacini a tempo determinato di natura stagionale.

A seguito dell’attuale situazione di criticità dovuta alla pandemia covid-19, in merito ai dipendenti con contratto a tempo determinato e stagionale, le Parti concordano che, dalla sottoscrizione del presente accordo, qualora la ripresa delle attività prevedrà il ricorso alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti a tempo determinato di natura stagionale, le aziende associate nel procedere a richiamare i dipendenti considereranno l’anzianità maturata nel periodo precedente alla pandemia.
Pertanto in ragione della drastica riduzione delle attività di handiing determinata dall’emergenza COV1D 19 e dai conseguenti riflessi del trascorrere del tempo sulle decadenze in tema di diritto di precedenza previsto dall’art. 24 DL 81/2015 comma 3, come recepito nell’art. H8 del vigente CCNL, le Parti convengono in via eccezionale di non computare a tale fine il periodo che intercorre dalla data del 1/3/2020 fino al 31/12/2020.
Le parti – considerando la peculiarità del settore caratterizzato da spiccata stagionalità che ha tipicizzato la fluttuante dinamica dello stesso evidenziandone la presenza di esigenze strutturali di tipo stagionale così come confermato dall’art. 28 parte generale del CCNL vigente, dall’art. H8 parte Specifica Handlers, nonché dagli accordi di stagionalità del 26/2/2020 e 19/11/2018 – convengono che le assunzioni effettuate dalla data di sottoscrizione del presente accordo e sino al 31 dicembre 2020 con la causale “Stagionalità” continueranno ad essere disciplinate dall’accordo del 19 novembre 2018 e successive proroghe.
Il sopracitato verbale di proroga sarà attuabile per le Aziende associate solamente nei casi di assenza di strumenti di sostegno al reddito o ammortizzatori sociali dovuti alla Crisi da pandemia.


Secondary ticketing: procedura per gli eventi spostati in altri impianti


In caso di vendita di biglietti non nominativi, per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore ai 5.000 spettatori, l’organizzatore è tenuto a comunicare agli acquirenti l’effettivo cambio del luogo di svolgimento dell’evento, affinché questi provvedano a richiedere l’annullamento del titolo emesso, con l’indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato.
Diversamente, nelle ipotesi in cui siano stati emessi biglietti nominativi per eventi successivamente spostati in impianti con capienza inferiore a 5.000 posti, i titoli di accesso possono essere considerati validi senza necessità di annullamento e successiva emissione di titoli non nominativi (Agenzia Entrate – risposta 13 luglio 2020, n. 212).

Le disposizioni in materia di prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse prevedono che:
– le prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate, ai fini IVA, nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo;
– per le suddette prestazioni le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate.


Con la Legge di bilancio 2017 sono state introdotte disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia la vendita di titoli di accesso a prezzi molto più elevati rispetto a quello nominale, relativi ad attività di spettacolo, effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli stessi.


Al fine di contrastare tale fenomeno, a decorrere dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell’identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.


Sono esclusi da tale obbligo i titoli di accesso agli spettacoli viaggianti, all’attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo nonché per le manifestazioni sportive.


Il biglietto così venduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell’evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell’intestazione nominale.


Tanto premesso, nel caso di vendita di biglietti non nominativi, per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore ai 5.000 spettatori, l’organizzatore è tenuto a comunicare agli acquirenti l’effettivo cambio del luogo di svolgimento dell’evento, affinché questi provvedano a richiedere l’annullamento del titolo emesso, con l’indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato.


Diversamente, nelle ipotesi in cui siano stati emessi biglietti nominativi per eventi successivamente spostati in impianti con capienza inferiore a 5.000 posti, si ritiene che i titoli di accesso possano essere considerati validi senza necessità di annullamento e successiva emissione di titoli non nominativi.


Proroga del lavoro agile per i dipendenti di Poste italiane

14/7/2020 Prorogato, per i mesi di agosto e settembre, il Lavoro agile per i dipendenti di Poste Italiane

Come risaputo, a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid-19 è stata diffusamente implementata la modalità del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane in quanto modalità ha rappresentato, in una logica di contenimento della diffusione del contagio da coronavirus, uno strumento idoneo alla gestione delle fasi emergenziali ed una importante misura di sicurezza e di tutela della salute dei dipendenti.
Pertanto, in ragione della necessità di continuare ad osservare comportamenti che permettano di contenere la diffusione del virus Covid-19, Le Parti convengono che, per i mesi di agosto e settembre 2020 saranno prorogate le modalità di utilizzo dell’istituto del Lavoro Agile attualmente in uso nel Gruppo Poste Italiane.
Resta fermo che, laddove per effettive esigenze organizzative sia necessaria la presenza in sede del personale, i “rientri” preventivamente comunicati dal Responsabile avverranno compatibilmente con le esigenze di tutela della salute del lavoratore e con le disposizioni vigenti in materia di distanziamento sociale e salubrità degli ambienti di lavoro, anche tenendo conto – laddove possibile – delle istanze di carattere volontario.
Resta altresì fermo che, per limitare la trasmissione del contagio da Covid-19, la prestazione in regime di Lavoro Agile non potrà essere resa presso luoghi aperti al pubblico, quand’anche al chiuso.
L’adesione al Lavoro Agile da parte del singolo lavoratore adibito ad attività compatibili con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dovrà avvenire mediante sottoscrizione di uno specifico Accordo individuale tra Azienda e lavoratrice/lavoratore, fatti salvi eventuali provvedimenti governativi sul tema. Tale Accordo individuale costituirà, per tutta la durata del Lavoro Agile, parte integrante del contratto individuale di lavoro in essere tra Azienda e dipendente e regolamenterà tutti gli aspetti connessi all’esecuzione dell’attività lavorativa svolta all’esterno della ordinaria sede di lavoro, ferma restando la complessiva applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti relative agli istituti che regolano lo svolgimento della prestazione di lavoro (es. durata giornaliera e settimanale,

I codici tributo da parte dei cessionari per i bonus botteghe/negozi e locazioni


Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario, del credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’art. 65 del DL CuraItalia, e del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL Rilancio (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 13 luglio 2020, n. 39/E).

Al fine di consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
– “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
– “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.