Emergenza Covid-19: l’Italia diventa arancione e gialla


Dal 13 dicembre 2020, la regione Abruzzo passa in zona arancione e le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte passano in zona gialla (Ministero Salute – ordinanza 11 dicembre 2020).

Area gialla (Liguria, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Basilicata, Calabria)

Misure di contenimento per gli spostamenti

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.


E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


E’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Inoltre:


– i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;


– l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;


– è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;


– l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;


– con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;


– sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;


– l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;


– le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Misure di contenimento per le attività

Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica:


– a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori;


– in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00


fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.


Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.


Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Lo svolgimento degli sport di contatto èsospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.


 


Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Restano aperti i centri sportivi.

Area arancione (Abruzzo, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Campania)

Misure di contenimento per gli spostamenti

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:


– per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;


– per i bambini di età inferiore ai sei anni;


– per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.


E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.


Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.


E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.


E’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, anche quelli tra i comuni dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.


Il transito sui territori dell’area arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.


È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Inoltre:


– i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;


– l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;


– è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;


– l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;


– con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;


– sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;


– l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;


– le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Misure di contenimento per le attività

Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00.

Mostre e musei restano sempre chiusi.

È prevista la didattica:


– a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori;


– in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Per il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò sono sospese, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Restano ancora sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Restano chiuse piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Lo svolgimento degli sport di contatto èsospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

Restano chiusi teatri, cinema, sale da concerto, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.


 


Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Restano aperti i centri sportivi.

IVA agevolata su manutenzione energetica edifici a destinazione abitativa privata

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 576 del 10 dicembre 2020, ha chiarito che per gli interventi di manutenzione energetica su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, caratterizzati dalla sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con sorgenti luminose di maggiore efficienza, è applicabile l’aliquota IVA al 10 per cento.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate è rappresentato da una società che, nell’ambito di iniziative commerciali che puntano al miglioramento in termini di efficienza energetica degli impianti di illuminazione, effettua i seguenti interventi:
– la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti;
– lo smontaggio e smaltimento dei corpi illuminanti da sostituire;
– i servizi logistici;
– il rilascio di dichiarazione di conformità dove previsto;
– il progetto per l’ampliamento dell’impianto elettrico per l’illuminazione di sicurezza;
– lo studio illuminotecnico relativo all’illuminazione generale e di emergenza.
Gli interventi sono fatturati al cliente finale con rateizzazione del pagamento in bolletta in otto anni.
Il quesito riguarda l’aliquota IVA applicabile a tali interventi e la possibilità per il cliente (condominio residenziale o persona fisica) di optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese sostenute.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate ad IVA in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
La norma (art. 7, Legge n. 488 del 1999) stabilisce in particolare che sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
Pertanto, godono dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento le prestazioni aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Nello specifico, costituiscono interventi:
– di “manutenzione ordinaria”, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovo e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
– di “manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.


La ratio dell’agevolazione è favorire le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.
A tal fine, qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Qualora, invece, il valore del bene significativo superi tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria.


Secondo l’Agenzia delle Entrate gli interventi di manutenzione energetica indicati nel quesito rientrano tra quelli agevolabili, per cui è applicabile l’aliquota IVA nella misura del 10 per cento. Il requisito richiesto della prevalente destinazione abitativa privata del fabbricato destinatario degli interventi dovrà essere attestato dal certificato catastale che lo stesso cliente deve produrre per poter beneficiare dell’IVA al 10 per cento.
Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata è irrilevante che gli interventi siano eseguiti direttamente nell’ambito di un contratto di fornitura e posa in opera ovvero nell’ambito di una filiera di appalti.


Per quanto riguarda la cessione da parte del cliente finale del credito corrispondente alla detrazione d’imposta, l’Agenzia osserva che tale opzione è riconosciuta in relazione agli interventi di efficienza energetica (art. 10 del D.L. n. 34 del 2019).
Per l’individuazione della tipologia degli interventi ammessi è possibile fare riferimento, indicativamente, all’articolo 1 del decreto ministeriale 15 febbraio 1992 il quale include, le “sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare”.
Tuttavia, dal 1° gennaio 2020, per gli interventi di riqualificazione energetica non è più possibile optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per i medesimi interventi, poiché la disposizione è stata abrogata.

Illegittima sospensione in Cig, il risarcimento danni è soggetto a prescrizione decennale


La richiesta del lavoratore di risarcimento danni per illegittima sospensione a seguito di collocamento in Cigs, ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, a nulla rilevando in senso contrario il fatto che il lavoratore abbia fatto riferimento alle retribuzioni perdute, dovendosi invece avere riguardo alla natura del credito azionato e non alla qualificazione che ne abbia dato la parte (Corte di Cassazione, ordinanza 23 novembre 2020, n. 26590)


Una Corte di appello territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato una Società datrice di lavoro al pagamento, in favore degli eredi di un suo ex dipendente, delle differenze retributive per il periodo in cui il medesimo era stato collocato in CIGS a zero ore.
In via preliminare, la Corte di merito rilevava l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione della Società, siccome di durata decennale, per la natura del risarcimento da illegittima sospensione, a seguito di collocamento del lavoratore in Cigs, di credito da inadempimento contrattuale.
Nel merito, invece, essa evidenziava la genericità dei criteri di selezione dei lavoratori da sospendere, indicati soltanto nel numero massimo, senza neppure la possibilità di accertare se tutti i colleghi della stessa unità del lavoratore deceduto, occupati nelle medesime mansioni, fossero o meno coinvolti nella rotazione, così riconoscendogli un danno risarcibile per l’intero periodo di collocamento in Cigs nella misura determinata dal C.t.u., non censurata dalle parti.
Infine, la Corte territoriale confermava il risarcimento del danno per dequalificazione professionale del lavoratore, in misura del 10% dell’intera retribuzione mensile netta, per tutto il periodo di inattività giustificata.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione la società, deducendo violazione e falsa applicazione della legge in relazione ai termini prescrittvi (artt. 2948 e 2946 c.c.), per il ripristino dell’ordinario regime di adempimento dei pagamenti periodici ad anno o in termini più brevi, nel caso di disapplicazione del decreto ministeriale concessivo della Cigs ed il conseguente l’inadempimento datoriale all’obbligo retributivo.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.


Secondo consolidato indirizzo di legittimità, infatti, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per illegittima sospensione a seguito di collocamento in Cigs, ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale, soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, a nulla rilevando in senso contrario il fatto che il lavoratore abbia fatto riferimento alle retribuzioni perdute, dovendosi invece avere riguardo alla natura del credito azionato e non alla qualificazione che ne abbia dato la parte (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 4 dicembre 2015 n. 24738).
Nel merito, invece, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi regolanti la materia, quali: specificità dei criteri di scelta, consistente nella loro idoneità ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri; violazione dell’obbligo di comunicazione sindacale dell’apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere; inefficacia dei provvedimenti aziendali mancanti della specificazione dei criteri di scelta o dell’indicazione delle ragioni che impediscano il ricorso alla rotazione; insanabilità del vizio della comunicazione di avvio della procedura con un successivo accordo, neppure intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori (Corte di Cassazione, ordinanza 10 marzo 2020, n. 6761).
Essa ha quindi proceduto ad una interpretazione, insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente argomentata in base allo scrutinio dei verbali di accordi sindacali, laddove la Società ha meramente contrapposto la propria, pure in assenza di una corretta denuncia di violazione dei canoni ermeneutici.

Nuove garanzie covid-19 del Fondo SANEDIL

Il Fondo Sanedil ha aggiunto nuove garanzie covid-19 a quelle previste dal Piano Sanitario nel settore edile.

Con circolare CNCE-Sanedil n. 41/2020 del 27 novembre 2020, è stato comunicato che a partire dall’1/12/2020 e fino al 30/6/2021, il Fondo Sanedil ha aggiunto, alle garanzie previste dal Piano Sanitario, due prestazioni Covid 19:


– “Test sierologico quantitativo per la ricerca degli anticorpi anti-sars-cov-2”
– “Tampone a seguito di test sierologico positivo”
Per le suddette prestazioni non sono previsti costi a carico dei lavoratori iscritti e pertanto, per la modalità in rete, la prestazione erogata verrà liquidata direttamente da Sanedil/Unisalute alle strutture convenzionate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
Per la modalità rimborsuale, prevista nel solo caso in cui il lavoratore iscritto sia domiciliato/residente in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate, il rimborso verrà effettuato senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.