Memorizzazione integrale della e-fattura: parere negativo del Garante privacy

Per il Garante della privacy la memorizzazione da parte del Fisco dei dati fiscalmente non rilevanti della fattura elettronica, senza alcuna distinzione, e riguardanti la descrizione delle prestazioni fornite, è una violazione del principio di proporzionalità del trattamento dei dati sancito dal regolamento sulla privacy (Parere n. 9434785/2020).

L’Agenzia delle Entrate ha sottoposto al vaglio del garante per la privacy un nuovo schema di provvedimento recante “regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, che disciplina la memorizzazione e l’utilizzo dei file xml delle fatture elettroniche.
In particolare, il provvedimento introduce le seguenti novità:
– la memorizzazione dei c.d. “dati fattura integrati” che, in aggiunta alle informazioni già memorizzate nell’ambito dei c.d. “dati fattura”, contengono ulteriori dati utili ai fini fiscali, ivi compresi quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione (ovvero la descrizione dell’oggetto della fattura), che potranno essere trattati unicamente dal personale delle strutture centrali dell’Agenzia per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio e di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali;
– l’utilizzo dei file xml delle fatture, da parte del personale centrale e delle strutture territoriali dell’Agenzia delle entrate


specificatamente autorizzato, nell’ambito delle attività istruttorie connesse:
a) all’esecuzione dei rimborsi;
b) all’esercizio dei poteri controllo;
c) all’espletamento degli accessi, ispezioni e verifiche;
d) al controllo formale delle dichiarazioni;
e) al controllo preventivo sulle dichiarazioni presentate mediante modello 730 con esito a rimborso;
– la stipula di una convenzione con la Guardia di finanza per la messa a disposizione dei file delle fatture elettroniche e dei “dati fattura integrati” per le attività di polizia economica e finanziaria.
Il Garante osserva che lo schema di provvedimento prevede, senza effettuare alcuna distinzione tra tipologie di dati o categorie di interessati, la memorizzazione e l’utilizzo dei file delle fatture elettroniche che contengono i dati inerenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione, estendendo così tanto l’oggetto della memorizzazione, quanto l’ambito di utilizzazione dei dati presenti nella fattura elettronica. Non vengono escluse neppure alcune tipologie di dati (quali quelli non rilevanti a fini fiscali o quelli inerenti la descrizione delle prestazioni fornite, suscettibili di comprendere anche dati appartenenti a categorie particolari o l’eventuale sottoposizione dell’interessato a procedimenti penali, come per le fatture relative a prestazioni in ambito forense, né i codici fiscali dei consumatori (quantomeno per fatture relative a spese non detraibili).
Secondo il Garante la previsione della memorizzazione e dell’utilizzazione, senza distinzione alcuna, dell’insieme dei dati personali contenuti nei file delle fatture elettroniche, anche laddove si assicurino elevati livelli di sicurezza e accessi selettivi, risulta sproporzionata in uno stato democratico, per quantità e qualità delle informazioni oggetto di trattamento, rispetto al perseguimento del legittimo obiettivo di interesse pubblico di contrasto all’evasione fiscale perseguito; ciò pur tenendo conto che, allo stato, le spese sanitarie trasmesse attraverso il sistema TS sono escluse da tale previsione.
In conclusione, secondo il Garante, lo schema di provvedimento viola le norme sulla protezione dei dati personali.
Con riferimento al trattamento di dati senza distinzione alcuna tra tipologie di informazioni o categorie di interessati e dati personali di dettaglio, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi alla totalità della popolazione, non risulta proporzionato all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito, non individuando, in ossequio ai principi di privacy by design e by default, misure di garanzia adeguate per assicurare la protezione dei dati.
Con riferimento, invece, ai prospettati trattamenti effettuati a fini di analisi del rischio attraverso interconnessioni con le numerose banche dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate, effettuabili anche sulla base dei c.d. dati fattura, senza informazioni sulla descrizione dei beni e servizi oggetto della fattura e che prevedono la profilazione di tutti i contribuenti, anche minori d’età, il Garante ritiene necessario, attesi i rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, approfondire separatamente l’istruttoria al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, al fine di individuare idonee garanzie per i contribuenti.


Il parere del Garante per la privacy trova riscontro nelle denunce dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI circa le gravi criticità del sistema della fatturazione elettronica rispetto all’acquisizione delle informazioni personali e alla loro disponibilità (Comunicato del 13 luglio 2020). L’augurio del Presidente dell’ANC Marco Cuchel, che l’intervento del Garante induca finalmente il legislatore a sanare con urgenza, a tutela di tutti i contribuenti, le gravi violazioni che il sistema della fatturazione elettronica, relativamente sia alla piattaforma pubblica sia a quelle private, attualmente contempla dal punto di vista del trattamento e della riservatezza dei dati.

Fondo di garanzia PMI: integrate le condizioni di ammissibilità


Approvate le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le PMI in attuazione dell’articolo 56 del Decreto cura Italia, relativo alle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia da COVID-19 (D.M. 9 luglio 2020).

Sono ammessi alla garanzia del Fondo i soggetti beneficiari finali che:


– hanno beneficiato delle misure di accesso al credito previste dal decreto Cura Italia;


– hanno dichiarato al soggetto richiedente, mediante autocertificazione, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;


– fatta eccezione per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, presentino, alla data della richiesta di adesione alle misure di sostegno finanziario del decreto Cura Italia, i requisiti per la qualifica di PMI;


– non presentino, alla data di pubblicazione del Cura Italia, esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate.


Inoltre, i soggetti beneficiari finali, inoltre, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla garanzia, non devono:


– essere, alla data del 31 dicembre 2019, tra le “imprese in difficoltà”;


– essere in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti.


La garanzia è concessa ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, comunicato dalla Commissione Europea in data 19 marzo 2020. Ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito e senza valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale, sulle operazioni finanziarie non già garantite dal Fondo che abbiano beneficiato di una delle misure di sostegno di accesso al credito previste Cura Italia.


La garanzia è concessa nella misura del 33%:


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura A, sulla differenza tra l’importo accordato originario e l’importo utilizzato al 17 marzo 2020 (misura A: per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020);


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura B, sull’importo dei prestiti non rateali la cui scadenza è stata prorogata (misura B: per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni);


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura C, sull’importo delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione (misura C: per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale).


La garanzia interviene:


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura A, sui maggiori utilizzi, alla data del termine delle misure, rispetto all’importo utilizzato al 17 marzo 2020, comprensivo degli interessi di mora maturati e delle eventuali spese legali sostenute;


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura B, sull’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, e delle eventuali spese legali sostenute;


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura C, sull’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, e delle eventuali spese legali sostenute.


I soggetti richiedenti possono inoltrare al Gestore del Fondo le richieste di ammissione alla garanzia non oltre il trentesimo giorno successivo alla Data del termine delle misure, purché non si sia già verificato un inadempimento.


Le richieste di ammissione alla garanzia devono essere inoltrate al Gestore del Fondo attraverso il Portale FdG, anche mediante la trasmissione di un elenco di richieste elaborato in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare) secondo le specifiche tecniche pubblicate dal Gestore del Fondo sul sito del Fondo.


Il Gestore del Fondo assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai oggetti beneficiari finali, mediante PEC, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria.


La data considerata ai fini dell’assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al Gestore del Fondo.


In sede di richiesta di ammissione alla garanzia, i soggetti richiedenti devono comunicare tutte le informazioni necessarie all’istruttoria del Gestore del Fondo e, in particolare:


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura A, l’importo utilizzato al 17 marzo 2020 e l’importo accordato originario;


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura B, l’importo dell’operazione finanziaria;


– in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura C, l’importo delle rate o canoni di leasing oggetto di sospensione;


– in tutti i casi, le informazioni sulle eventuali altre garanzie acquisite sull’operazione finanziaria.


Sono improcedibili e respinte d’ufficio dal Gestore del Fondo le richieste di ammissione alla garanzia presentate:


– attraverso modalità diverse da quelle previste;


– senza indicazione delle informazioni necessarie all’istruttoria del Gestore del Fondo;


– relative a soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di ammissibilità.


In tali casi, il Gestore del Fondo comunica, mediante Portale FdG, al soggetto richiedente e, mediante PEC, al soggetto beneficiario finale i motivi dell’improcedibilità.


Le richieste di ammissione alla garanzia decadono d’ufficio nel caso in cui, i soggetti richiedenti non inviino mediante Portale FdG quanto richiesto dal Gestore del Fondo entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta.


Le proposte di ammissione ovvero di non ammissione sono deliberate dal Consiglio di gestione entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta; entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di gestione, il Gestore del Fondo comunica ai soggetti richiedenti, mediante Portale FdG, nonché ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, l’ammissione alla garanzia ovvero comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali, mediante PEC, la non ammissione, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.


La garanzia è cumulabile, sulla stessa operazione finanziaria, con altre garanzie pubbliche già concesse in favore del medesimo soggetto beneficiario finale, fatta eccezione per le altre garanzie del Fondo, e fermo restando i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina specifica delle altre garanzie pubbliche nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria.


Il corrispettivo di cessione del contratto di leasing rientra nel reddito professionale

Con la Risposta n. 209 del 13 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale (lo studio) costituisce un importo imponibile che concorre alla determinazione del reddito del professionista.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile alla cessione del contratto di leasing nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Il caso esaminato riguarda un professionista che ha stipulato un contratto di leasing immobiliare finalizzato all’acquisto dell’immobile dove esercita l’attività professionale.
In vista della costituzione di un’associazione professionale per l’esercizio dell’attività esclusivamente in forma associata, il professionista intende cedere il contratto di leasing immobiliare relativo allo studio in cui esercita la propria attività ad una società immobiliare di nuova costituzione, che a sua volta concederà in locazione l’immobile all’associazione per l’esercizio dell’attività professionale.


Qual è il regime fiscale applicabile al corrispettivo percepito dal professionista per la cessione del contratto di leasing relativo allo studio.


Ai fini IRPEF, il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso.
Inoltre, concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Quest’ultima previsione è stata introdotta nel 2006 dal cd. “Decreto Bersani” con lo scopo di ampliare il novero dei compensi percepiti nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo. In particolare, con il richiamo agli “elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”, il legislatore ha inteso annoverare qualsiasi elemento “intangibile” la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo nell’ambito della normale attività professionale.
Possono essere ricondotti nella suddetta previsione anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing, aventi ad oggetto beni strumentali, per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. Infatti, in tal caso, l’importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi (quali elementi immateriali) derivanti dal contratto esistente.
In conclusione, secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale, si configura come cessione di “elementi immateriali”, e come tale assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro autonomo.
L’Agenzia delle Entrate, precisa infine che qualora i suddetti corrispettivi siano percepiti in unica soluzione, possono essere assoggettati a tassazione separata.

Ammortizzatori: disciplina relativa alle nuove 5 settimane e regolamentazione del “periodo fruito”


Con circolare n. 84/2020, l’Inps illustra le novità apportate dal DL n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal DL n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal DL 16 giugno 2020, n. 52.


Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per la causale “COVID-19”
Con l’art. 68 del DL n. 34/2020 è stato modificato l’art. 19 del DL n. 18/2020 e con l’art. 1 del DL n. 52/2020 è stato esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ai sensi delle modifiche introdotte, i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.
L’art. 1 del DL n. 52/2020, in deroga a quanto disposto dal citato articolo 19, ha, infine, previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse.
Resta ferma la durata massima di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse. Per tali aziende, le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti 27 settimane (13 settimane + 14 settimane), per una durata massima complessiva di 31 settimane (13 settimane + 14 settimane + 4 settimane).


Disciplina relativa alle nuove 5 settimane e regolamentazione del “periodo fruito”
In relazione alla nuova previsione normativa, la possibilità di trasmettere domanda per un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, resta circoscritta esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale. Non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.
Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” si aggiunge ai trattamenti richiesti utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020”. Si evidenzia che anche per queste aziende, ai fini dell’accesso ai nuovi trattamenti, valgono le regole del “periodo effettivamente fruito” sopra descritte. Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere la cassa integrazione salariale ordinaria o l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e per ulteriori massimo 14 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.
Con messaggio n. 2101/2020, sono state introdotte misure di semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende per la compilazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, con il rilascio della funzione “Copia/Duplica domanda”. In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il citato messaggio. Il file excel deve essere convertito in formato .pdf per essere correttamente allegato alla domanda.
Per la CIGO, il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda. Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle giornate di CIGO/assegno ordinario fruite per 5 o per 6, a seconda dell’orario contrattuale prevalente nell’unità produttiva.


Modifiche trasmissione domande di CIGO e di Assegno ordinario
Il DL n. 34/2020, nel novellare l’art. 19 del DL n. 18/2020, è intervenuto anche sulla disciplina relativa alla trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO e di assegno ordinario. Le aziende che trasmettono la domanda sono dispensate dall’osservanza dell’art. 14 del D.lgs n. 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall’art. 15, co. 2, nonché dall’art. 30, co. 2, del medesimo decreto legislativo per l’assegno ordinario, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Pertanto, all’atto della presentazione della richiesta di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e, per i Fondi che prevedono l’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.lgs n. 148/2015, dell’assegno ordinario, le aziende, compilando l’apposito campo presente nel modello di domanda, devono limitarsi a dichiarare sotto la propria responsabilità all’INPS di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.
Con particolare riguardo, invece, ai Fondi di solidarietà i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale, si precisa che il novellato articolo 19 del DL n. 18/2020 non esonera espressamente le aziende dall’obbligo dell’accordo, riguardo al quale occorre, pertanto, riferirsi ai singoli regolamenti che istituiscono e disciplinano i relativi Fondi e che espressamente prevedono la necessità dell’accordo per l’accesso alla prestazione. In questi ultimi casi, l’accordo potrà essere comunicato anche in data successiva alla presentazione della domanda, purché lo stesso pervenga all’Istituto in tempo utile a consentire l’autorizzazione della prestazione.


Termini di trasmissione delle domande
La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle istanze è stata oggetto di un duplice intervento ad opera, prima, del DL n. 34/2020 e, successivamente, del DL n. 52/2020. In particolare, l’art. 1, co. 2, del DL n. 52/2020, oltre a stabilire un regime di termini stringente, ha altresì introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CISOA.
Secondo il disposto normativo, le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
In relazione al nuovo impianto normativo, quindi, per i datori di lavoro che debbano inoltrare domanda per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020, mentre, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020.
Qualora la domanda sia presentata dopo i predetti termini, trova applicazione il regime decadenziale introdotto dall’art. 1, co. 2, del citato DL n. 52/2020.


Aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale”
Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza. Riguardo all’integrazione salariale ordinaria, si ricorda che, ai fini della relativa richiesta, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016.
Si rammenta a titolo esemplificativo, che è possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica. Si ricorda altresì che alle domande in questione si applicano i limiti di fruizione secondo le regole che disciplinano l’integrazione salariale ordinaria: 52 settimane nel biennio mobile ai sensi dell’art. 12, co. 1 e 3,  D.lgs n. 148/2015; 1/3 delle ore lavorabili di cui all’art. 12, co. 5, del medesimo decreto; durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) prevista dall’art. 4, co. 1 e 2, D.lgs n. 148/2015. Inoltre, alle predette domande si applica il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all’art. 1, co. 2, D.lgs n. 148/2015; l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale di cui all’art. 5 del medesimo decreto (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili, c.d. “EONE”), nonché gli adempimenti relativi alla comunicazione sindacale previsti all’art. 14 del D.lgs n. 148/2015.
Tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.


Modifiche CIGO per le aziende che si trovano in CIGS ai sensi dell’art. 20, DL n. 18/2020
Anche l’art. 20 del DL n. 18/2020 è stato modificato dall’articolo 69 del DL n. 34/2020 e prevede che le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’art. 19, DL n. 18/2020, purché rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo.
Sempre a condizione di aver interamente fruito le 14 settimane, sarà possibile riconoscere un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento CIGO anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. L’INPS provvederà ad autorizzare le domande di CIGO con causale “COVID-19” nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti ministeriali.


Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
Ai sensi dell’art. 19 del DL n. 18/2020, così come convertito dalla L. n. 27/2020, l’assegno ordinario, nell’anno 2020, è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti. Limitatamente all’anno 2020, al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, del D.lgs n. 148/2015.
Si evidenzia che per il Fondo di integrazione salariale i requisiti di accesso alla prestazione dipendono non solo dal settore di appartenenza del datore di lavoro, ma anche dal requisito dimensionale dallo stesso posseduto alla data di inizio della sospensione. In considerazione della particolare situazione, si precisa che, ai fini della valutazione delle nuove richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si dovrà tener conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alla causale “COVID-19”, è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.


Cassa integrazione a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Nel quadro delle innovazioni apportate dal DL Rilancio all’impianto normativo in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si evidenzia che l’art. 80 del citato decreto, nel modificare l’art. 46 del DL n. 18/2020, ha aggiunto il co. 1-bis, il quale dispone che: “il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’art. 18, co. 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”
In relazione alla portata della norma, si precisa che i datori di lavoro che rientrano nella fattispecie sopra descritta potranno presentare domande, anche integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento, purché nel rispetto delle 18 settimane complessive. Stante il richiamo operato dal legislatore alle misure di cui agli artt. dal 19 a 22 del DL n. 18/2020, i datori di lavoro potranno richiedere l’ammortizzatore sociale spettante (CIGO, assegno di solidarietà, cassa integrazione in deroga, CISOA), in relazione alla natura e alle dimensioni dell’azienda, secondo la disciplina prevista per la causale “COVID-19” e quindi con i termini di presentazione delle domande come sopra illustrati.


Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole
L’art. 68 del DL n. 34/2020 ha inserito, all’art. 19 del DL n. 18/2020, il comma 3-bis. Quest’ultimo prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (90 giornate) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento. Il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020. Il predetto trattamento è neutralizzato ai fini delle successive richieste.
A partire dalla data di pubblicazione della circolare in commento, le domande di concessione della CISOA per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere presentate con la nuova causale “CISOA DL RILANCIO” e possono essere presentate anche per i lavoratori che abbiano superato i limiti di fruizione pari a 90 giornate o non abbiano maturato il requisito di anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento.
Le domande di CISOA presentate con causale “COVID-19” nel periodo ricompreso tra la data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del DL n. 34/2020, e la data di pubblicazione della presente circolare, sono convertite d’ufficio in domande con causale “CISOA DL RILANCIO”.
Le domande di concessione della CISOA con causale “COVID19”, presentate prima del 19 maggio 2020, seguono le ordinarie regole in materia e continuano ad essere gestite secondo i criteri di cui alla circolare n. 47/2020.
Al fine di assicurare la celerità dell’iter autorizzatorio, la competenza decisoria in merito alle domande con causale “CISOA DL RILANCIO” è trasferita dalle Commissioni provinciali al direttore della Struttura INPS territorialmente competente.


Termine di presentazione della domanda CISOA
Per le domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”, rientranti nel campo d’applicazione dell’articolo 19, comma 3-bis, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52/2020, il termine di presentazione è individuato, a pena di decadenza, alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.
In sede di prima applicazione, tale termine è fissato al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 2.
La prestazione di CISOA è incompatibile con la prestazione di cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del decreto-legge medesimo. Pertanto, le aziende agricole che hanno presentato istanza di accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del decreto-legge n. 18/2020 non possono presentare istanza di accesso alla prestazione di CISOA secondo le regole introdotte dal novellato articolo 19, co. 3-bis, del CISOA n. 18/2020. Analogamente, le aziende agricole che presentano domanda di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO” non possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020.
Resta ferma, invece, la possibilità di richiedere la cassa integrazione in deroga per gli operai a tempo determinato, che sono esclusi dalla tutela della CISOA. Pertanto, la medesima azienda che ha alle sue dipendenze lavoratori sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato potrà presentare una domanda di CISOA per la prima categoria di dipendenti e una domanda di cassa integrazione in deroga per la seconda categoria di lavoratori.